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PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Elezione dell’assemblea legislativa e del Presidente della Giunta

  1. L’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e applicazione di un premio di maggioranza.
  2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente all’Assemblea legislativa.
  3. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
  4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l’elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), e loro successive modificazioni ed integrazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre disposizioni statali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

 

Art. 2

Elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili a Consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

 

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fino all’approvazione della legge regionale che determina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

Composizione dell’Assemblea legislativa

1. La composizione numerica dell’Assemblea legislativa è definita all'articolo 29, comma 2, dello Statuto.

2. I seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali

3. Per il seggio del Presidente si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 2 dello Statuto. Per il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto si applica quanto previsto dall’art. 18, comma 7, lettera c).

 

 

Art. 5

Durata in carica

  1. Per la durata in carica dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta si applica quanto previsto dall’art. 27, comma 10, dello Statuto. Il periodo decorre dalla data delle elezioni.
  2. I Consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica ai sensi di quanto previsto dallo Statuto regionale.

 

Art. 6

Circoscrizioni elettorali

  1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini.
  2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, di cui all'articolo 4, comma 2, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  3. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, di cui all'articolo 7.

 

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, in caso di cessazione anticipata, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, comma 1, della Costituzione, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica, altresì, il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale, come previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della l. 108/1968.

Art. 9

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

  1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.
  2. I candidati al ruolo di Consigliere regionale possono essere iscritti in una lista di un solo collegio provinciale.
  3. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo simbolo in almeno cinque circoscrizioni provinciali.
  4. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle diverse circoscrizioni elettorali, sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali contrassegnate dal medesimo simbolo formano un gruppo di liste e il candidato Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.
  5. Il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale formano una coalizione; il candidato Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo della coalizione medesima. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno cinque circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a cinque.
  6. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore.
  7. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in ogni caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

 

Art. 10

Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

  1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata all'Ufficio centrale regionale costituito presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, comma 3, della l. 108/1968, alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
  2. La presentazione della candidatura deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
  3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al precedente comma 1.
  5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati Presidenti ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
  6. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 11

Presentazione delle liste di candidati

  1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l. 108/1968.
  2. La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è valida ed efficace solo se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato medesimo con le modalità di cui al comma 4. In mancanza della dichiarazione di collegamento, e della sua accettazione, la lista non può essere ammessa.
  3. Le liste sono presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 3, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste circoscrizionali espressione di partiti o movimenti già rappresentati nell’Assemblea legislativa o nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni.
  2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori), e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale). Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 43/1995, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 10, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
  4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
  5. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
  6. E’ consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

10.Alla lista dei candidati devono inoltre essere allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 5. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, l'utilizzo di: colori ed elementi grafici nella rappresentazione grafica e cromatica generale, di simboli, dati grafici, espressioni letterali, nonché le singole parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti nell’Assemblea legislativa, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano già stati esclusi dalle consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato nei precedenti tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve inoltre contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

a) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

b) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 10, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Art. 12

Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 9, comma, 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 10, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni assunte ai sensi del presente articolo la numerazione progressiva di cui all'articolo 11, comma 8, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro il termine indicato nel comma 5, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

 

 

Art. 13

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature.

 Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 11, comma 2;

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 11, comma 11, lettera a), appositamente convocati;

c) assegna definitivamente il numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 4) e 5), della l. 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14

Norme speciali per gli elettori

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui all'articolo 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovamento della tessera elettorale personale a carattere permanente), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

Art. 15

Scheda elettorale e modalità di votazione

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e per l'elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

La scheda reca, entro un apposito rettangolo, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, affiancati dai contrassegni della lista o delle liste provinciali con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, esprimere la preferenza per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un unico segno sul contrassegno di una di tali liste.

Ciascun elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

Ciascun elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ovvero il nome e cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza ai candidati, il voto viene attribuito alla lista provinciale dei candidati prescelti e ai candidati medesimi.

Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza per un candidato o per due candidati della lista medesima, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista a cui i candidati votati appartengono.

Qualora l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata il voto si intende validamente espresso solo per il candidato Presidente, mentre i voti di lista si considerano nulli.

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

 

Art. 16

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

 

Art. 17

Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 5 per cento dei voti validi espressi a favore delle liste stesse.

Art. 18

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
    1. effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
    2. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della l. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
  2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
  3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
    1. somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
    2. determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
    3. determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
    4. determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    5. divide la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, calcolata ai sensi della lettera b), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
    6. comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
  4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
  5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
    1. proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta e a Consigliere regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la coalizione o gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Individua, altresì, il candidato che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
    2. determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
    3. determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunite in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
    4. esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 17;
    5. divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente, per 1, 2, 3, 4, …, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
    6. sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegate al Presidente eletto che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati il sessanta per cento dei seggi, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente. Se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. Procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ovvero di gruppi di liste ammesse. In ogni caso, al gruppo di liste ovvero alla coalizione di liste collegate al Presidente eletto vengono attribuiti il 60 per cento dei seggi; qualora i seggi ad essi assegnati superano tale limite percentuale, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento del 60 per cento dei seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente alle coalizioni ovvero ai gruppi di liste concorrenti;
    7. procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di cui alla lettera c) del presente comma per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
  6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
    1. per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
    2. moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
  7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
    1. verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettera g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
    2. dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettera g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
    3. individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
  8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettera b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente (della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale) e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
  9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria dell’Assemblea legislativa, nella prima adunanza dell’Assemblea stessa, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 19

Surrogazioni

  1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 18, comma 7, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
  2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, lettera b), e comma 3, lettera d).

 

Art. 20

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della l. 55/1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), e successive modificazioni, l’Assemblea legislativa nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 19.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 19.

 

TITOLO III

CONVALIDA, CONTENZIOSO

 

Art. 21

Convalida degli eletti

1. All’Assemblea legislativa è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida l’assemblea legislativa deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell’Assemblea legislativa per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. L’Assemblea legislativa non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

 

Art. 22

Ricorsi

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo) e le disposizioni di cui all'articolo 19 della l. 108/1968.

 

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Spese

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e dell’assemblea legislativa si applicano le disposizioni previste dalla l. 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

 

Art. 24

Composizione Giunta regionale

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 45 dello Statuto regionale, almeno la metà degli assessori deve essere scelto tra i consiglieri regionali.

 

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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