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ISTITUZIONE DEL REDDITO SOCIALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 1

Finalità e principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 1, 2, 3, 36, 37, 38 e 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e con gli articoli 1, comma primo, 2, comma primo, lettere a) e b), 4 e 6 dello Statuto della Regione, istituisce ed avvia su tutto il territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto all’esclusione sociale e valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali dei cittadini.

2. Il reddito sociale consiste in un’erogazione monetaria ed in una serie di interventi di integrazione sociale.

3. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; nonché in modo da non disperdere capacità e competenze maturate e presenti nel territorio regionale.

4. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali.

Art. 2

Condizioni soggettive per l’erogazione del reddito sociale

1. Beneficiano del reddito sociale, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea, e gli stranieri e apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

  1. compimento della maggiore età;
  2. residenza nella Regione Emilia-Romagna da almeno 24 mesi;
  3. iscrizione alle liste dei Centri per l’impiego, con dichiarazione del proprio stato di inoccupazione o di disoccupazione; ovvero, titolarità di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e con un reddito individuale annuo lordo non superiore a 8500 Euro.

2. Più precisamente, sono destinatari del reddito sociale, nelle forme e nei modi indicati nei seguenti articoli della presente legge:

  1. gli inoccupati e i disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l’impiego, qualora intraprendano percorsi di formazione e di aggiornamento professionale presso enti certificati, finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione all’interno dei propri settori professionali; ovvero, qualora siano in grado di autocertificare lo svolgimento in proprio di percorsi formativi ugualmente finalizzati.
  2. le lavoratrici ed i lavoratori discontinui, intendendo per tali coloro che, con un contratto non a tempo pieno e indeterminato, abbiano lavorato in totale non più di otto mesi nell’anno precedente, percependo un reddito non superiore a quello indicato nella lettera d) del comma 1 del presente articolo;
  3. le lavoratrici ed i lavoratori che, pur avendo un rapporto di lavoro non a tempo pieno e indeterminato, sono occupati con continuità e quindi hanno lavorato in totale più di otto mesi nell’anno precedente, pur percependo un reddito non superiore a quello indicato nella lettera d) del comma 1 del presente articolo, limitatamente alle prestazioni indirette di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge;
  4. le lavoratrici ed i lavoratori che, per effetto dell’astensione, anche facoltativa, dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, percepiscono un reddito lordo annuo non superiore a quello indicato nella lettera c) del comma 1 del presente articolo, indipendentemente dal contratto di lavoro di cui sono titolari.

3. Sono altresì destinatari del reddito sociale tutti coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o il titolo di dottore di ricerca, avendo svolto tutto il corso di laurea ovvero il dottorato presso uno degli Atenei della Regione, per la durata di un anno a partire dal mese successivo al conseguimento del titolo stesso, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo.

4. I benefici e diritti derivanti dalla presente legge sono personali e non cedibili a terzi.

5. Le prestazioni dirette, di cui all’articolo 5, sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali eventualmente percepiti, entro i limiti degli importi stabiliti al suddetto articolo commi 1 e 2.

Art. 3

Procedure di ammissione ai trattamenti diretti e indiretti

1. I soggetti aventi diritto presentano annualmente, entro il termine stabilito dal Regolamento attuativo di cui all’articolo 10, la domanda ai Centri per l’impiego territorialmente competenti al fine di usufruire delle prestazioni dirette ed indirette di cui alla presente legge, allegando le dichiarazioni e la documentazione previste dal Regolamento stesso;

2. I Centri per l’impiego, sulla base delle domande presentate, verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e dunque l’ammissibilità delle domande stesse, e redigono annualmente la lista degli aventi diritto;

3. Tale lista viene quindi trasmessa alla Regione Emilia-Romagna;

4. Le Regione, sulla base delle richieste pervenute e nei limiti delle risorse disponibili, stanzia annualmente le somme occorrenti per garantire l’erogazione del Reddito sociale.

Art. 4

Istituzione del Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) e di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS)

1. Ai fini dell’erogazione del Reddito Sociale la Regione Emilia-Romagna istituisce un Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS), finanziato con gli strumenti di cui all’art. 11 della presente legge;

2. Oltre al Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS), la Regione promuove altresì, nelle modalità e con gli strumenti di cui all’art. 12, l’istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS) da costruire insieme alle parti sociali. Più precisamente, il fine è quello di contribuire ad istituire un fondo mutualistico, l’adesione al quale è da intendersi su base volontaria, sostenuto da una contribuzione datoriale definita per via negoziale, a beneficio dei soggetti aventi diritto titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un’azienda aderente a tale Fondo, nelle modalità di cui all’art. 5, comma 2 della presente legge.

