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PROGETTO DI LEGGE
Art. 7 comma 2
All’articolo 7, comma 2 della legge in oggetto dopo «Gli animali»viene aggiunto «da compagnia», per cui il comma 2 in oggetto diventa:
«Gli animali da compagnia, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.».