PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
“4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell’ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Almeno un quarto dei candidati di ogni lista, arrotondato per difetto, deve essere costituito da contribuenti residenti in comuni montani. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l’ordine di presentazione in lista, fatto salvo che, qualora una lista ottenga un numero di candidati eletti pari o superiore a quattro, almeno un quarto di essi, arrotondato per difetto, deve essere costituito da contribuenti residenti in comuni montani.”