Art. 5

Importo delle prestazioni dirette

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 viene erogata, tramite i Centri per l’impiego, una somma mensile di 500 Euro lordi, per arrivare fino a un massimo di 6.500 Euro lordi l’anno, finanziata tramite il FRRS di cui all’art. 11, fino all’insorgere di uno o più cause di decadenza dei trattamenti, di cui all’art. 9;

2. La somma mensile diventa di 800 Euro lordi qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 siano stati titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un’azienda aderente al Fondo contributivo per il reddito sociale di cui all’art. 4 comma 2 e all’art. 12. Infatti, gli ulteriori 300 Euro lodi mensili sono finanziati tramite il suddetto Fondo contributivo, l’adesione al quale è su base volontaria. L’erogazione di 800 Euro lordi mensili ha una durata pari alla metà del periodo lavorato presso il suddetto ente o azienda e dunque può arrivare fino a un massimo di 4 mesi - cfr. all’art. 2 comma 2 lettera b) della presente legge-, dopo di che l’importo delle prestazioni dirette diventa quello di cui al comma 1 del presente articolo (arrivando in questo modo fino a un massimo di 7.200 Euro lordi l’anno), fatto salvo ovviamente l’insorgere di uno o più cause di decadenza dei trattamenti, di cui all’art. 9;

3. Le erogazioni monetarie di cui ai precedenti commi sono soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall’Istituto nazionale di statistica;

4. I periodi di godimento del reddito sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione stessa. La Regione infatti, eroga altresì ai beneficiari delle prestazioni dirette una quota d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da versare nell’apposito Fondo di cui all’art. 4 comma 1 e all’art. 11, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all’art. 2 e all’articolo 9 (Decadenza dei trattamenti), ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

Art. 6

Accesso agevolato ai servizi pubblici e culturali

1. Al fine di garantire l’accesso ai servizi pubblici e culturali, ai soggetti di cui all’art.2 è assegnata una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 Euro, di seguito denominata “Carta dei servizi “.

2. La Carta dei servizi da` diritto, fino ad esaurimento del suo valore nominale, alla fruizione gratuita dei seguenti beni e servizi:

  1. trasporti pubblici urbani, metropolitani ed extraurbani in ambito regionale;
  2. corsi di formazione e di aggiornamento professionali pubblici, ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;
  3. libri, compact disc musicali e video, ivi compresi i libri di testo scolastici e il materiale didattico per eventuali figli a carico;
  4. cinema, teatri, musei, mostre e sale da concerto;
  5. attività` sportive;
  6. assistenza medica e sanitaria, qualora gli interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della normativa vigente.

3. La Regione, per perseguire le finalità di cui al presente articolo, promuove e stipula convenzioni con i Comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi.

Art. 7

Agevolazioni in materia di locazioni di immobili e finanziarie

1. Ai soggetti di cui all’art. 2 titolari di contratto di locazione, che già non beneficino del contributo per l’affitto erogato tramite il “Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione” di cui all’art. 38 della L.R. 24/01 della Regione Emilia-Romagna, può essere erogato un contributo per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito, in base a criteri e con modalità che verranno definiti nel Regolamento attuativo di cui all’articolo 10;

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, stipula convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai medesimi soggetti:

  1. erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
  2. fideiussione gratuita a garanzia dell’erogazione di mutui per l’acquisto della prima casa o di beni strumentali;
  3. prestiti sull’onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le necessità della vita.

Art. 8

Sanzioni

Nei confronti del soggetto fruitore delle prestazioni dirette ed indirette di cui alla presente legge, a chi ometta di dichiarare ovvero dichiari solo parzialmente il reddito percepito oppure alteri la documentazione richiesta al fine di beneficiare indebitamente di tutte o parte delle prestazioni suddette, sono sospese con decorso immediato le prestazioni dirette e indirette di cui alla presente legge, e lo stesso è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito sia in forma diretta, sia in forma di agevolazioni riguardanti servizi pubblici e culturali, e di agevolazioni in materia di locazione di immobili e finanziarie. Il medesimo soggetto è inoltre escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti. 

