Testo
1. per quanto riguarda la potenzialità massima di rifiuti speciali non pericolosi conferibili dovrà essere rispettato il quantitativo massimo pari a 48.250 t/anno e a 350 t/giorno;
2. il permesso di costruire per la realizzazione delle opere del progetto in oggetto rilasciato dall’Unione Bassa Est Parmense prescrive quanto segue:
a) il permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti e gli interessi dei terzi, verso i quali il titolare del medesimo assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato l’Ente da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal permesso stesso;
b) il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori o l’impresa costruttrice dovrà comunicare il giorno di inizio dei lavori, di copertura dell’edificio e di ultimazione dei lavori;
c) il luogo destinato all’opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie od aree pubbliche; i ponti di servizio e gli steccati eventualmente occorrenti dovranno essere costruiti e difesi in modo da garantire in ogni caso l’incolumità delle persone osservando le prescrizioni del regolamento per l’edilizia; non è permessa l’occupazione di spazi ed aree pubbliche se non previa autorizzazione dell’autorità comunale, il pagamento della tassa relativa e con l’osservanza delle prescrizioni che saranno date dall’ufficio tecnico; gli ingombri e le occupazioni sulle aree pubbliche dovranno essere adeguatamente segnalate al fine di una sicura tutela dell’incolumità pubblica;
d) sul confine o nell’interno del cantiere deve essere apposto un cartello, sempre visibile e facilmente leggibile dall’area pubblica, indicante l’oggetto dei lavori, l’intestazione del proprietario del fabbricato, l’impresa esecutrice, la generalità del direttore dei lavori, del direttore di cantiere, del progettista e gli estremi del presente permesso di costruire;
e) le aree che verranno eventualmente occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell’ufficio tecnico;
f) il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle costruzioni: s’intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore e l’esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge;
g) le opere con strutture in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio precompresso od a struttura metallica, devono essere preventivamente denunciate a norma della L. 5 novembre 1971, n. 1086, all’Unione Bassa Est Parmense;
h) dovranno essere rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e speciali vigenti in materia d’igiene, di edilizia, di sicurezza, di circolazione stradale, di polizia locale, di sicurezza sul lavoro e nei cantieri, e delle disposizioni aventi attinenza con l’intervento in oggetto;
i) il committente titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nel presente permesso di costruire;
j) qualora siano eseguite opere in contrasto con il presente permesso di costruire o non rispondenti alle prescrizioni del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) o del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.U.E.), il Comune di Sorbolo o l’Unione Bassa Est Parmense può disporne la sospensione o la demolizione;
k) il permesso di costruire ha una validità non superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata domanda diretta ad ottenere il rinnovo;
l) i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire;
m) il proponente si impegna e si obbliga, in caso di cessazione dell’attività esistente, a demolire contestualmente la superficie coperta (asfaltata) e non utilizzare l’area stessa per usi e funzioni diverse da quelle collegate con l’attività esistente di cui all’art. 29 commi 3 e 17 del RUE vigente;
3. al fine di potere garantire la possibilità di controllo delle quantità emunte, in particolare ai fini industriali, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, oltre al misuratore già installato sul pozzo, dovrà essere posizionato un ulteriore misuratore in corrispondenza dell’impianto di macinazione; tali strumenti dovranno fornire i dati dei volumi d’acqua utilizzati, secondo modalità di funzionamento, nonché di trasmissione dei dati, che dovranno essere concordati con il competente Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna; tale trasmissione non potrà avere, comunque, cadenza inferiore all’anno; la portata massima derivabile dal pozzo dovrà essere pari a mod. 0.01 (1 l/s) da utilizzare sia ad uso industriale sia ad uso igienico ed assimilato, con un volume massimo di mc 300 annui per usi industriali;
4. il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale di Enìa Spa addetto ai controlli ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all’art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi in detrazione dovrà essere oggettivata mediante l’installazione di contatori differenziali opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Enìa Spa;
