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Rinnovo e variazione accreditamento poliambulatori privati: Centro Medico San Michele di San Lazzaro di Savena (BO), Chiropratic di Bologna, CTR di Bologna, Centro di Terapia Ionoforetica di Bologna, Ionoforetica 3 di Castel Maggiore (BO), Centro di Terapia San Biagio di Casalecchio di Reno (BO), Centro San Petronio di Bologna, Laboratorio Analisi La Salute di Anzola dell'Emilia (BO), Calderara 2.0 Centro San Petronio di Calderara di Reno (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Viste le proprie determinazioni di seguito indicate, con cui sono state, da ultimo, accreditate le seguenti strutture:

a) Poliambulatorio Privato Centro Medico San Michele, via Caduti di Sabbiuno n. 1/A, San Lazzaro di Savena (BO): Determinazione n. 13939 del 29/07/2019 di rinnovo dell’accreditamento;

b) Poliambulatorio Privato Chiropratic, via Cracovia n. 5, Bologna: Determinazione n. 13940 del 29/07/2019 di rinnovo dell’accreditamento;

c) Poliambulatorio privato CTR, Via Serlio, n. 6/d, Bologna: Determinazione n. 15260 del 22/08/2019 di rinnovo dell’accreditamento con variazioni;

d) Poliambulatorio privato Centro di Terapia Ionoforetica, Via Lemonia n. 47/c, Bologna: Determinazione n. 11456 del 25/06/2019 di rinnovo dell’accreditamento;

e) Poliambulatorio Ionoforetica 3, Via Gramsci n. 211, Castel Maggiore (BO): Determinazioni n. 8756 del 25/05/2020 e n. 11063 del 11/06/2021 di accreditamento per variazione sede, titolarità, denominazione e ampliamento attività;

f) Poliambulatorio privato Centro di Terapia San Biagio, via Porrettana n. 516-518, Casalecchio di Reno (BO): Determinazione n. 15259 del 22/08/2019 di rinnovo dell’accreditamento con variazioni;

g) Poliambulatorio privato Centro San Petronio, via Speranza n. 52/54, Bologna: Determinazione n. 15660 del 29/08/2019 di rinnovo dell’accreditamento con variazioni;

h) Poliambulatorio privato Laboratorio Analisi La Salute, Via XXV Aprile n. 2 - piano I, Anzola dell’Emilia (BO): Determinazione n. 15262 del 22/08/2019 di rinnovo dell’accreditamento;

i) Poliambulatorio Calderara, via dello Sport n. 14, Calderara di Reno (BO): Determinazione n. 20260 del 06/11/2019 di accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con determinazione n. 11128 del 12/07/2018 e n. 15659 del 29/08/2019;

Considerato che gli accreditamenti concessi a tutte le suddette strutture, con eccezione del Poliambulatorio Ionoforetica 3 di Castel Maggiore (BO), di cui alla lettera e), sono stati prorogati nella loro validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019;

Vista la domanda pervenuta il 29/03/2023, e successive integrazioni, inviata dal Legale rappresentante della Società Synlab Med S.r.l., con sede legale in Faenza (RA), di variazione dell’accreditamento per variazione di titolarità per tutte le strutture sanitarie private sopraelencate e comprensiva di:

-   variazione di attività per cessazione dell’attività di Endocrinologia e variazione di sede per il Poliambulatorio privato Laboratorio Analisi La Salute, di cui alla lettera h), ora ubicato in Via Emilia n. 172/F, sempre in Anzola dell’Emilia (BO);

-   variazione di denominazione, trasferimento sede e rinnovo per il Poliambulatorio Calderara, di cui alla lettera i), ora Poliambulatorio Calderara 2.0 Centro San Petronio, via dello Sport n. 14/A, sempre in Calderara di Reno (BO);

Considerato che:

-   nella stessa domanda, contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’accreditamento per il Poliambulatorio Calderara 2.0 Centro San Petronio di Calderara di Reno (BO), il Legale rappresentante ha chiesto che tale struttura sia valutata insieme alle altre strutture citate e pertanto, ai sensi della DGR 886/2022, tutte le strutture sanitarie private di cui trattasi, comprese quelle con accreditamento vigente, saranno valutate nel loro complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale, e le diverse date di scadenza dell’accreditamento già concesso ad ogni singola struttura saranno allineate alla data di scadenza dell’accreditamento della struttura che ha determinato la richiesta di rinnovo;

-   ai sensi della DGR 886/2022, come previsto dal comma 4, art. 18, L.R. 22/2019, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, le strutture che hanno presentato una valida domanda, possono continuare a svolgere le attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   dell’art. 23, comma 3, con cui si stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della l.r. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e s.m.;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto della variazione della Società titolare, ora Synlab Med S.r.l., con sede legale in Faenza (RA), di tutte le strutture sanitarie private accreditate già citate in premessa e dettagliate nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere al Poliambulatorio privato Laboratorio Analisi La Salute, di cui alla lettera h), sito in Anzola dell’Emilia (BO), la variazione dell’accreditamento:

- per cessazione dell’attività di Endocrinologia;

- per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da Via XXV Aprile n. 2 - piano I - a Via Emilia n. 172/F, sempre in Anzola dell’Emilia (BO);

precisando che la variazione dell’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e dichiarando privo di validità l’accreditamento concesso allo stesso Poliambulatorio in Via XXV Aprile n. 2 - piano I, Anzola dell’Emilia (BO), in quanto riferito ad una sede non più operativa;

3. di concedere al Poliambulatorio Calderara, di cui alla lettera i), sito in Calderara di Reno (BO), la variazione dell’accreditamento:

- per variazione di denominazione della struttura ora Poliambulatorio Calderara 2.0 Centro San Petronio;

- per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da via dello Sport n. 14 a via dello Sport n. 14/A, sempre in Calderara di Reno (BO);

precisando che le variazioni dell’accreditamento concesso decorrono dalla data di adozione del presente provvedimento e dichiarando privo di validità l’accreditamento concesso allo stesso Poliambulatorio in via dello Sport n. 14, Calderara di Reno (BO), in quanto riferito ad una sede non più operativa;

4. di concedere il rinnovo dell’accreditamento, con variazioni ove previsto, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, alle seguenti strutture:

a) Poliambulatorio Privato Centro Medico San Michele, via Caduti di Sabbiuno n. 1/A, San Lazzaro di Savena (BO);

b) Poliambulatorio Privato Chiropratic, via Cracovia n. 5, Bologna;

c) Poliambulatorio privato CTR, Via Serlio, n. 6/d, Bologna;

d) Poliambulatorio privato Centro di Terapia Ionoforetica, Via Lemonia n. 47/c, Bologna;

e) Poliambulatorio Ionoforetica 3, Via Gramsci n. 211, Castel Maggiore (BO);

f) Poliambulatorio privato Centro di Terapia San Biagio, via Porrettana n. 516-518, Casalecchio di Reno (BO);

g) Poliambulatorio privato Centro San Petronio, via Speranza n. 52/54, Bologna;

h) Poliambulatorio privato Laboratorio Analisi La Salute, Via Emilia n. 172/F, Anzola dell’Emilia (BO);

i) Poliambulatorio Calderara 2.0 Centro San Petronio, via dello Sport n. 14/A, Calderara di Reno (BO);

riepilogando in allegato tutte le attività accreditate alle singole strutture, comprensive delle variazioni di cui al presente atto;

5. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

6. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

7. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023 e s.m.;

8. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale
Luca Baldino

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