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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Sostituzione dell’art. 36 della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. L’articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 36”

I Gruppi assembleari

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. I Gruppi debbono essere composti da almeno tre consiglieri.

3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.

4. I Gruppi, per le proprie attività ricevono contributi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all’insediamento dell’Assemblea.

5. I Gruppi ogni anno debbono redigere e rendere pubblico il bilancio dei contributi ricevuti.” 

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