PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Sostituzione dell’art. 36 della legge regionale n. 13 del 2005
1. L’articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” è sostituito dal seguente:
“Articolo 36”
I Gruppi assembleari
1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi debbono essere composti da almeno tre consiglieri.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività ricevono contributi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all’insediamento dell’Assemblea.
5. I Gruppi ogni anno debbono redigere e rendere pubblico il bilancio dei contributi ricevuti.”