Oggetto n. 1915 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mori, Monari, Barbati, Ferrari, Noè, Naldi, Mazzotti, Mumolo, Sconciaforni, Donini, Bazzoni, Villani, Barbieri, Corradi, Cavalli, Costi, Bernardini, Manfredini, Vecchi Luciano, Pariani, Casadei, Piva, Favia e Bignami per impegnare la Giunta a valutare gli effetti sul territorio regionale del testo approvato in Senato circa la distribuzione degli Uffici giudiziari sul territorio emiliano-romagnolo, ponendo inoltre in essere azioni volte ad evitare effetti distorsivi sul sistema di presidio giudiziario regionale
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
Il sistema giudiziario italiano ha urgente bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali e, a tal fine, è necessario individuare strumenti moderni e soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionali e per garantire l’effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del nostro sistema economico e produttivo.
È ormai indifferibile portare avanti un effettivo percorso di razionalizzazione e semplificazione dell’attività processuale per lo smaltimento dell’arretrato attraverso politiche di innovazione per assicurare la ragionevole durata dei processi, nonché l’appropriatezza nella trattazione della causa.
Pregiudiziale a qualsiasi riforma di sistema è la riorganizzazione degli uffici e, in particolare, delle circoscrizioni dei Tribunali.
Attualmente in Italia le principali funzioni giudiziarie sono svolte da sette tipologie di uffici giudiziari, e cioè da 848 uffici del giudice di pace, da 165 tribunali e relative procure, da 220 sezioni distaccate di tribunale, da 29 tribunali per i minorenni, da 29 corti d’appello (di cui 3 sezioni distaccate) e relative procure generali, dalla corte di cassazione e relativa procura generale e dal tribunale superiore delle acque pubbliche.
Da analisi compiute si è accertato che quando le dimensioni degli uffici giudiziari diventano troppo elevate (impegnando un numero di magistrati superiore a 80), si riscontra una perdita di efficienza legata al sovradimensionamento, ma che tale perdita appare di gran lunga inferiore a quella che si ha nel caso inverso di eccessivo sottodimensionamento.
Considerato che
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha approvato nella seduta straordinaria dell’11 gennaio 2010 una risoluzione proposta dalla sesta commissione, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in cui si ritiene doveroso segnalare al Ministro della Giustizia, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, l’assoluta imprescindibile necessità di rivedere le circoscrizioni giudiziarie al fine di realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giurisdizione.
In data 1 settembre 2011 la Commissione Bilancio del Senato, nel corso della conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha approvato un emendamento che delega al Governo l’emanazione di uno o più decreti legislativi volti a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, mediante tra l’altro la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari e dell’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, soppressione o riduzione delle sezioni distaccate.
Il 7 settembre 2011 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di conversione con modificazione del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, in cui all’art. 1 comma 2 lettera d) si legge di “procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate dei tribunali”.
Valutato che
Un’efficiente ed economicamente utile riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari non si dovrebbe attuare attraverso la soppressione lineare di alcuni tribunali senza un’ampia e complessiva disamina che consideri anche le esigenze funzionali, sociali, economiche e territoriali di tutti gli uffici in cui si amministra la giustizia.
Le valutazioni sul riordino dovrebbero tenere conto, a mero titolo esemplificativo, di criteri indicativi di un’adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo alle esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali; dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l’ultimo censimento; del bacino d’utenza; della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata; della facilità con cui è possibile raggiungere le sedi giudiziarie da parte dei cittadini e della distanza chilometrica tra le sedi interessate; di una più equa distribuzione dei carichi di lavoro.
In particolare l’eventuale accorpamento delle procure dovrà coordinarsi in maniera funzionale con il riordino dei tribunali, al fine di mantenere il presidio di legalità e sicurezza sociale sul territorio.
Rilevato che
In Emilia-Romagna sono presenti 10 sezioni distaccate di tribunale, situate nei comuni di Carpi, Cesena, Faenza, Fidenza, Guastalla, Imola, Lugo, Pavullo nel Frignano, Porretta Terme e Sassuolo, che hanno contribuito in modo efficiente all’organizzazione complessiva della geografia giudiziaria ed al sistema dei servizi diffusi sul territorio regionale.
Impegna la Giunta
A valutare gli effetti sul territorio regionale del testo approvato al Senato, in particolare le ricadute sulla geografia giudiziaria della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio emiliano-romagnolo.
Ad attivarsi per quanto di competenza ed in tutte le sedi opportune, affinché i criteri di riordino messi a punto siano fortemente integrati per contribuire a limitarne gli effetti distorsivi sul sistema di presidio giudiziario regionale, nonché chiusure ingiustificate e potenzialmente lesive dell’efficacia complessiva.
Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2011