Adozione "Linee Guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di dimissione ospedaliera" - Revisione Anno 2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l’art. 8-sexies D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni il quale al comma 5 stabilisce che vengano individuati i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione;
- l’art. 8-octies del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni con il quale viene stabilito l’obbligo da parte della Regione e delle Aziende sanitarie di attivare un sistema di controllo in merito alla appropriatezza e alla congruità delle prestazioni erogate dagli ospedali accreditati, privati e pubblici;
Visti:
- il DM 27 ottobre 2000, n. 380 “Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati” che prevede l’applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases-9th revision-Clinical Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l’intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;
- il DM 8 luglio 2010, n. 135 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380”;
Preso atto che, in applicazione del sopraccitato DM 380/2000 sono state aggiornate le “Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO)” con l’accordo di cui al repertorio atti n. 64 della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, in sostituzione del precedente atto di cui al repertorio n. 1457 del 6 giugno 2002;
Visto il DM del 21 novembre 2005 che prevede all’art. 3 che “Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi,degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a decorrere dal 1 gennaio 2006”;
Dato atto che il DM del 18 dicembre 2008 prevede l’adozione a decorrere dall’1 gennaio 2009 della versione italiana 2007 ICD-9-CM allineata alla versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG);
Considerato che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 9817/2005 è stato istituito un gruppo di lavoro denominato “Gruppo regionale per il controllo di qualità delle codifica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)” al fine di supervisione e monitoraggio rispetto ai problemi di codifica della scheda nosologica, anche in riferimento alla descrizione dei casi trattati in regime di degenza ospedaliera, con l’obiettivo di realizzare l’uniformità nei comportamenti delle organizzazioni in merito alle regole di codifica delle SDO;
Atteso che con successiva determinazione n. 9163/2008 il suddetto gruppo è stato modificato nella sua composizione, anche allo scopo specifico di procedere all’aggiornamento delle indicazioni in previsione della introduzione del nuovo sistema di classificazione di cui al DM 18 dicembre 2008 sopra richiamato;
Considerato che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, n. 13491/2008 è stato istituito un gruppo tecnico multidisciplinare, articolato in diversi settori in relazione ad aree e problematiche specifiche, per l’aggiornamento della funzione di controllo delle prestazioni sanitarie complessivamente intese e che i relativi sottogruppi “Codifica opportunistica”, “Appropriatezza organizzativa” e “Percorsi di verifica”, hanno individuato, in maniera congiunta, quale priorità di lavoro - così come risultante dalla Relazione del 3/11/2008 agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri - anche l’elaborazione di nuove linee guida per il controllo in ambito di ricovero al fine di garantire la corretta certificazione delle prestazioni prevenendo comportamenti opportunistici;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1171 del 27 luglio 2009 “Definizione delle linee di indirizzo regionali per l’attività di controllo in materia di ricovero” che, definendo i principi e le modalità da seguire nelle attività di controllo sui produttori pubblici e privati accreditati di prestazioni di ricovero nella regione Emilia-Romagna, indica come base imprescindibile per l’attività di controllo la corretta descrizione dei casi trattati e la puntuale corrispondenza fra i contenuti della cartella clinica e la scheda nosologica, anche ai fini della attribuzione del caso e alla puntuale determinazione degli importi tariffari;
- la propria deliberazione n. 1419 del 28 settembre 2009 “Adozione Linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera” revisione 2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rivisto le linee guida adeguandone il contenuto al nuovo sistema di classificazione, di cui al citato DM del 18 dicembre 2008 e ha definito nuove regole;
Valutato che le modifiche dei protocolli clinici e la varietà degli eventi assistenziali richiedono l’aggiornamento e la ridefinizione della della codifica, al fine di migliorare la rappresentazione della casistica, e che l’affinamento delle regole sia funzionale alle esigenze di appropriatezza e di ottimizzazione delle risorse;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare le Linee guida >per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera, nella versione 2010, allegate alla presente, quali indicazioni vincolanti per i produttori ospedalieri pubblici e privati;<p>
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le nuove “Linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM, della scheda di dimissione ospedaliera - revisione 2010” allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- che tali Linee guida costituiscono indicazioni a tutti gli effetti vincolanti per i produttori ospedalieri pubblici e privati;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.