6. dovrà essere installato, a cura del titolare dello scarico, uno strumento per la misura delle acque complessivamente scaricate in pubblica fognatura, giudicato idoneo e collocato in posizione corretta da parte di Enìa Spa; tali acque saranno costituite dall’attuale scarico di acque di dilavamento, da acque domestiche e dallo scarico, in caso di eventi piovosi eccezionali, del troppo pieno delle acque piovane recuperate dalla nuova area pavimentata;
7. al fine di garantire l’eccezionalità dell’entrata in funzione del troppo pieno, il volume di stoccaggio da predisporsi dovrà essere pari a 80 mc;
8. le caditoie relative alla rete fognaria interna esistente, che sono posizionate sull’area di futura pavimentazione, dovranno essere chiuse a garantire che le acque piovane ricadenti sulla nuova pavimentazione vengano completamente intercettate dalla nuova rete di raccolta prevista per il recupero delle stesse;
9. gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
- i limiti di accettabilità stabiliti dalla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è vietato, ai sensi di quanto previsto all’art. 16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi;
- i fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
- i sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell’autorità competente;
- i limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare la Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06;
- è vietata l’immissione in pubblica fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto precedente;
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/297297, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell’impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente;
- qualora intervengano modificazioni nel regime degli scarichi, secondo quanto indicato all’art. 9 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione, dovute ad ampliamenti ed interventi edilizi o a modificazioni del ciclo produttivo che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico/scarichi oggetto del presente parere o predisposizioni di nuovi allacci alla pubblica fognatura dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico all’autorità competente;
- i veicoli in uscita, contenenti materiali destinati agli utilizzatori o non recuperabili, devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare sia emissioni di polveri sia la caduta accidentale di materiale grossolano;
- al fine di rimuovere eventuali depositi dei materiali movimentati nei pressi dello stabilimento, imputabili all’attività di trasporto degli stessi, la ditta Cavozza deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell’area in prossimità dell’ingresso, e più precisamente 200 m a valle e 200 m a monte dell’ingresso stesso, con particolare riferimento alla pista ciclabile nonchè alle banchine stradali e al relativo sistema di drenaggio (bocca di lupo) a servizio della strada;
- per quanto riguarda il Certificato di Prevenzione Incendi, qualsiasi ulteriore variante che comporti un’alterazione delle condizioni di sicurezza valutate in fase di esercizio dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco in fase di rilascio del CPI, dovrà essere, ai sensi del DPR 37/98, sottoposto a preventivo parere di conforimità attraverso le procedure dettate dal DPR citato e dal DM 4/5/98;
- devono essere rispettati i disposti della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Per le operazioni di trattamento rifiuti il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e deve programmare e mettere in atto, le misure di prevenzione conseguenti, con particolare riferimento agli accorgimenti per la riduzione del rumore, del rischio biologico e infortunistico, delle polveri aerodisperse;
- le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di cui all’art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, utilizzate conformemente alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie, cosi’ come previsto dagli art. 71 del medesimo D.Lgs.;
- deve essere predisposta l’organizzazione in sicurezza della viabilità interna dei mezzi, che tenga conto del contesto, della movimentazione prevedibile e dei flussi pedonali. La viabilità deve essere gestita e deve essere effettuato il controllo dell’adozione delle procedure e istruzioni operative individuate. Deve essere predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale e gli addetti indossare abbigliamento ad alta visibilità. Devono essere previste misure di sicurezza e di prevenzione per i mezzi di movimentazione con particolare attenzione agli operatori a terra;
- le cabine dei mezzi devono essere dotate, oltre dei mezzi di insonorizzazione, antivibranti, di climatizzazione, di adeguato ricambio dell’aria convenientemente filtrata all’ingresso. Deve essere verificata l’opportunità di dotare anche i carrelli elevatori di cabina chiusa, rispondente alle caratteristiche sopra descritte;
- le barriere acustiche devono essere idoneamente ancorate e la loro collocazione deve garantire adeguato spazio di accesso e manovra all’impianto di frantumazione;
- devono essere redatte procedure e istruzioni operative per la attuazione delle misure di controllo della radioattività dei materiali in ingresso;
- devono essere previste procedure per l’intero impianto, al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione, l’adozione delle modalità di controllo delle infestazioni di roditori e insetti;
- devono essere individuate le misure di emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincedio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. L’organizzazione e la gestione delle emergenze deve tenere conto della sicurezza degli operatori e la salvaguardia dell’ambiente esterno;
- devono essere garantite la delimitazione e il controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito, al fine di impedire l’accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro eventuale dispersione incontrollata;
- la ditta “Inerti Cavozza srl” rappresentata da Michelina Malori in qualità di legale rappresentante e gestore impianti, con sede legale nel Comune di Sorbolo Via Chiozzola n. 24 bis, può essere autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi” da svolgere in Comune di Sorbolo Via Chiozzola n. 24 bis; l’attività della ditta è subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/2006, anche alle seguenti disposizioni:
- Emissione autorizzata:
Emissione n. E1“Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio della pressa compattatrice - imballatrice (pot. 87.5 kW)” (emissione autorizzata)
Durata ore/giorno.......... 6 h
Durata giorni/anno......... 240 giorni
Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:
Polveri................... 130 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 4000 mg/Nm3
Ossido di carbonio (espressi come CO) 650 mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell’impianto.
- Impianti esenti da autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 14 DEL DLgs 152/2006 ma soggetti al rispetto dei limiti di emissione, ai sensi dell’art. 271 dello stesso DLgs 152/2006:
Emissione n. E2“Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 115 kW)”
Durata ore/giorno.......... 4 h
Durata giorni/anno......... 240 giorni
Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a gruppo motore disinserito:
Polveri................... 130 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 4000 mg/Nm3
Ossido di carbonio (espressi come CO) 650 mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell’impianto.
Dovrà, inoltre, essere effettauto un campionamento ed analisi delle emissioni per quanto riguarda i paramentri sopra specificati al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di emissione, ai sensi dell’art. 271 del D.lgs. 152/2006.
Emissione n. E3 “Impianto di frantumazione marca OM modello SK MOUSE II”
Le polveri derivanti dall’attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell’acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all’arresto dell’impianto in caso di insufficiente pressione dell’acqua.
Durata ore/giorno.......... 4 h
Durata giorni/anno......... 240 giorni
Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell’impianto, come concentrazione massima un valore di:
- polveri totali…………………………… 5 mg/Nmc
determinato esclusivamente secondo il metodo UNICHIM n. 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche - Metodo gravimetrico).
Vista la tecnologia degli impianti, per l’emissione n. E3 si ritiene che:
- la messa in esercizio coincide con la messa a regime;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall’art. 269 comma 5 D.L.gs. 152/06;
- il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i controlli da effettuarsi ai sensi dell’art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 all’emissione n. E3 devono avere una periodicità annuale.
- Emisioni diffuse - Modalità di contenimento:
Dovrà essere evitata la dispersione di polveri in atmosfera provenienti:
- dai cumuli dei rifiuti inerti speciali non pericolosi da costruzione/demolizione ancora da frantumare o frantumato (es: tramite umidificazione o copertura);
- dall’eventuale taglio grossolano de rifiuti inerti speciali non pericolosi da costruzione/demolizione prima del caricamento nella tramoggia dell’impianto di frantumazione.
