n. 102 del 05.08.2010 (Parte Seconda)

L.R. 7/1998 e succ. mod. - Parziale modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la Legge regionale 4 marzo 1998 n. 7, concernente: “Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28” e successive modificazioni;
  • la propria deliberazione n. 592 del 4 maggio 2009, avente ad oggetto: “L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica”;

Dato atto che:

  • con l’Allegato A alla sopracitata propria deliberazione n. 592/2009, così come previsto dall’art. 5 e dall’art. 13 bis della L.R. 7/98 e succ. mod., sono state approvate le modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica, in particolare:
    • al capitolo 1, le modalità, le procedure e i termini relativi alla programmazione annuale della promozione e della commercializzazione turistica;
    • al capitolo 3, le modalità, le procedure e i termini relativi all’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di Prodotto;
    • al capitolo 4, le modalità, le procedure e i termini relativi al cofinanziamento dei progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di Prodotto;
    • all’Allegato 1 il “Modulo per la richiesta di valutazione di un progetto da realizzarsi in forma di co-marketing”;
    • all’Allegato 2/A il “Modulo per la compilazione del piano finanziario per co-marketing di tipo A”;
    • all’Allegato 2/B il “Modulo per la compilazione del piano finanziario per co-marketing di tipo B”;
  • le sopracitate disposizioni sono state integralmente applicate ed hanno garantito l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica per l’anno 2010;
  • il competente Servizio regionale ha effettuato gli opportuni controlli e verifiche relativamente all’applicazione delle disposizioni previste dai sopracitati capitoli 1, 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione 592/2009;

Rilevato che le procedure poste in essere, pur essendo idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, necessitano di modifiche e integrazioni ai fini dell’ottimizzazione e razionalizzazione del sistema delle disposizioni attuative della L.R. 7/1998 e succ. mod. e che in particolare risulta opportuno modificare il capitolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 592/2009 come segue:

  • aumentare il limite massimo del cofinanziamento regionale concedibile che viene innalzato dal 25% al 35%, accogliendo le richieste avanzate dai soggetti che operano nel settore turistico regionale e che risentono, alla stessa stregua di chi opera in altri settori, della profonda crisi economica internazionale;
  • applicare, ai cofinanziamenti concessi:
    • le disposizioni contenute nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “De Minimis”, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007;
    • entro il 31.12.2010, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 concernente “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;
  • semplificare la modulistica di presentazione dei progetti, il sistema di elaborazione del piano finanziario, l’identificazione delle varie tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili;
  • razionalizzare la tempistica delle varie fasi procedimentali per semplificare ed agevolare le procedure di presentazione dei progetti;

Vista la propria deliberazione n. 873/2009, con la quale è stata confermata la “Metodologia per la valutazione dei progetti” approvata con deliberazione n. 1145/2007, in attuazione di quanto previsto al punto 6.2 del capitolo 4) dell’Allegato A della deliberazione n. 592/2009;

Dato atto che, in considerazione delle modifiche da apportare col presente atto alla deliberazione n. 592/2009, risulta necessario sostituire la sopracitata “Metodologia per la valutazione dei progetti”;

Considerato infine che la propria deliberazione n. 377 in data 8/02/2010, avente ad oggetto:”L.R. n. 7/98 e succ. mod. - Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2011” è stata approvata sulla base della deliberazione n. 592/2009, e che in relazione alle modifiche da apportare col presente atto, si ritiene opportuno conservarne la validità, come di seguito specificato:

  • si confermano gli “Obiettivi strategici per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica” di cui alla Parte I dell’Allegato A;
  • i “Budget indicativi per l’anno 2011” di cui alla Parte II dell’Allegato A, saranno utilizzati rispettivamente per la realizzazione dei Programmi annuali 2011 delle Unioni di prodotto e dei progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing dalle aggregazioni di imprese, in coerenza con quanto stabilito dal Capitolo 3 e dal Capitolo 4 dell’Allegato A della citata deliberazione 592/2009, come sostituiti dal presente atto;

