Candidatura progetti infrastrutturali pubblici al finanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale - anno 2023 (art. 1, comma 368, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; D.M. n. 8912 del 05/05/2023); programmazione interventi pubblici L.R. 17/2002
Premesso che:
- con legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, all’articolo 1, commi 366 e 368, si è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
- con l’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, si è incrementato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462;
Visti:
- il Decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” del 09 marzo 2022 (prot. 3462);
- il Decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modifiche al Decreto Interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” (prot. 8426 del 1.7.2022);
- il Decreto del Ministro del turismo con Ministro dell’economia e delle finanze “Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022 “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462” (prot. 8019/23 del 19/04/2023)
Ravvisato che l’art. 5 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 sopra citato, come modificato con articolo unico dal Decreto interministeriale prot. 8426 del 1.7.2022 e come sostituito dal Decreto interministeriale prot. n. 8019/23 del 19/04/2023 prevede quanto segue:
1. Per la realizzazione degli interventi del Fondo di conto capitale, entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione per un ammontare non inferiore all’80% delle risorse del fondo, stabilendo una apposita quota per le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti di cui al comma 3. L’atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente.
2. Entro sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è definito il Piano degli investimenti recante gli interventi da realizzare, anche mediante forme di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i soggetti attuatori, i codici unici di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i cronoprogrammi procedurali con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti dell’articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le fonti di finanziamento, nonché le modalità di monitoraggio ed inoltre di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi in coerenza con quanto prescritto, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del presente articolo. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del presente comma, le risorse finanziarie rese disponibili a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 368 della legge n. 234 del 2021 concorrono in misura non superiore al 50% dell’importo complessivo occorrente per la realizzazione dell’investimento. Per la restante parte gli oneri per la realizzazione dei predetti interventi sono a carico di risorse finanziarie pubbliche o private, rese disponibili dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l’intervento di finanziarie regionali o mediante l’impiego di fondi comunitari a ciò destinati, ovvero di risorse finanziarie provenienti da operatori economici privati, nel caso in cui si intenda realizzare l’intervento mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.
4…….[…………… ].
5……….[……………]
6. Con uno o più provvedimenti del Segretario generale del Ministero del turismo, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli importi stabiliti nel decreto di cui al comma 2 e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Visto il Decreto del Ministro del Turismo del 05/05/2023 Prot. n.0008912/23 recante “Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale – Atto di programmazione Anno 2023” che meglio individua finalità ed obiettivi, tipologia di interventi ammissibili e beneficiari, procedure di riparto monitoraggio e rendicontazione del Fondo in esame;
Visto in particolare l’art. 5 (Riparto risorse) del decreto del Ministro del Turismo del 05/05/2023 Prot. n.0008912/23, che stabilisce quanto segue:
1. Il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione triennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui una quota non inferiore all’80% delle risorse del fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti. L’atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente.
2…….[…………… ].
3……….[……………]
4. Entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di programmazione di cui al comma 1 con accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo di conto capitale da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma anche sulla base di una proposta in auto coordinamento approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
5. Il Ministero del turismo procederà al trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, alla Regione, in qualità di soggetto attuatore, dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del programma annuale di interventi da finanziare che dovrà contenere per ogni intervento proposto una scheda intervento riportante i seguenti dati: denominazione evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione dell’intervento; localizzazione dell’intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria a cui trasferire le risorse.
Visto altresì l’Articolo 6 (Monitoraggio, rendicontazione e revoca) del medesimo decreto, che stabilisce che:
1. Le risorse potranno essere trasferite dalla Regione ai soggetti beneficiari degli interventi, di cui al precedente articolo 4, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione di progettazione definitiva relativa all’intervento ammesso a finanziamento.
2. La Regione rendiconterà annualmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento dei lavori ammessi e finanziati.
3. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica dell’Italia, ai sensi dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.
4. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della “banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP” previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto beneficiario, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale. 5. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell’opera o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati. 7 6. Il soggetto beneficiario può presentare motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell’intervento ammesso a finanziamento, sino ad un termine massimo di tre mesi.
