Chiudi XHTML preview

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all’art. 15 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24

1. Tra il primo ed il secondo periodo dell’art. 15 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 è inserito il seguente inciso: “In ogni caso, i limiti di reddito previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere superiori al 20% dei limiti previsti per conseguire l’assegnazione dei medesimi.”

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Assemblea Legislativa approva la delibera di cui al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della presente legge.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina