n.275 del 19.09.2013 (Parte Prima)
Oggetto n. 4396/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Naldi, Corradi, Noè, Barbati, Grillini, Riva, Favia e Donini sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali in caso di sospensione di diritto
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
per la seduta del 10 settembre 2013 è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa l’oggetto 4396 (Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea");
il decreto legislativo n. 235 del 2012 prevede, nel caso di sospensione di diritto di un consigliere regionale, che allo stesso debba spettare un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale;
la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale 11 del 2013, ha previsto la corresponsione nel caso di sospensione di diritto di un consigliere regionale di un assegno in misura pari alla metà dell’indennità di carica prevista.
Considerato che
in questi ultimi anni è stata fortemente avvertita l’esigenza di ridurre i costi gestionali dell’Assemblea legislativa quale segnale della necessità che la politica gravi sempre meno nell’esercizio delle proprie funzioni sui cittadini anche in considerazione del fatto che questi ultimi, nella maggior parte dei casi, vivono importanti periodi di difficoltà economica e sociale;
il consigliere sospeso di diritto non esplica alcuna attività istituzionale.
L’Assemblea legislativa impegna l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
- ad approvare un progetto di legge da presentare al vaglio dell’Assemblea legislativa, affinché la concessione dell’assegno previsto dalla normativa nazionale e regionale al consigliere sospeso non corrisponda alla metà dell’indennità di carica, come ora disciplinato dalla legge regionale, bensì non venga corrisposta;
- a presentare una proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121 Cost. per armonizzare il comma 4 dell’art. 8 del D.lgs. 235/2012 in coerenza con i contenuti del progetto di legge regionale sopracitato.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 10 settembre 2013