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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 4 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 5 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 6 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 7 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 8 - Integrazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 9 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 10 - Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 11 - Integrazione dell’articolo 18 della legge regiona le n. 24 del 1991

Art. 12 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 13 - Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 14 - Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991

Art.15- Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 16 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 17 - Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991

Art. 18 - Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991

1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752), le parole: “, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752” sono così sostituite: “ e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.”.

Art. 2

Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:

“a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati.”.

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“Art. 2

Compiti e funzioni

 1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)”.

Art. 4

Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Prima del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all’articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l’arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole “l’ente delegato” sono sostituite dalla parola “la Provincia”.

3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l’incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l’inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).”. 

4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell’allegata tabella e contenga altresì:” sono sostituite dalle parole “illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell’impianto sia riconducibile all’ “arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all’articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell’impianto e comunque per il  periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per “perdita di reddito”. Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a “bosco” e “bosco permanente.”.

6. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di norma” sono soppresse e dopo le parole “organizzazioni professionali agricole,” sono aggiunte le parole “le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all’articolo 30 della presente legge,”.

Art. 5

Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le parole “, anche in riferimento all’allegata tabella.” sono soppresse.

Art. 6

Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell’allegata tabella” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “legge 16 dicembre 1985, n. 752.” sono aggiunte le seguenti: “Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata”.

3. Al comma 4 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale” sono aggiunte le seguenti “e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale,”.

Art. 7

Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.”.

Art. 8

Integrazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di cui al comma precedente senza oneri per l’amministrazione.”.

Art. 9

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: “dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianurasono sostituite dalle seguenti “dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;”.

2. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011 sono aggiunte le parole “ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.”.

Art. 10

Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di cui all’art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all’articolo 30 della presente legge.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.”.

Art. 11

Integrazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. n. 24 del 1991, le parole “da 154 Euro a 464 Euro” sono sostituite dalle parole “da 516 Euro a 1.549 Euro”.

2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;”.

3. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “da 516 Euro a 1.549 Euro” sono sostituite con le parole “da 1.549 Euro a 4.647 Euro”.

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

“o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all’articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;”.

5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:

“s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 250 Euro a 1.500 Euro;

s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 1.000 Euro a 6.000 Euro.”.

Art. 12

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.”.

Art. 13

Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 “Promozione della tartuficoltura” è così sostituita “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.”.

Art. 14

Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 24 bis

Interventi e finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all’articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

 Art. 24 ter

Eventi

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell’elaborazione di un calendario annualedi eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

Art. 24 quater

Università ed Enti di Ricerca

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24 quinquies

Conferenza regionale annuale

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all’articolo 30 comma 2.

3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall’Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

 Art. 24 sexies

Carta regionale delle aree tartufigene

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.”.

Art. 15

Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991

1. L’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“Art. 26

Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle
piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.”.

Art. 16

Modifica dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991

1. La rubrica dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 “Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate” è così sostituita “Norma finanziaria”.

2. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”.

3. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “rendiconti annuali” sono aggiunte le seguenti “, dell’effettiva realizzazione della Carta di cui all’articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.”.

Art. 17

Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “di cui alla presente legge.” sono aggiunte le seguenti “Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “determinate dall’ente delegato” sono sostituite dalle seguenti “disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.”.

Art. 18

Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 aprile 2011 VASCO ERRANI 

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