Preso atto che in base al criterio di riparto concordato e proposto dalla Commissione Turismo delle Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome ha approvato la proposta di riparto tra le regioni delle risorse disponibili (comunicazione della Conferenza delle Regioni prot. N. 2542/C16TUR) ed in base a detta proposta il plafond attribuito sul Fondo FUNT conto capitale anno 2023 alla Regione Emilia-Romagna è pari complessivamente ad € 3.560.000,00;
Ravvisato che, in coerenza con gli obiettivi del FUNT conto capitale, si è ritenuto di individuare, quali progetti da candidare sul Fondo FUNT capitale anno 2023, progetti infrastrutturali pubblici di cui sono soggetti attuatori Enti locali, volti a potenziare e qualificare le stazioni sciistiche dell’Appennino regionale al fine di rafforzare l’attrattività turistica dell’Appennino, sia in ottica di sviluppo del cd. turismo bianco (della neve), sia del cd. e turismo verde, promuovendo la destagionalizzazione di queste zone montane;
Valutato infatti che gli investimenti in esame, per gran parte afferenti impianti a fune e di collegamento nell’ambito di zone montane che oltre alla vocazione sciistica si connotano quali aree a forte vocazione naturalistica, possano altresì incentivare un consistente sviluppo del turismo in queste aree montane anche in stagioni non sciistiche, favorendo lo sviluppo di itinerari naturalistici, degli sport all’aria aperta e più in generale dell’outdoor nel periodo estivo, tale da favorire l’integrazione della filiera e quella territoriale, potenziare e rendere strutturale la crescita economica legata al turismo di questi territori;
Dato atto che i progetti selezionati risultano altresì pienamente coerenti ai criteri individuati dal Decreto del Ministro del Turismo del 05/05/2023 Prot. n. 0008912/23 “Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale – Atto di programmazione Anno 2023” riguardo agli obiettivi art. 1), alle finalità art. 2) e alle tipologie di interventi ammissibili;
Richiamata la normativa regionale di settore L.R. 01 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna" e successive modificazioni, ed in particolare:
- il comma 1, dell'art. 1, che finalizza gli interventi di incentivazione al miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a fini di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
- l'art. 6, comma 4, così come modificato dall'art. 36, della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di attivare Piani stralcio, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche;
Dato atto che il necessario cofinanziamento degli interventi candidati al FUNT è attuato, oltre che con il cofinanziamento dei soggetti beneficiari ove previsto, con le risorse della LR 17/2002, che prevede la procedura di tipo concertativo indicata al sopracitato art 6 c. 4 per l’individuazione degli interventi da finanziare d’intesa con le Province interessate, e pertanto gli interventi candidati al programma di finanziamento FUNT capitale costituiscono altresì parziale programmazione degli investimenti pubblici anni 2023-2025 della medesima legge, ai sensi dell’art. 8 c.1 lettere da a) ad i) riguardanti spese di investimento anche da parte di soggetti pubblici;
Dato atto della riunione, cui sono state invitate, le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì- Cesana, Rimini e la Città metropolitana di Bologna, avvenuta in video conferenza il 29 settembre 2023 durante la quale sono stati individuati gli interventi da candidare al finanziamento FUNT, riepilogati nell’allegato A ) prospetto di sintesi degli interventi candidati a finanziamento FUNT, e che per ogni intervento selezionato sono state predisposte le schede progettuali inserite nell’allegato B) del presente atto, e che in sintesi le proposte selezionate prevedono complessivamente una spesa pari ad € 6.509.854,09, di cui € 3.560.000,00 richiesti come finanziamento al FUNT conto capitale, un cofinanziamento complessivo di € 2.484.854,09 derivante da risorse LR 17/02, ed € 465.000,00 di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari (Enti Locali);
Dato atto che i fondi disponibili sul capitolo di spesa 25780: “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste da discesa e per la revisione degli impianti a fune (art 8. L.R. 1° agosto 2002, n. 17) per il triennio 2023-2025 ammontano ad € 2.778.212,95 e che pertanto è possibile garantire il finanziamento regionale nel triennio calcolato in € 2.484.854,09;
