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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Con il termine prodotti a “chilometri zero” si fa riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Emilia-Romagna, che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:

a) “prodotti di qualità”, come disciplinati dalla normativa comunitaria Reg. CE 510/2006 relativo alla “protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari” e Reg. CE 509/2006 relativo alle “specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari”;

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l’apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l’apporto di emissioni riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;

e) “prodotti a filiera regionale”: i prodotti per i quali l’intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è collocata all’interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.

2. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

3. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo, anche con l’utilizzo di
strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari a “chilometri zero”, atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di GHG legate alle attività di trasporto (certificazioni ISO 14064);

c) favorire la diffusione di certificazione volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari volte a garantire la rintracciabilità di filiera dei prodotti e a garantire che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto avvengano all’interno del territorio regionale (certificazioni ISO 22005);

d) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”, anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi;

e) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;

f) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

g) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.

4. Le emissioni di GHG nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale – Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

Art. 2 

Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero” come definiti dalla presente norma; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

Art. 3 

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 20% del totale dei posteggi.

2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio:

a) destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti a chilometri zero;

b) agiscono in deroga, rispetto ai limiti percentuali stabiliti dal comma 8 dell’art. 6 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, in favore dei soli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti a “chilometri zero”.

Art. 4 

Promozione dell’utilizzo dei prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero”

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzare l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna.

4. Al fine di valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”, anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi, sono effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell’ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli.

5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambito della promozione delle produzioni del settore agricolo ed agroalimentare, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a “chilometri zero”.

Art. 5 

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero”

1. Nelle strutture di vendita, a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.

2. Le strutture di vendita già esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a “chilometri zero” entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 

Censimento e rapporto annuale

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai comuni, provvede annualmente ad un censimento dei mercati agricoli, di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), istituiti sul territorio regionale, corredato da un’analisi comparativa con la situazione relativa all’anno precedente, nonché, alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sull’efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a promuoverne l’omogenea distribuzione sul territorio regionale.

Art. 7 

Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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