Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Isabella Conti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Francesco Critelli
PRESIDENTE: La consigliera Isabella Conti, con nota prot. n.0000343.E in data 8 gennaio 2025 ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa, di cui do lettura;
“... omissis ...
...sono con la presente a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Consigliera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
…omissis…”
PRESIDENTE: È doveroso procedere, ora, alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.
Do atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2024 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 2 di quella circoscrizione, avente il contrassegno “Partito Democratico - de Pascale Presidente” e per la quale fu eletta la consigliera Isabella Conti, il signor Francesco Critelli.
(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei votanti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliera regionale rassegnate dalla signora Isabella Conti e della relativa surroga)
Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione della dimissionaria consigliera Isabella Conti, il signor Francesco Critelli.
Invito il consigliere Critelli, se è presente, ad entrare in Aula e a prendere posto tra gli altri Consiglieri.
(Entra il consigliere Critelli)
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.