Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della regione Emilia-Romagna - Anno 2024 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR n. 1693/2019
Richiamati:
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:
• l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
• l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico”;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare il Capo II “Procedimento di formazione e revisione della pianta organica” ed il relativo art. 4 “Procedimento di revisione della pianta organica”;
- gli articoli 104, comma 2, e 380, comma 2, del T.U.LL.SS. approvato con RD n. 1265/1934, che disciplinano la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 857 del 16/06/2017 “Farmacie nei luoghi ad alto transito: attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016”;
- n. 90 del 29/01/2018 “Approvazione di linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;
- n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;
- n. 2001 del 29/11/2021 “Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 2/2016, all'interno della Stazione ferroviaria Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia e aggiornamento delle modalità procedurali per l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 857/2017”;
Richiamate, inoltre, le determinazioni del Responsabile dell’Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici:
- n. 4355 del 01/03/2023 “Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2022 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019”;
- n. 7283 del 05/04/2023 “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 6 L.R. 3 marzo 2016, n. 2) - Approvazione bando”;
- n. 4350 del 01/03/2024 “Procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1968) - anno 2023. Determinazioni conclusive”;
Dato atto che:
- nel quadro normativo regionale la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici è pianificata attraverso la revisione biennale delle piante organiche assegnata alla competenza dei Comuni, rispetto alla quale la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l’approvazione delle piante organiche, mentre l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale;
- con comunicazione Prot. 09/01/2024.0013098 la Regione:
• ha esercitato la prevista funzione di impulso all'avvio del procedimento di revisione delle piante organiche, rinviando alla consultazione del sito Internet regionale all’indirizzo http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie per il reperimento delle “Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”;
• ha esplicitato che le sedi oggetto di assegnazione mediante la graduatoria di validità quadriennale approvata a seguito del concorso bandito nel 2023 sopra richiamato hanno la definizione territoriale indicata nell’ultima revisione di pianta organica approvata;
- le Aziende USL, nell'ambito del rapporto collaborativo già disciplinato dal citato art. 64 della L.R. 13/2015 e ulteriormente precisato all’art. 4 della L.R. 2/2016 e dalle Linee guida già richiamate, hanno accompagnato i Comuni nel procedimento di revisione o conferma della pianta organica, verificando il rispetto delle disposizioni vincolanti poste dalla normativa nazionale, dando ogni suggerimento ritenuto utile ai fini della migliore collocazione degli esercizi farmaceutici e vigilando sul rispetto delle scadenze temporali previste per le diverse fasi del procedimento;
Rilevato che:
- tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto a:
• elaborare progetti di revisione o di conferma della pianta organica previgente in coerenza alla popolazione residente al 01/01/2023 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento e prevedendo, ai sensi della normativa richiamata, la soppressione delle sedi soprannumerarie;
• acquisire il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e l’approvazione dell’Azienda USL competenti per territorio, eventualmente accogliendo suggerimenti inerenti la corretta descrizione delle sedi farmaceutiche e la loro migliore distribuzione nel territorio;
• adottare la nuova pianta organica delle farmacie, con esplicita indicazione, per le sedi di nuova istituzione, di quelle disponibili per il privato esercizio e di quelle sulle quali i Comuni esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art. 4, comma 7 lettera a) della L.R. 2/2016;
- la quasi totalità dei Comuni ha provveduto a pubblicare la pianta organica adottata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e i Comuni che non hanno provveduto sono stati invitati al rispetto di tale adempimento;
Considerato pertanto di dover attuare le disposizioni di cui alla DGR 1693/2019, Allegato A, paragrafo 1 “Adempimenti preliminari”, secondo le quali, “Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento pubblicato sul BURERT, sul portale della Regione ER_Salute https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie e inviato alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni e alle Aziende USL del territorio regionale:
- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi dell’art. 4 della LR 2/2016, risultano di nuova istituzione o vacanti, per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell’art. 10 della L. 475/1968, il diritto di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione mediante concorso ordinario di cui all’art. 6 della LR 2/2016”;
- rende noti i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, approvandone l’elenco con provvedimento;
Evidenziato che le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio che risultano dalle piante organiche relative all’anno 2024, approvate da tutti i comuni del territorio regionale si suddividono tra:
a) sedi già oggetto di una procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, non assegnate o non aperte in esito a tale procedura, attualmente oggetto di assegnazione mediante procedura di concorso ordinario, riepilogate nell’Allegato A della richiamata determinazione n. 4350 del 01/03/2024;
b) sedi non ancora transitate dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie che devono essere poste ad oggetto della stessa;
Considerato opportuno, per l’ordinato e consequenziale svolgimento dei successivi procedimenti preordinati all’assegnazione di sedi farmaceutiche, approvare, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, gli elenchi che riepilogano:
- la numerosità e la distribuzione nel territorio regionale delle sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione 2024;
- le sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie;
- i comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;
Dato atto che:
- nel mese di febbraio 2025 sono stati confrontati i dati relativi alle farmacie convenzionate inseriti nella banca data SOGEI (Sistema TS) banca dati ufficiale di riferimento per la pubblica amministrazione, prevista dalla Legge 326/2003, art. 50 e i dati relativi alle medesime farmacie, riportati nei provvedimenti di revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2024, adottati dai Comuni della regione;
- dal confronto sopra riportato è emersa la congruenza dei dati relativi alle farmacie aperte;
Dato atto altresì che per la redazione dell’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione che si approva con il presente provvedimento:
- è stato preso a riferimento il dato Istat di popolazione più recente disponibile alla data del 05/02/2025, data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento, corrispondente alla popolazione residente al 01/01/2024 pubblicata dall’Istituto nazionale di Statistica;
- sono state considerate le farmacie aperte alla data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento sopra riportata, secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);
- in applicazione del criterio demografico stabilito dal richiamato art. 1, commi 2 e 3, della L 475/1968 che prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibile apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione eccedente rispetto a tale parametro sia superiore al 50 per cento del parametro stesso, sono stati inclusi;
• i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti (3.300 più il 50 per cento di 3.300, pari a 1650) che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere una sola farmacia, aventi almeno 2 farmacie aperte;
• i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti, che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere due farmacie, aventi almeno 3 farmacie aperte;
Richiamati:
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta n. 468/2017;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 di “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;
- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 157 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e, in particolare, la sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza”;
- n. 110 del 27/01/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, per quanto applicabile;
- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- n. 19384 del 13 ottobre 2022 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la direzione generale cura della persona, salute e welfare”, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici”;
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di approvare:
a. il riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dell’anno 2024, riportato nell’Allegato A della presente determinazione;
b. l’elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, riportato nell’Allegato B della presente determinazione;
c. l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, riportato nell’Allegato C della presente determinazione, elenco necessario per l’espletamento della successiva procedura di trasferimento in quanto solo i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate ubicate nei comuni ricompresi nell’elenco potranno presentare istanza di trasferimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, ai Servizi farmaceutici delle Aziende USL, agli Ordini dei farmacisti e alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private;
3. di avviare con successiva comunicazione, da tramettere alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai Comuni e ai Servizi Farmaceutici delle Aziende USL interessati, la procedura di trasferimento di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968 – anno 2025, precisando che sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche riportate nell’Allegato B;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-delle-farmacie/pianta-organica-farmacie rendendo noto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico decorreranno i tempi per eventuali impugnative;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.