Sentito il Comitato di Concertazione Turistica riunitosi nella seduta del 29 giugno 2010;

Preso atto delle osservazioni espresse in riferimento al presente atto dai seguenti soggetti:

- Unione di Prodotto Costa, con nota del 12.07.2010 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG/181027 del 14.07.2010;

- Unione di Prodotto Terme, Salute e Benessere, con nota del 14.07.2010 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG/181025 del 14.07.2010;

- Unione di Prodotto Appennino e Verde, con nota del 15.07.2010 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG/182452 del 15.07.2010;

- Unione di Prodotto Città d’Arte, Cultura e Affari, con nota del 15.07.2010 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG/182445 del 15.07.2010;

- Confcommercio Emilia Romagna, con nota del 15.07.2010 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche con prot. PG/182442 del 15.07.2010

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto:

  • di sostituire, con specifici emendamenti, i capitoli 1, 3 e 4 delle “Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica” di cui all’Allegato A parte integrante della delibera n. 592/2009, nonché i relativi allegati;
  • di sopprimere la “Metodologia per la valutazione dei progetti” di cui alla deliberazione n. 1145/2007, confermata con deliberazione n. 873/2009;
  • di approvare con specifico emendamento la “Griglia di valutazione dei progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing”;
  • di conservare la validità della propria deliberazione n. 377/2010, secondo le modalità sopra specificate;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

- le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006 e 1173/2009;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Regionale competente in materia di Turismo,

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la parziale modifica della propria deliberazione n. 592/2009, fatti salvi i procedimenti già avviati per l’anno 2010 sino al compimento di tutti gli atti necessari alla loro conclusione, nel seguente modo: 

Emendamento 1

Il capitolo 1 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 è interamente soppresso e sostituito come segue:

«Capitolo 1

Programmazione annuale della promozione e della commercializzazione turistica

La Giunta Regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce con proprio atto le linee guida generali, punto di riferimento propedeutico per la programmazione annuale delle attività di promozione e commercializzazione turistica, in coerenza con quanto previsto dal Programma Turistico Poliennale.

Tale atto dovrà contenere, per l’anno di riferimento:

- una parte relativa all’individuazione di obiettivi strategici di carattere generale per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica svolte dai soggetti che operano nell’ambito del sistema regionale dell’organizzazione turistica, che evidenzi strategie, obiettivi, principali prodotti e mercati di intervento;

- una parte relativa all’individuazione dei budget indicativi da destinare distintamente alla realizzazione dei Programmi Annuali delle Unioni di prodotto ed ai progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto. Tali budget hanno un carattere indicativo ed orientativo; la Giunta regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio di riferimento e delle richieste dei soggetti interessati, può modificare la consistenza dei budget sopracitati.

Clausola di salvaguardia per le linee guida generali anno 2011

Le Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2011, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 377/2010, conservano la loro validità. In particolare, si confermano:

- gli “Obiettivi strategici per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica” di cui alla Parte I dell’Allegato A della citata deliberazione n. 377/2010;

- i “Budget indicativi per l’anno 2011” di cui alla Parte II dell’Allegato A della citata deliberazione n. 377/2010 che, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai seguenti Capitolo 3 e Capitolo 4, saranno utilizzati rispettivamente per la realizzazione dei Programmi annuali 2011 delle Unioni di prodotto e dei progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing dalle aggregazioni di imprese.»

Emendamento 2

Il capitolo 3 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 è interamente soppresso e sostituito come segue:

«Capitolo 3 

Modalità, procedure e termini per l’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italino delle unioni di prodotto

Paragrafo 1

Riconoscimento delle Unioni

La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Unione e deve contenere l’elenco dei soci fondatori.

Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme dello Statuto dell’Unione, nonché qualsiasi altra documentazione che l’Unione ritenga di produrre.

Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite, legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.

La Giunta Regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 7/1998 e successive modificazioni, riconosce le Unioni aventi diritto entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

I Legali Rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione, hanno l’obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il 31 agosto di ciascun anno, l’elenco dei soci e dei loro rappresentanti (aderenti all’Unione a tutti gli effetti al 31 luglio del medesimo anno), nonché eventuali modifiche statutarie.

Paragrafo 2

Progetto di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto

1. Presentazione del Programma annuale

Entro il 1° agosto dell’anno antecedente a quello di riferimento, ciascuna Unione di Prodotto deve presentare la domanda per il cofinanziamento regionale di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) della L.R. 7/1998 e succ. mod., alla Regione Emilia Romagna (Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche - V.le A. Moro n. 38 - 40127 Bologna).

La domanda, regolarmente bollata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Unione di Prodotto, deve contenere il Programma Annuale dell’Unione, nonché la dichiarazione che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e dell’Unione Europea, nonché la modulistica di cui ai seguenti Allegati alla presente deliberazione:

- Allegato 4 “Dati anagrafici del creditore”;

- Allegato 5 “Richiesta delle modalità di pagamento da parte del creditore”;

- Allegato 6 “Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio”.

Ciascuna Unione trasmette copia della domanda e del Programma di cui al precedente alinea all’APT Servizi s.r.l. (P.le Fellini n. 3 – Rimini) per l’attività di validazione delle azioni da realizzare per il mercato estero, nonché alle Province interessate per opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento.

Il Programma annuale, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Unione di Prodotto, dovrà essere predisposto tenendo conto di quanto indicato dalle>Linee guida generali per l&#8217;anno di riferimento e dovr&#224; essere concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti all&#8217;Unione stessa.<p>

2. Contenuti del Programma annuale

Il Programma annuale deve contenere: 

  • una relazione generale contenente l’indicazione dei singoli progetti di marketing e promozione turistica nonché di altre iniziative da realizzarsi con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
  • una scheda tecnica, per ogni progetto, che evidenzi:

- gli obiettivi;

- i mercati e i target di domanda da privilegiare;

- le singole azioni programmate indicando, per ognuna:

  • se si realizza per il mercato italiano o per il mercato estero, con l’indicazione delle specifiche aree territoriali interessate;
  • gli strumenti che si prevede di utilizzare;
  • la spesa, comprensiva di IVA. Nel caso in cui l’azione si rivolga sia al mercato italiano che al mercato estero la spesa dovrà essere suddivisa per le rispettive quote;
  • l’indicazione di eventuali soggetti incaricati dell’attuazione;
  • il preventivo di spesa dell’intero progetto comprensivo dell’IVA;
  • il preventivo di spesa dell’intero Programma comprensivo dell’IVA e corredato da un piano finanziario. 

3. Modalità procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali

Il Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Direzione regionale Attività Produttive, Commercio e Turismo:

  • valuta i Programmi di ciascuna Unione tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza del programma ai contenuti delle Linee guida generali regionali, approvate dalla Giunta Regionale per l’anno di riferimento, nonché della congruità, incisività ed efficacia dell’insieme delle azioni contenute nel Programma stesso;
  • verifica l’ammissibilità delle spese presentate sulla base dei seguenti criteri:
    • non sono ammissibili le spese relative ad iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e prodotti estranei alla Regione Emilia-Romagna, nonché le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop dei soci pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale ordinario;
    • è ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% del costo del Programma quale riconoscimento forfetario di spese generali per la gestione del Programma stesso;
  • verifica, sulla base dei budget di previsione indicati dalle Unioni, che le azioni del Programma da realizzarsi sul mercato italiano siano prevalenti rispetto all’intero Programma;
  • acquisisce da APT Servizi s.r.l. la documentazione relativa alla validazione delle azioni del Programma da realizzarsi sui mercati esteri.

Entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare il Piano di cofinanziamento dei Programmi delle Unioni per l’anno di riferimento. In tale atto stabilisce e quantifica gli importi di cofinanziamento assegnati sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale per l’esercizio di riferimento. 

