D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di registrazione del disciplinare della IGP Colli di Bologna
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
Dato atto che la citata deliberazione 1523/2022 prevede:
- ai sensi del punto 1 lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Acquisiti agli atti:
- al prot. n. 14/06/0578353.E, la proposta di registrazione della Igp Colli di Bologna inoltrata dalla rete di imprese Rete olio extra vergine di oliva Colli di Bologna, con sede in San Lazzaro di Savena (BO) Via del Pozzo, 2;
Considerato che:
- il giorno 5 luglio 2023 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n.181 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla richiesta di registrazione della Igp «Colli di Bologna», e contestualmente la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;
- nei trenta giorni successivi, il 17 luglio prot. n. 0709479.E è pervenuta una osservazione, in merito alla suddetta proposta, dal Consorzio Olio Dop Brisighella riguardo alla necessità di eliminare dall’indicazione delle cultivar monovarietali la denominazione “Nostrana di Brisighella”, lasciando solo la denominazione “Nostrana”, poiché l’indicazione della dicitura “Brisighella” può trarre in inganno il consumatore;
- sono altresì pervenute, a seguito di esplicita richiesta del responsabile del procedimento, osservazioni da parte dei colleghi regionali esperti di produzioni olivicole e olearie riguardo agli aspetti tecnici oggetto della proposta di registrazione della Igp;
- tali osservazioni tecniche, unitamente ai contenuti della segnalazione del Consorzio Olio Dop Brisighella, sono state rese note ai promotori con nota prot. 0829478.U inviata il 23 agosto 2023;
- le suddette osservazioni tecniche sono state recepite dalla rete di imprese mediante l’invio della documentazione integrativa, comprendente una nuova versione del disciplinare e del documento unico, in data 12 settembre 2023, prot. 925306.E;
- con riferimento all’osservazione del Consorzio Olio Dop Brisighella, i promotori rispondono mediante la succitata nota del 12 settembre 2023 che non intendono utilizzare in etichetta il nome Brisighella qualora si dovesse ottenere la registrazione Igp Colli di Bologna anche perché sarebbe controproducente per la stessa Igp;
- si ritiene comunque che l’indicazione tra le cultivar consentite di Nostrana di Brisighella, che secondo il CNR risulta diffusa in diversi territori della provincia di Bologna, possa essere mantenuta anche perché nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei portainnesti (aggiornamento 25 marzo 2020) la varietà Nostrana di Brisighella non presenta sinonimi;
- è altresì opportuno ricordare che ai sensi del Reg. 1169/2011 ricade sui produttori l’obbligo di fornire informazioni chiare e non ingannevoli al consumatore;
Acquisito agli atti al Prot. 13/09/2023.0931227.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;
Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla richiesta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di registrazione è sottolineata:
- dall’opportunità di conseguire un ulteriore elemento di qualificazione della produzione regionale, in particolare a sostegno della produzione di olio extra vergine di oliva dei Colli di Bologna che sulla base della documentazione presentata, comprensiva degli allegati e della relazione che illustra i progetti condotti dall’Istituto per la Bioeconomia - Consiglio Nazionale delle ricerche, appare un olio di particolare pregio quale patrimonio della cultura, storia e tradizione del territorio situato sui colli nella provincia di Bologna;
- dalla rilevante potenziale possibilità di caratterizzare lo sviluppo dell’olivicoltura nella zona interessata, nella quale sono attualmente presenti oltre 300 ettari di terreni coltivati a ulivo;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è basata sull’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla continua crescita di interesse nei confronti delle produzioni di origine controllata e certificata con conseguente valorizzazione del ruolo dell’agricoltura all’interno della filiera agroalimentare;
- la valutazione eseguita sull’unica osservazione presentata, e la mancanza di altre osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggeriscono l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
- non si rilevano eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione dell’IGP;
Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla domanda di registrazione del disciplinare della Igp Colli di Bologna;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” nonché la deliberazione n. 474/2023 in materia di disciplina organica dell’organizzazione dell’Ente;
Dato atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella
regione Emilia-Romagna;
Viste, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 324 del 07 marzo 2022;
- n. 325 del 07 marzo 2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022;
Viste altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:
- 5643 del 25 marzo 2022 con la quale il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca ha conferito gli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione di appartenenza conferendo, tra gli altri, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione fino al 31 marzo 2025;
- 2604 dell’8 febbraio 2023, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, i responsabili di procedimento del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
- di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di registrazione della Igp Colli di Bologna, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dalla rete di imprese Rete olio extra vergine di oliva Colli di Bologna, con sede in San Lazzaro di Savena (BO) Via del Pozzo 2, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della richiesta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- assenza di interessi contrapposti;
- di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della richiesta di registrazione;
- di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.