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Relazione

Il presente provvedimento intende fare chiarezza sulla distinzione tra vendite promozionali e saldi nel settore specifico dell’abbigliamento.

Ogni anno, prima dei consueti saldi di gennaio, finalizzati ad offrire prodotti a prezzi più convenienti e smaltire le scorte di magazzino in vista della nuova stagione, avvengono in regione delle vendite promozionali senza alcuna regolamentazione.

Allo stato attuale, infatti, non risulta alcuna normativa regionale, a differenza di altre regioni che hanno provveduto in merito, che regoli le vendite promozionali attuate, tra l’altro, senza parametri di accordo tra gli esercenti del commercio e le Associazioni di categoria.

In particolare nel settore dell’abbigliamento, sottoposto a parametri di mode stagionali, questa situazione è motivo di confusione sia tra gli addetti del settore sia tra i consumatori che non riescono più a distinguere le vendite promozionali dai saldi stessi.

Si sono verificati casi, inoltre, di maggiorazioni di prezzi ad hoc su capi di abbigliamento a cui sono poi stati applicati sconti per farli passare appunto come vendite promozionali.

Se le vendite promozionali vengono quindi attuate in concomitanza con i saldi, sono destinate a generare confusione tra i commercianti stessi e i consumatori che non riescono più a distinguerne peculiarità e valenza tra convenienza dei prezzi e qualità dei prodotti commercializzati.

A tal fine, appare utile limitare le vendite promozionali nel settore dell’abbigliamento almeno in concomitanza con i saldi stessi.

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