I cofinanziamenti regionali, limitatamente alle risorse disponibili, possono essere concessi in misura fino al 50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal Programma dell’Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonché in misura fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal Programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente più deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Città d’Arte, Cultura e Affari.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le “Modalità per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei Programmi delle Unioni di prodotto” per>l&#8217;anno di riferimento.<p>

La Regione, nel rispetto di quanto stabilito al seguente Capitolo 4, può destinare alle Unioni l’utilizzo delle risorse derivanti dai mancati impegni e dalle economie relative ai progetti di commercializzazione turistica delle aggregazioni aderenti.

Tali risorse possono essere utilizzate per attuare progetti integrativi di promozione e marketing che siano realizzati per ottimizzare il Programma di promozione turistica della medesima Unione, il quale rimane il riferimento annuale strategico.

Le Unioni possono realizzare tali progetti anche utilizzando esclusivamente le risorse regionali derivanti dalle citate economie.

I criteri per la gestione delle sopracitate risorse potranno essere ulteriormente esplicitati nella citata delibera di approvazione delle “Modalità per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei Programmi delle Unioni di prodotto”.

Per tutto quanto concerne le attività relative ai cofinanziamenti la Regione può eventualmente avvalersi anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa regionale vigente.

Clausola transitoria per i programmi annuali da realizzarsi per il 2011

I Piani degli obiettivi per l’anno 2011 presentati dalle Unioni di prodotto conservano la loro validità solo per la parte riportante le strategie e gli obiettivi che saranno alla base dei Programmi delle Unioni di prodotto per l’anno di riferimento.»

Emendamento 3

Il capitolo 4 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 è interamente soppresso e sostituito come segue:

«Capitolo 4

Modalità, procedure e termini per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazini di imprese aderenti alle unioni di prodotto

1) I progetti di commercializzazione, presentati dai soggetti privati, ammissibili al cofinanziamento

I soggetti privati possono richiedere il cofinanziamento per progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing con le Unioni di prodotto di appartenenza, ai sensi dell’art. 7, punto 2., lettera c) della L.R. 7/98 e successive modificazioni.

I soggetti privati che possono richiedere il cofinanziamento sono le aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto.

I soggetti privati devono risultare iscritti alle Unioni entro il 31 luglio dell’anno antecedente quello di riferimento.

Secondo quanto stabilito al punto 5. dell’art. 13 della L.R. 7/1998 e successive modificazioni, per aggregazioni di impresa si intendono i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche, altri raggruppamenti di imprese turistiche, purché costituiti in forma di impresa.

Ciascuna aggregazione di imprese può presentare un solo progetto. 

2) Le modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo, di cui all’Allegato 1, regolarmente bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggregazione deve essere inviata alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche - V.le A. Moro n. 38 - 40127 Bologna, entro il 10 settembre dell’anno antecedente quello di riferimento, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e farà fede la data del timbro postale di partenza.

Nella domanda deve essere dichiarato quanto segue:

  • i dati identificativi ed anagrafici dell’aggregazione;
  • l’appartenenza dell’aggregazione, al 31 luglio, all’Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto presentato;
  • che il medesimo progetto non è stato presentato per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e dell’Unione Europea;
  • la dichiarazione relativa agli eventuali aiuti di Stato ottenuti, come specificati al successivo Paragrafo 9.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione obbligatoria,>in assenza della quale il progetto non sar&#224; ritenuto ammissibile:<b>

a) Il certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio competente o la visura camerale;

b) Il Progetto, nel numero di tre copie, strutturato secondo le seguenti voci minime e obbligatorie:

- strategie e obiettivi;

- mercati e target di domanda di riferimento;

- attività e azioni programmate con l’identificazione delle tipologie di strumenti, materiali, nonché delle modalità e tempi del loro svolgimento. Per ogni singola azione programmata dovrà essere evidenziato il mercato di riferimento;

- definizione delle azioni di verifica dei risultati;

c) Il piano finanziario, nel numero di tre copie, articolato per macro voci e tipologie di spesa, redatto obbligatoriamente sulla base dell’apposito modulo di cui all’Allegato 2.

Dovrà inoltre essere allegata la modulistica di cui ai seguenti Allegati alla presente deliberazione:

- Allegato 4 “Dati anagrafici del creditore”;

- Allegato 5 “Richiesta delle modalità di pagamento da parte del creditore”;

- Allegato 6 “Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio”.

3) Le spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per:

- gli investimenti e/o l’acquisto di beni durevoli;

- le iniziative di sola incentivazione;

- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di materiale cartaceo di carattere generale;

- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti estranei alla Regione Emilia Romagna in misura quantitativamente superiore al 30% del progetto;

- le spese per ospitalità a terzi nelle sue varie forme (es. pernottamenti, pranzi e cene, trattamenti benessere, ecc.) nei casi in cui non siano strettamente ed evidentemente connesse ad azioni di commercializzazione e chiaramente descritte nel progetto;

- qualsiasi tipo di attività formativa;

- le spese per la gestione ordinaria;

- l’I.V.A.

Sono riconosciute:

- spese per il personale dipendente nella misura massima del 10% della spesa ammissibile del progetto;

- spese di progettazione e di verifica dei risultati del progetto nella misura massima del 10% della spesa ammissibile del progetto;

- spese generali forfetarie nella misura massima del 10% della spesa ammissibile del progetto.

4) I limiti di spesa

Ai fini dell’ammissibilità i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti all’Unione di Prodotto Costa non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 40.000,00, mentre i progetti presentati dalle aggregazioni aderenti alle altre Unioni di Prodotto non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 20.000,00.

I progetti saranno ammessi per un importo unitario non superiore ad Euro 200.000,00, senza alcuna distinzione tra aggregazioni aderenti alle diverse Unioni di Prodotto; a tal fine i progetti di importo superiore, dovranno essere accompagnati da uno stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell’importo massimo di Euro 200.000,00.

5) L’istruttoria amministrativa

Il Servizio regionale competente in materia di turismo trasmette tempestivamente copia dei progetti alle Unioni di Prodotto di competenza e all’APT Servizi s.r.l. per l’attività di validazione delle iniziative da realizzarsi all’estero.

Il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, con propria determinazione, nomina i componenti del nucleo per l’istruttoria amministrativa. Il nucleo effettua l’istruttoria amministrativa circa i requisiti di ammissibilità delle aggregazioni richiedenti il cofinanziamento, la completezza dell’anagrafica e della documentazione prodotta. In particolare deve essere verificata:

  • l’esatta denominazione e i dati anagrafici dell’aggregazione richiedente il cofinanziamento regionale;
  • l’esatta identificazione del legale rappresentante;
  • l’appartenenza all’Unione di Prodotto indicata nella domanda.

Le attività del nucleo si concludono con la predisposizione di quattro diverse schede di riepilogo, una per ciascuna Unione di Prodotto.

Per ogni progetto deve essere indicato il risultato dell’istruttoria amministrativa con l’indicazione “ammissibile” o “non ammissibile”. La motivazione della non ammissibilità dovrà essere esplicitata.

6) L’istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti

6.1 Il nucleo di valutazione

L’istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti è effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo.

Il nucleo di valutazione è così composto:

  • il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di Turismo, in qualità di Coordinatore del nucleo;
  • un collaboratore del Servizio regionale competente in materia di turismo;
  • due tecnici interni al personale dell’APT Servizi, designati dal Consiglio di Amministrazione dell’APT stessa;
  • un esperto tecnico designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
  •  il Coordinatore dell’Unione di prodotto di volta in volta interessata.

Il nucleo di valutazione effettua l’istruttoria tecnica dei progetti esprimendo per ciascuno una valutazione complessiva che consente di definire ciascun progetto di qualità “Alta”, “Media” o “Bassa”.

In sede di nucleo l’APT Servizi s.r.l. documenterà l’attività di validazione effettuata per ogni progetto che prevede azioni da realizzarsi all’estero.

Il Nucleo può richiedere eventuali chiarimenti alle aggregazioni.

Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale della “Metodologia per la valutazione dei progetti” di cui al successivo punto 6.2.

La documentazione elaborata dal Nucleo si compone delle schede tecniche relative alla valutazione dei progetti e degli elenchi dei progetti stessi (uno per ciascuna Unione).

Gli elenchi dovranno evidenziare:

  • la valutazione di merito “Alta, Media o Bassa” di ciascun progetto;
  • l’importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.

6.2 Metodologia per la valutazione dei progetti

Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano tre tipologie di parametri:

- il valore intrinseco del progetto, la sua qualità;

- la coerenza con le indicazioni strategiche regionali;

- la coerenza con il Programma annuale dell’Unione di prodotto di appartenenza.

Per la valutazione del valore intrinseco dei progetti si utilizzano parametri che esplicitano in modo chiaro la qualità che contraddistingue i singoli elementi che compongono l’idea progettuale, in un contesto che premia progetti sempre più mirati e di dettaglio.

Per valutare invece la coerenza, la compatibilità ed il collegamento con le indicazioni strategiche regionali e l’integrazione coi progetti inseriti nel Programma annuale dell’Unione di prodotto, viene effettuata un’analisi comparativa che fa emergere la continuità e le integrazioni che esistono tra quanto previsto a livello regionale e di comparto e quanto previsto dai progetti, in un contesto che premia il co-marketing e la convergenza verso obiettivi comuni. Per la valutazione del grado di realizzazione del co-marketing saranno considerate anche le eventuali “schede di co-marketing” che ciascuna Unione di prodotto definirà per la pre-adesione delle aggregazioni socie alle azioni previste dal Programma annuale della medesima Unione di prodotto.

I parametri per la valutazione

I parametri sono utilizzati al fine di attribuire la valutazione “Alta”, “Media” o “Bassa” a ciascun progetto e determinare una graduatoria complessiva.

Valore intrinseco del progetto:

- Livello di internazionalizzazione:

con tale parametro si vuole individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati esteri. Nella valutazione, si tiene anche conto della valenza strategica delle azioni previste sui mercati esteri rispetto alla globalità del progetto, nonché del rapporto fra l’investimento finanziario globale e la parte relativa ai mercati esteri.

- Incisività di prodotto:

con tale parametro si vuole individuare, anche in base a caratteristiche di specificità/unicità/continuità nonché di corretta e motivata identificazione dei target e dei mercati, il livello di competitività del prodotto, la sua capacità di successo rispetto alla domanda del mercato turistico e, in particolare, rispetto ai bacini geografici, ai segmenti di mercato e ai target cui tale prodotto si rivolge in modo specifico.

- Innovazione e/o creatività:

con tale parametro si vogliono individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la capacità di presentare un prodotto totalmente nuovo e/o per la capacità di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione di un prodotto già esistente. Tali caratteristiche saranno valutate positivamente anche se riferite alle singole azioni che compongono il progetto.

- Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi:

con tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare strategie e raggiungere obiettivi.

- Integrazione tra soggetti di settori diversi:

con tale parametro si vuole individuare il grado di integrazione raggiunta dalle diverse tipologie di operatori partecipanti al progetto. L’integrazione tra soggetti di settori diversi deve produrre un arricchimento concreto dell’offerta turistica e favorire la realizzazione di progetti di commercializzazione di prodotti turistici il cui livello di innovazione e qualità è determinato anche dalla molteplicità e dal grado di integrazione dei servizi erogati dai soggetti facenti parte dell’aggregazione.

Coerenza con le indicazioni strategiche regionali:

si verifica il grado di coerenza con le indicazioni strategiche contenute negli atti regionali che riportano le strategie annuali (Linee guida generali) e/o pluriennali (Programma turistico pluriennale).

Coerenza con le indicazioni strategiche dell’Unione di prodotto di appartenenza:

si verifica il collegamento con azioni, strumenti, mercati e target previsti nel Programma annuale di promozione dell’Unione di prodotto di appartenenza ed il grado di realizzazione del progetto in co-marketing con l’Unione di prodotto di riferimento.

