Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola
Premesso che con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" e successive deliberazioni attuative la Regione ha disciplinato i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici, definendone i limiti e le aree non idonee;
Rilevato che la normativa statale settoriale recentemente entrata in vigore, ed in particolare il D.lgs. n. 199 del 2021 (come modificato e integrato, tra l’altro, dal D.L. 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, dal D.L. 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dal D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, dal D.L. 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dal D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 nonché, da ultimo, dal D.L. 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11), con l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili, all’art. 20:
- ha previsto una nuova disciplina per l’individuazione di superfici idonee alla localizzazione di impianti a fonti rinnovabili, demandando a successivi decreti ministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 281 del 1997, la determinazione di principi e criteri omogenei per l’identificazione delle aree idonee e non idonee all’installazione dei suddetti impianti, cui dovranno conformarsi le leggi regionali;
- ha chiarito che i decreti ministeriali nella definizione della disciplina inerente alle aree idonee tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- ha definito “nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti” taluni ambiti che sono considerati idonei ai fini della installazione di impianti a fonti rinnovabili;
Dato atto che nelle more dell’approvazione della disciplina statale attuativa dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, la Regione con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio” ha, tra l’altro:
- specificato i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici stabiliti dalla deliberazione assembleare n. 28/2010, anche con riferimento alle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, allo scopo di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, “tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387 del 2003);
- precisato che i suddetti criteri localizzativi, così come previsto dalla DAL n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa, costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree specificamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge;
Considerato, in particolare, che la suddetta deliberazione n. 125/2023, con riferimento alla tutela delle produzioni agricole ha stabilito quanto segue:
1) nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, Legge n. 4 del 2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra;
2) nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. C) quater, del D.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall’impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all’impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all’attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;
3) fuori dai casi di cui al precedente punto, nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente. La Giunta regionale, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici, a seguito del monitoraggio dell’impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate. Si precisa inoltre, che, ai fini dell’installazione degli impianti, è necessaria l’elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l’area agricola interessata diviene idonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;
4) nelle aree di cava dismesse aventi destinazione finale agricola si consente l’installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella totalità delle aree nella disponibilità del richiedente;
Atteso che, al fine di consentire le necessarie attività istruttorie da parte delle Autorità preposte sulle istanze presentate per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole nel rispetto della disciplina regionale sopracitata e per facilitare la progettazione preliminare da parte dei soggetti proponenti, è necessario dettagliare l’insieme delle coltivazioni che rientrano nel novero delle coltivazioni certificate nonché le fonti e le modalità di accertamento attraverso le quali viene attestata la presenza o meno di tali coltivazioni;
Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione assembleare n. 125/2023, di approvare i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni certificate nonché le procedure atte a verificare la presenza di una o più colture certificate sulle superfici agricole interessate da impianti fotovoltaici ai fini della localizzazione degli impianti stessi, secondo quanto definito nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
1) di approvare, in applicazione di quanto stabilito dalla delibera assembleare n. 125/2023, i criteri per l’individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni certificate, nonché le procedure atte a verificare la presenza di una o più colture certificate sulle superfici agricole interessate da impianti fotovoltaici ai fini della localizzazione degli impianti stessi, secondo quanto definito nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre che le colture certificate che rientrano nell’ambito di applicazione del presente atto sono:
- le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2 della Legge n. 4 del 2011);
- le produzioni a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;
- i foraggi prodotti nella zona d’origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 e successive modifiche;
3) di individuare l’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, appartenente alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, quale struttura regionale responsabile dell’attuazione delle procedure di cui al punto 1);
4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, relativamente al presente atto si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.