Occorre provvedere alla bagnatura ed alla pulizia dei piazzali di manovra/transito mezzi secondo le necessità stagionali e quotidiane;
Occorre verificare che i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri siano dotati di coperture/telo nature;
- l’azienda dovrà inoltre effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati;
- i punti di misura e di campionamento necessari per l’effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990. L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08);
- i referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:
a) l’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;
b) lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
c) il tipo di attività svolta;
d) la data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
e) l’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di rifiuto speciale non pericoloso (Indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
f) descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
g) la composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
h) i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
i) i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
j) le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
k) nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del DLgs 152/2006 od a quanto altrimenti stabilito;
l) firma e timbro dal professionista abilitato;
- dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell’impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell’effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell’aggiornamento dei fattori emissivi, della quantità annua di rifiuti speciali non pericolosi gestiti (Indicatore di esercizio) e della quantità annua di gasolio utilizzato (Indicatore di consumo);
- il registro, con pagine numerate, dovrà essere vidimato e timbrato dall’Ente di controllo che ne verificherà la completezza e l’aggiornamento alla data di presentazione, che dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi al termine fissato, o prorogato, per la comunicazione dei dati relativi alla messa a regime. Il registro dovrà essere conservato presso l’impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- per la componente rumore è necessario un collaudo acustico da effettuarsi dopo la messa a regime dell’attività e da trasmettere ad ARPA per la successiva valutazione;
- per quanto riguarda i rifiuti prodotti è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto;
- per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
- tutti i rifiuti in ingresso all’impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
- devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materialepolverulento sia in fase di carico/scarico;
- dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da…) per i quali deve essere attestata la non pericolosità;
- in adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 1.1 e 7.1 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R3 e R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.; i referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l’intera durata dell’Autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo;
- la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di chiusura dell’attività; il ripristino del sito ove insiste l’impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma;
- entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere presentate, su supporto informatico, al Servizio Ambiente della Provincia di Parma, le informazioni di cui all’art. 189 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. (dichiarazione MUD) relative all’anno solare precedente;
- gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore; l’attività di trattamento dei rifiuti inerti deve essere svolta dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
b) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense e la Provincia di Parma hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
c) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 2522 del 23 luglio 2010, e che costituisce l’Allegato n. 2 della presente delibera;
d) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense, l’ARPA e l’AUSL hanno espresso il proprio parere per l’Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
e) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione all’emissione in atmosfera dell’impianto ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento n. 2499 del 21 luglio 2010, e che costituisce l’Allegato n. 3 della presente delibera;
f) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense, l’ARPA hanno espresso il proprio parere per l’autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’art.269 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
g) di dare atto che il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia – Romagna, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del regolamento regionale 41/04 con determina del Dirigente del Servizio, Dott. Gianfranco Larini n. 7781 del 19/7/2010 e che costituisce l’Allegato n. 4 della presente delibera;
h) di dare atto che la Provincia di Parma ha espresso il proprio parere per la concessione di derivazione ai sensi del RR 41/04 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
i) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione dell’Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma ATO 2, con atto prot. n. 5649 del 23 luglio 2010 e che costituisce l’Allegato 5 alla presente delibera;
j) di dare atto che ENIA e ARPA hanno espresso il proprio parere per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 3, comma 2 della DGR 1053/2003 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;
k) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato il permesso di costruire per le opere previste nel progetto ai sensi della L.R. 31/2002 con con atto n. 8 prot. 2125 del 7/5/2010 e che costituisce l’ALLEGATO 6 alla presente delibera;
l) di dare atto che l’Unione Bassa Est Parmense ha rilasciato una dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti comunali per alcune opere previste nel progetto sottoposte a Denuncia di Inizio attività ai sensi della L.R. 31/2002 con prot. 5827 del 27/7/2010 e che costituisce l’Allegato 7 alla presente delibera;
m) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Inerti Cavozza;
n) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, all’Autorità di Bacino del Po, alla Provincia di Parma, all’Unione Bassa Est Parmense, all’ARPA Sez. Prov. Parma, all’AUSL di Parma, ad ENIA;
o) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
p) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
q) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Allegato 1: Rapporto ambientale
Allegato 2: Autorizzazione realizzazione e gestione rifiuti Allegato 3: Autorizzazione emissione atmosfera
Allegato 4: Concessione di Derivazione Acque pubbliche
Allegato 5: Autorizzazione scarico pubblica fognatura
Allegato 6: Permesso Costruire
Allegato 7: Conformità urbanistica DIA