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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

  1. La presente legge, nell’ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell’art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 2

Obbligo di presentazione del DURC

  1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
  2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell’autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L’obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell’autorizzazione precedentemente all’entrata in vigore della presente legge.
  3. Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
  4. La reintestazione dell’autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario, con le modalità previste nella presente legge.
  5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 3, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3

Documenti sostitutivi del DURC

  1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti di cui all’articolo 2 sono assolti con la presentazione del Certificato di regolarità contributiva emesso dall’INPS.
  2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d’origine.

Art. 4

Rateizzazione del debito contributivo

  1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS e dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Art. 5

Validità del documento

  1. Ai fini della presente legge e fino all’entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dal primo comma dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6

Sanzioni

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 2, l’autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 3.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2, l’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 3.
  3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all’art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
  4. L’autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all’articolo 3.

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