NOTE
Note all’art. 4
Comma 3
1) il testo dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
(omissis)
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.».
Comma 4
2) il testo dell’articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 35 - Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Presso il Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.
2. La Giunta determina la composizione del Comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all’attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell’accertamento dei risultati.
4. Del Comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.».
Nota all’art. 11
Comma 4
1) il testo dell’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università è il seguente:
«Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all’articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
5. L’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato. ».