Per la determinazione della classe di merito e del punteggio di valutazione ci si avvale della “Griglia di valutazione dei progetti di commercializzazione turistica realizzati anche in forma di co-marketing”, Allegato 3 al presente atto.

7) Modalità per la formazione della graduatoria dei progetti ammissibili

La Giunta regionale, a seguito della proposta elaborata dal Servizio regionale competente in materia di turismo, sulla base delle risultanze del lavoro svolto dal nucleo per l’istruttoria amministrativa e dal nucleo di valutazione, provvede, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, all’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili, redatta secondo la graduazione di seguito indicata:

  • per i progetti con parere di valutazione “Alto”, la percentuale di cofinanziamento non potrà essere superiore al 35% della spesa ammessa;
  • per i progetti con parere di valutazione “Medio”, la percentuale di cofinanziamento non potrà essere superiore al 25% della spesa ammessa;
  • per i progetti con parere di valutazione “Basso”, la percentuale di cofinanziamento non potrà essere superiore al 20% della spesa ammessa.

8) Piano di cofinanziamento

Sulla base della graduatoria dei progetti ammissibili di cui al precedente punto 7) ed in relazione alle disponibilità del Bilancio regionale per l’esercizio di riferimento, la Giunta regionale approva, con propri atti, il Piano di cofinanziamento dei progetti di promo-commercializzazione secondo le seguenti priorità:

1. Progetti con parere di valutazione “Alto”;

2. Progetti con parere di valutazione “Medio”;

3. Progetti con parere di valutazione “Basso”.

Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche, riduzioni potranno essere utilizzate per cofinanziare, con appositi atti, i progetti ritenuti ammissibili ma non cofinanziati.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per il sopracitato utilizzo, le economie potranno essere utilizzate in via subordinata nell’ambito del Programma di promozione dell’Unione di prodotto di riferimento.

Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta Regionale dispone le modalità per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei progetti di commercializzazione relativi all’anno di riferimento.

La Regione si riserva in ogni tempo la facoltà di svolgere tutti i controlli, anche a campione, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi di quanto stabilito dal presente capitolo.

Per tutto quanto concerne le attività di cui al presente capitolo, la Regione può eventualmente avvalersi anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa regionale vigente.

9) Regime di aiuto

Relativamente ai cofinanziamenti concessi entro il 31.12.2010, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 concernente “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”.

A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” e degli ulteriori aiuti già ottenuti ai sensi di quanto stabilito dal predetto D.P.C.M. 3 giugno 2009, concedibili ad una medesima impresa non deve superare l’importo di euro 500.000,00 nel periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2010.

A partire dal 1° gennaio 2011, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, i cofinanziamenti vengono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “De Minimis”, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

In particolare l’importo complessivo degli aiuti “De Minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare Euro 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e i due esercizi finanziari precedenti).

Clausola transitoria per il cofinanziamento dei progetti di commercializzazione turistica 2011

Le aggregazioni di imprese, per richiedere il cofinanziamento regionale per la realizzazione dei progetti di commercializzazione turistica 2011, devono risultare iscritte alle Unioni di prodotto entro il 31 luglio 2010.

Le Unioni provvedono, entro il 31 agosto 2010, ad adeguare gli elenchi delle aggregazioni di imprese socie alla data sopracitata.»

Emendamento 4

L’Allegato 1 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 è interamente soppresso e sostituito dall’Allegato 1 alla presente deliberazione;

Emendamento 5

Gli Allegati 2/A e 2/B dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 sono interamente soppressi e sostituiti dall’Allegato 2 alla presente deliberazione;

Emendamento 6

Successivamente all’Allegato 2 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 sono aggiunti gli Allegati 3, 4, 5 e 6 alla presente deliberazione;

2. di sopprimere la “Metodologia per la valutazione dei progetti” di cui alla propria deliberazione n. 1145/2007, confermata con deliberazione n. 873/2009;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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