Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Pagani Lazzaro e Stefano Società agricola s.s. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Besenzone (PC), località Cabrina, ad uso irriguo - Proc. PC13A0055 - SINADOC 29505/2023
(omissis)
1. di assentire alla ditta Pagani Lazzaro e Stefano Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 00280430331), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC13A0055, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 73.800; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2033; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)