Ravvisato che i progetti selezionati risultano pienamente coerenti ai criteri individuati dal Decreto del Ministro del Turismo del 05/05/2023 Prot. n.0008912/23 recante “Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale – Atto di programmazione Anno 2023” riguardo agli obiettivi (art. 1), alle finalità (art. 2) e alle tipologie di interventi ammissibili (art. 3);
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di cui al prospetto (allegato A) ed alle schede specifiche (allegato B) quali interventi candidati al FUNT parte capitale;
Dato infine atto che, in esito all’approvazione in Conferenza Stato-Regioni dell’Accordo del riparto e dell’assegnazione delle risorse alle Regioni per i progetti ammessi a finanziamento, si procederà alle necessarie variazioni di bilancio nonché agli atti di accertamento ed impegno risorse in favore dei soggetti pubblici beneficiari individuati nelle rispettive schede;
Ritenuto infine di demandare al Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport, con proprio atto, eventuali modifiche delle schede in allegato, in caso di errori materiali o modifiche non sostanziali, o nel caso siano richieste modifiche dal Ministero del Turismo e l’adozione degli atti conseguenti per l’attuazione del programma di finanziamento: atti di accertamento, concessione e impegno delle risorse e la stipula delle convenzioni di cui al punto 4 del dispositivo;
Ritenuto di rinviare a successivo proprio atto l’approvazione dello schema della convenzione da stipulare fra Regione Emilia- Romagna e i soggetti beneficiari e/o attuatori degli interventi selezionati per il finanziamento, al fine di assicurare la loro attuazione nel rispetto delle condizioni previste dai decreti e dall’Accordo sopra citati, del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa definito in sede di concessione e impegno delle risorse;
Visti:
- l’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- le LL.RR. nn. 23, 24 e 25 del 27/12/2022;
- la propria deliberazione n. 2357/2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025”;
- la L.R. 26 novembre 20101, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
- 468/2017, n. 324/2022, n. 325/2022, n. 426/2022 e n. 1615/2022;
- 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;
Viste inoltre le determinazioni dirigenziali:
- 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento pagina 4 di 11 incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- 3697 del 23/02/2023 “Modifica della micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Attribuzione incarico di sostituzione e conferimento di incarichi dirigenziali”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;
- di approvare quali progetti da candidare al FUNT parte capitale anno 2023 gli interventi di cui al prospetto di sintesi (allegato A) ed alle schede specifiche (allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di incaricare l’Assessore a Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio a presentare detta candidatura nelle modalità indicate dal Ministero del Turismo;
- di dare atto che il cofinanziamento degli interventi viene assicurato con contributi regionali a valere sulla L.R. n. 17/2022 capitolo 25780, sul triennio 2023-2025 per complessivi € 484.854,09 e dal cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari-attuatori ove previsto per l’importo totale di € 465.000,00 così come dettagliato nelle rispettive schede intervento;
- di rinviare a successivo proprio atto l’approvazione dello schema della convenzione da stipulare fra Regione Emilia- Romagna e i soggetti beneficiari e/o attuatori degli interventi selezionati al finanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, istituito dall’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Anno 2023, al fine di assicurare la loro attuazione nel rispetto delle condizioni previste dai decreti e dall’Accordo citati in premessa, del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa definito in sede di concessione e impegno delle risorse;
- di dare infine atto che si procederà con successivi atti alle necessarie variazioni di bilancio;
- di demandare al Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport, con proprio atto, eventuali modifiche delle schede progettuali di cui allegato B, in caso di errori materiali o modifiche non sostanziali, o nel caso siano richieste modifiche dal Ministero del Turismo;
- di demandare altresì al Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport l’adozione degli atti conseguenti per l’attuazione del programma di finanziamento: atti di accertamento, concessione e impegno delle risorse e la stipula delle convenzioni di cui allo schema di cui al punto 4);
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.