Il Regolamento attuativo definisce le modalità di controllo e di monitoraggio delle violazioni di cui al comma precedente.

Art. 9

Decadenza dai trattamenti

1. I soggetti di cui all’art. 2 perdono il diritto all’erogazione del reddito sociale ed alle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge:

  1. se sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato;
  2. se sono assunti con altre tipologie contrattuali qualora il loro reddito lordo annuo superi gli 8.500 Euro;
  3. se diventano titolari di imprese di lavoro autonomo o cooperativo;
  4. se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l’impiego, rifiutano per tre volte consecutive un’offerta di lavoro che garantisca loro il medesimo livello salariale e la medesima qualifica professionale dell’ultima occupazione svolta;
  5. se, iscritti alle liste dei centri provinciali per l’impiego, non partecipano a corsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione all’interno dei propri settori professionali; ovvero, non siano in alternativa in grado di autocertificare lo svolgimento in proprio di percorsi formativi ugualmente finalizzati.

2. Qualora intervengano una o più cause di decadenza dei trattamenti di cui al precedente comma, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di chiedere l’immediata sospensione delle prestazioni; in caso non lo facesse, le sanzioni sono quelle previste dall’art. 8 comma 1.

Art. 10

Regolamento attuativo

1. La Regione Emilia-Romagna approverà il Regolamento attuativo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2. Il Regolamento attuativo di cui al presente articolo definirà la struttura organizzativa degli uffici competenti e le modalità di comunicazione, coordinamento e organizzazione tra gli Enti coinvolti;

3. Il Regolamento attuativo definirà altresì le modalità di gestione del Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) di cui all’art. 4 comma 1 e all’art. 11, e le modalità di contribuzione e di partecipazione della Regione al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS) di cui all’art. 4 comma 2 e all’art. 12;

4. Il Regolamento attuativo definirà le modalità di gestione della “Carta dei servizi” di cui all’art. 6, nonché i criteri di accesso, l’entità e le modalità di erogazione relativi alle agevolazioni in materia di locazione di immobili e finanziarie di cui all’art. 7 della presente legge;

5. Il Regolamento attuativo definirà infine le modalità di controllo e monitoraggio delle violazioni finalizzate a percepire indebitamente il Reddito Sociale.

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede principalmente con le risorse iscritte nel Fondo Regionale per il Reddito Sociale (FRRS) di cui all’articolo 4 comma 1 della presente legge.

2. Il Fondo è alimentato:

  1. da risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;
  2. da eventuali incrementi dell’addizionale regionale sulla base di un sistema a scaglioni da stabilire con apposito provvedimento legislativo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
  3. da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell’art. 119 della Costituzione nell’ambito del federalismo fiscale.

3. La Regione promuove inoltre la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all’art.12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione stessa, al fine di incrementare il Fondo Regionale per il Reddito Sociale:

  1. un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti in Emilia-Romagna;
  2. le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Emilia-Romagna che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell’occupazione e della prestazione lavorativa.

4. La Regione, in sede di approvazione del bilancio, può prevedere lo stanziamento al Fondo Regionale per il Reddito Sociale di risorse ulteriori a quelle menzionate nella presente legge.

5. Le Province ed i Comuni, nei limiti dei loro bilanci, possono contribuire al finanziamento del Fondo Regionale per il Reddito Sociale nell’ambito dei territori di loro competenza.

Art. 12

Partecipazione al Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS)

1. Nell’ottica di contribuire all’istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito Sociale (FCRS), da costruirsi insieme alle parti sociali, la Regione si impegna a finanziarne inizialmente una quota parte, nelle quantità e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo di cui all’art. 10;

2. Gli enti e le aziende aderenti su base volontaria a tale Fondo stabiliscono, insieme alla Regione stessa ed alle OO.SS., la quota dovuta per ogni rapporto di lavoro da essi contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e che non preveda un compenso annuo lordo superiore a 8.500 Euro. Tale quota non dovrà in ogni caso essere inferiore al 3% del compenso lordo del singolo lavoratore, al fine di garantire l’integrazione delle prestazioni dirette di cui all’art. 5 comma 2 della presente legge. Tale quota dovrà infine essere versata dagli enti e dalle imprese aderenti al momento dell’emissione di busta paga, e quindi contemporaneamente agli altri versamenti contributivi e retributivi previsti dal rapporto di lavoro in essere.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno a quello successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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