n.275 del 19.09.2013 (Parte Prima)

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Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 136

Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4396/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Naldi, Corradi, Noè, Barbati, Grillini, Riva, Favia e Donini sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali in caso di sospensione di diritto

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 137

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale (proclamato eletto per temporanea sostituzione) ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (D.P.C.M. del 5 agosto 2013, notificato in data 28 agosto 2013)

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