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Oggetto n. 7826 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 7377 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994". A firma dei Consiglieri: Amico, Maletti, Pillati

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
 
Premesso che

 

con il progetto di legge in discussione si intende aggiornare, innovare e rendere più organica la disciplina regionale in materia di promozione culturale dettata dalla Legge regionale n. 37 del 22 agosto 1994, di cui si propone l'abrogazione.

Il progetto di legge inserisce un articolo specificatamente dedicato alla definizione di "attività di promozione culturale", andando in tal modo a delineare in maniera più puntuale il campo di applicazione degli interventi in materia. Inoltre, per chiarire i rispettivi ambiti di intervento e favorire un coordinamento tra le azioni degli enti territoriali, vengono definite le funzioni spettanti alla Regione e quelle di competenza degli Enti locali, in modo tale che l'individuazione delle rispettive competenze favorisca una più intensa e consapevole collaborazione interistituzionale.

 

Premesso inoltre che

 

la Regione può sostenere le iniziative di promozione culturale tramite la concessione di contributi: in questo caso la Giunta, con propri atti, individua criteri e modalità d'attuazione degli interventi tramite la preventiva pubblicazione dei criteri di scelta dei beneficiari nonché delle modalità di concessione dei contributi, i quali vengono poi erogati ai soggetti organizzatori dei progetti di promozione culturale.

L'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi è contenuta nell'articolo 7, che elenca le tipologie di possibili beneficiari. ln tale disposizione, il campo dei possibili destinatari di contributo, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici, sia per quanto riguarda i soggetti privati, è stato mantenuto relativamente ampio. ln particolare, per ciò che riguarda i soggetti privati, si è ritenuto di prescindere da un'individuazione statica e ancorata alla forma giuridica del soggetto spostando l'attenzione sul dato sostanziale dell'attività svolta; in tal senso, i soggetti privati per poter essere destinatari del contributo regionale a sostegno di attività di promozione culturale devono operare esclusivamente o prevalentemente in tale settore.

ln considerazione della riforma del Terzo Settore e delle differenti tipologie di soggetti che possono essere o meno iscritti al RUNTS, da un lato, e della disciplina statale relativa alle imprese culturali e creative attualmente in evoluzione, dall'altro, si è ritenuto opportuno assegnare all'Assemblea legislativa regionale la facoltà di individuare più puntualmente i soggetti beneficiari, in sede di approvazione del programma pluriennale.

 

Considerato che

 

una serie di soggetti privati che in passato hanno ricevuto contributi regionali per attività di promozione culturale ai sensi della L.R. n. 37/1994 perché iscritti quali associazioni di promozione sociale nei vecchi registri regionali di cui alle LL. RR. 34/2002 e 12/2005, ora individuati quali enti non commerciali ai sensi del Codice Civile, potrebbero essere impossibilitati a trasmigrare nel RUNTS acquisendo nuovamente la qualifica di associazione di promozione sociale poiché ne sono cambiati i presupposti.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

 

a verificare la possibilità, in sede di redazione del programma pluriennale e delle norme applicative della legge regionale in discussione, di riservare una particolare attenzione agli enti non commerciali quali beneficiari dei contributi regionali per le attività di promozione culturale.

 

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 2023  

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