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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 

  Abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

  1. Il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 2

  Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

2. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituita dalla seguente: “Indennità di fine mandato e assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro”. 

Art. 3

  Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

1. L’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato. 

 Art. 4

Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

1. L’articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato. 

 Art. 5

  Abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

1. L’articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato. 

 Art. 6

Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

  1. L’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

 “Articolo 18 Misura dell’assegno vitalizio

  1. L’ammontare dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 14, è determinato in percentuale sull’indennità mensile lorda di cui all’articolo 2 spettante ai consiglieri in carica.
  2. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella.
Anni di contribuzione Percentuali sulla indennità mensile lorda
Fino a 5 anni 10%
Da 6 a 10 anni 15%
Da 11 a 15 anni 20%
16 anni e oltre 25%

Nell’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall’esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’ammontare dell’assegno vitalizio sarà commisurato all’importo minimo. 

Art. 7

Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

  1. L’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 8 -

Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

  1. L’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato. 

Art. 9

Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

1. L’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 10

Abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42   

1. L’articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato. 

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42  

1. L’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

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