Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” che demanda alle regioni l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe;
- la L.R. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” che, in attuazione della suddetta legge quadro, provvede a definire le competenze dei comuni, delle province e delle aziende USL, stabilendo, in particolare all’art. 6, comma 4, che la Regione definisca i criteri per l’attuazione dell’identificazione dei cani mediante “microchip”, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una banca dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, dell’anagrafe canina comunale e all’art. 7, comma 1, l’obbligo per proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del Comune di residenza;
- la propria deliberazione 1608/00, adottata in attuazione della richiamata legge regionale, avente ad oggetto la definizione dei suddetti criteri;
- la propria deliberazione 339/2004 di modifica ed integrazione della deliberazione 1608/00;
- la Legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2005, recante Norme a tutela del benessere animale, e in particolare il comma 3 dell’articolo 4 in cui si prevede che la Regione istituisca e tenga aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata;
- la propria delibera 1497/10 di approvazione del programma annuale di azioni volte a sviluppare e a potenziare il sistema informativo di anagrafe canina;
- l’ordinanza ministeriale del 6/8/2008 - prorogata per ulteriori 24 mesi con l’Ordinanza ministeriale del 21/7/2010 - concernente le misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina, adottata al fine di far effettuare in maniera contestuale l’identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalità uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di identificare il maggior numero possibile degli animali e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;
- il Regolamento (CE) n. 998/03 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e successive modifiche.
- la circolare regionale n. 12 del 19 luglio 2004, relativa alle modalità applicative sul Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti;
Rilevato che, in attuazione della propria deliberazione 1608/00 sopra richiamata, a partire dal 1 gennaio 2001 nella Regione Emilia-Romagna i cani iscritti all’anagrafe canina sono identificati mediante “microchip” e nello stesso modo sono re-identificati quelli già iscritti per i quali il tatuaggio identificativo è risultato illeggibile;
Tenuto conto che l’ordinanza ministeriale sopracitata individua nel microchip l’unico strumento identificativo valido, e che pertanto risulta superata la deroga prevista dall’articolo 9, comma 2, della Legge regionale 27/00 sul tatuaggio per cani iscritti ai libri genealogici ufficiali di razza;
Tenuto conto altresì che detta ordinanza ha previsto che:
- il microchip di identificazione dei cani sia prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute;
- i microchip siano venduti solamente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, alle Aziende Sanitarie Locali, ai veterinari accreditati e alle Facoltà di Medicina Veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico;
- ogni proprietario o detentore di cani di età superiore ai due mesi e’ tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
Considerato che le caratteristiche dei microchip e lettori sono individuate dalla normativa europea e nazionale e che il rintraccio di un animale identificato con tale mezzo è possibile solo se registrato in un sistema di anagrafe conforme alle disposizioni regionali e nazionali;
Ravvisata pertanto l’esigenza di:
- rivedere e aggiornare la procedura regionale di cui alla propria deliberazione 1608/00 come modificata dalla deliberazione 339/04 relativa alla distribuzione dei microchip, all’identificazione e registrazione dei cani al fine di conformarsi a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- garantire attraverso l’individuazione di procedure e modalità uniformi, una completa interconnessione tra sistemi informativi comunali, regionale e nazionale;
- ridefinire anche le modalità di approvvigionamento dei microchip in modo da garantire comunque l’implementazione della banca dati a priori dei microchip, già definita dalla procedura regionale finora applicata, così da assicurare la tracciabilità degli identificativi elettronici distribuiti sul territorio regionale e la rintracciabilità dei cani;
- conseguire una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione e aggiornamento delle anagrafi canine comunali tramite l’accesso diretto all’anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA) ai veterinari liberi professionisti accreditati al sistema informatizzato;
- estendere il sistema informativo regionale alle specie gatto e furetto in modo da registrare le informazioni relative a tutti gli animali muniti di passaporto europeo e renderlo disponibile per la registrazione di gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini;
- tracciare episodi di morsicature e/o di aggressività di cani non controllata dal proprietario.
Considerato che la revisione del sistema regionale consente alle Autorità competenti la completa consultazione delle informazioni dell’ anagrafe regionale degli animali da affezione per:
- rintracciare il più rapidamente possibile i proprietari dei cani catturati sul territorio, limitando così al massimo la permanenza degli animali nelle strutture di ricovero,
- registrare le informazioni del passaporto europeo rilasciato a cani, gatti e furetti,
- tracciare e raccogliere informazioni su problematiche connesse a fenomeni di aggressività non controllata nei cani;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06,1173/09 e 1377/10;
Richiamata inoltre la propria deliberazione 2416/08 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’Allegato A “Anagrafe regionale degli animali da affezione (ARAA)” parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente la procedura di cui alla propria deliberazione 1608/00 successivamente modificata dalla deliberazione 339/04;
2. di revocare conseguentemente le proprie deliberazioni 1608/00 e 339/04;
3. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale.