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PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

2. Per l’efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di migliorare e garantire le condizioni di sicurezza dei minori, la Regione promuove e attua interventi finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori i reati ad esso connessi.

3. La Regione promuove, altresì, forme di sostegno socio-assistenziali, sanitarie ed economiche a favore dei minori scomparsi e dei loro familiari.

4. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi e attuati anche in coerenza e in sinergia con quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni). 

Articolo 2

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici, e soggetti ad essi equiparati, per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi e ai reati ad esso connessi, anche mediante l’elaborazione di strategie interistituzionali;

b) sostenere le unità organizzative e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;

c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni e crimino – dinamici;

d) promuovere e diffondere la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

Articolo 3

Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi e intese con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), operanti nei settori della tutela dei minori e della prevenzione e del contrasto al fenomeno della scomparsa di minori ed ai reati ad esso connessi.

2. La Regione eroga contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri istituiti ai sensi delle citate leggi regionali, per la realizzazione di iniziative e progetti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa di minori e i reati ad esso connessi, nonché a diffondere la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

Articolo 4

Interventi di formazione e sensibilizzazione

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e gli episodi criminosi ad esso correlati, la Regione promuove progetti e iniziative di formazione e sensibilizzazione destinati a tutti i soggetti interessati, ed in particolare ai minori, alle loro famiglie e al personale delle scuole.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi e intese con le Università, le scuole di ogni ordine e grado, gli ordini e i collegi professionali, le organizzazioni e le associazioni di cui all’articolo 3, gli enti e gli organismi pubblici che cooperano allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

  Articolo 5

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza, la Regione promuove e valorizza l’attività della polizia amministrativa locale nell’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della scomparsa di minori e ai reati ad esso connessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in attuazione del principio di accelerazione delle ricerche e delle indagini, la Regione, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche mediante la stipula di accordi e intese ai sensi dell’articolo 2, il coordinamento operativo della polizia amministrativa locale con gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale.

3. La Regione, anche avvalendosi della fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, promuove la formazione specialistica degli operatori di polizia locale, anche in maniera sinergica con gli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la sicurezza nel territorio regionale. 

Articolo 6

Numero verde. Banca dati regionale dei minori scomparsi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione attiva un numero verde dedicato per le segnalazioni provenienti dal territorio regionale riguardanti situazioni di scomparsa di minori. Il numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, deve essere indicato nella home page del sito web della Regione.

2. La Regione istituisce una banca dati regionale dei minori scomparsi. La banca dati è resa accessibile agli utenti mediante apposito link indicato nella home page del sito web 
della Regione.

3. La banca dati contiene, almeno, le fotografie di ogni minore scomparso e tutte le indicazioni e le notizie utili a favorirne il ritrovamento.

4. La Regione, anche mediante la stipula di accordi e intese ai sensi degli articoli 2 e 3, realizza l’interconnessione telematica della banca dati regionale con le altre banche dati dedicate al fenomeno dei minori scomparsi.

5. La Giunta, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta apposita delibera per definire le modalità di funzionamento e gestione del numero verde e della banca dati di cui al presente articolo.

Articolo 7

Politiche a sostegno dei minori scomparsi e dei loro familiari

1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia sociale e sanitaria, promuove interventi a sostegno dei minori e dei loro familiari volti a prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale connesse o derivanti da episodi di scomparsa.

2. Nell’ipotesi in cui il minore scomparso sia stato vittima di reato, si applica l’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008. A favore del minore e dei suoi familiari, altresì, interviene la “Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati” di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, secondo i presupposti, le condizioni e le modalità disciplinate dalla medesima disposizione.

3. Al fine di sostenere economicamente i familiari dei minori scomparsi che abbiano dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative ricerche e indagini, la Regione istituisce il “Fondo di solidarietà per i familiari dei minori scomparsi”. Al Fondo possono accedere solamente coloro che risiedono nel territorio regionale. La Giunta, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta apposita delibera per definire i criteri, le modalità e i termini per la gestione del fondo, la presentazione delle domande e l’erogazione del relativo contributo.

4. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 ( Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4 ). Le risorse del fondo possono essere integrate da entrate e risorse destinate provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, da soggetti pubblici o privati.

Articolo 8

Giornata internazionale dei bambini scomparsi

1. Al fine di sensibilizzare ed informare la comunità regionale nonché per diffondere solidarietà e speranza, la Regione riconosce e valorizza la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, da celebrarsi ogni anno il venticinque di maggio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l’organizzazione e la realizzazione di eventi, iniziative, progetti e attività divulgative, anche in collaborazione con tutti i soggetti pubblici o privati interessati.

Articolo 9

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza), può adottare, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle proprie competenze, tutti gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della scomparsa di minori e dei reati ad esso connessi. 

Articolo 10

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della scomparsa dei bambini e ai reati ad esso connessi. A tal fine, ogni due anni la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo la comunità regionale e tutti i soggetti attrattori degli interventi previsti dalla presente legge.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, ovvero mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 ( Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4 ).

Articolo 12

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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