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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente legge intende:

a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario e integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito regionale;

b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso con delega di attività istruttorie documentali ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. 

TITOLO I

DISCIPLINA DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI

Art. 2

Istituzione del Registro unico dei controlli

1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.) di cui all’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.), ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell’art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449). 

Art. 3

Contenuti del Registro unico dei controlli 

1. Il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l’Anagrafe delle Aziende Agricole, istituita con il Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell’Anagrafe delle Aziende Agricole dell’Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l’altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell’articolo 3 comma 1 lettera i) del DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Il Registro raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall’Anagrafe delle Aziende Agricole, l’elenco dei controlli effettuati, l’indicazione dell’Amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l’eventuale programmazione di visite in loco cui l’impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.

3. Nel Registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l’adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all’impresa per finalità connesse all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.

4. Il Registro potrà contenere anche altri dati dell’impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all’articolo 7. 

Art. 4

Amministrazioni pubbliche coinvolte   

1. Il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1997, n. 15 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. Il Registro è altresì alimentato con i dati forniti da AGREA in esito alle funzioni di controllo delegate dall’Agenzia a soggetti pubblici ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull’esercizio delle funzioni degli Organismi pagatori.

3. Oltre agli Enti individuati ai commi 1 e 2 del presente articolo, partecipano attivamente all’implementazione del Registro l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente) ed i servizi veterinari delle Aziende – unità sanitarie locali USL, attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale.

4. Ciascuna Amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel Registro. 

Art. 5

Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli

1. La Regione promuove, in accordo con gli Enti e le Aziende e Agenzie indicate all’articolo 4, l’elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise, nonché la definizione di standard e modalità omogenee di effettuazione delle attività di verifica disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale. 

Art. 6

Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel Registro

1. Le Amministrazioni individuate all’articolo 4, nei procedimenti di rispettiva competenza, si avvalgono delle risultanze dei controlli riportate nel Registro.

2. Al fine di pianificare le proprie attività, le Amministrazioni coinvolte consultano il Registro prima dell’effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all’esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica cui sono preposte o per concertare, se già programmato, l’effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarietà delle Amministrazioni medesime.

3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per l’attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni alle imprese ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

4. Resta ferma l’applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l’applicazione di sanzioni amministrative. 

Art. 7

Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni  

1. Al fine di implementare il Registro con ulteriori dati di cui al comma 4 dell’articolo 3 la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche.

Art. 8

Funzioni della Regione e di AGREA

1. La Regione presidia l’attuazione del sistema unitario e integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

a) coordina i rapporti con le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte;

b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati al processo di registrazione nell’archivio;

c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e miglioramento. 

2. La gestione dell’archivio informatizzato, la definizione delle modalità di implementazione e aggiornamento di carattere tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il S.I.A.R., le specifiche tecniche, i manuali operativi e ogni provvedimento necessario al funzionamento dell’archivio. Ad AGREA compete anche, in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso all’archivio informatizzato da parte delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati di cui all’articolo 10.

Art. 9

Comunicazione dei dati e informazioni contenuti nel Registro

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

a) per le finalità di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) e per l’esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all’articolo 3 comma 2 contenuti nell’archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione anche mediante interconnessione, tra le Amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli;

b) per le finalità di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) e per l’esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all’articolo 3 comma 2 contenuti nell’archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 10

Consultazione del Registro da parte delle imprese agricole ed agroalimentari

1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare possono consultare l’archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria posizione.

2. L’accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un soggetto terzo o attraverso il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola ai quali l’interessato conferisce, per iscritto, apposita delega.  

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA   

Art. 11

Snellimento dei procedimenti  

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di comuni ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1997, n. 15 e 30 giugno 2008, n. 10 per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i Centri autorizzati di Assistenza Agricola sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell’istanza istruita dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l’istanza si intende accolta.

3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione regionale. 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 12

Entrata in vigore del Registro, norme per il periodo transitorio e disposizioni applicative 

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l’archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, delle Unioni di comuni e di AGREA relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza.

2. Entro i successivi dodici mesi nel Registro, previa l’adozione di appositi protocolli operativi, verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL.

3. L’effettiva attivazione del Registro e dell’efficacia delle norme riferite all’utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

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