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PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Modifica all’art. 15 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24
1. Tra il primo ed il secondo periodo dell’art. 15 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 è inserito il seguente inciso: “In ogni caso, i limiti di reddito previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere superiori al 20% dei limiti previsti per conseguire l’assegnazione dei medesimi.”
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Assemblea Legislativa approva la delibera di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della presente legge.