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Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Cavour di Sasso Marconi (BO) - accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 10263 del 24/07/2014

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la propria determinazione n. 10263 del 24/07/2014 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento alla struttura sanitaria privata Poliambulatorio Cavour, Via Bertacchi, n. 3, Sasso Marconi (BO);

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la domanda pervenuta il 30/01/2018, inviata dal Legale rappresentante della Società Marconi S.r.l. con sede legale in Sasso Marconi (BO), per la struttura sanitaria privata citata Poliambulatorio Cavour di rinnovo dell’accreditamento già concesso;

Vista la nota PG/2018/0454984 del 21/06/2018 dell’allora Servizio Assistenza territoriale, ora Settore Assistenza Territoriale, di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, il cui procedimento è ancora in corso;

Vista, inoltre, la domanda di variazione dell’accreditamento per ampliamento attività pervenuta il 27/07/2022 e con integrazioni del 20/02/2024, presentata dal Legale rappresentante della Società Marconi S.r.l., con sede legale in Sasso Marconi (BO), per il medesimo Poliambulatorio;

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata Poliambulatorio Cavour, Via Bertacchi, n. 3, Sasso Marconi (BO), già accreditata con proprio atto n. 10263 del 24/07/2014, la variazione di accreditamento per ampliamento per:

-   le seguenti attività (visite ed altre prestazioni) erogabili in ambulatorio medico di:

-   Chirurgia maxillo-facciale (solo visite);

-   Endocrinologia;

-   Pneumologia (solo visite);

-   Urologia;

2. che la variazione dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concessa per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. che l’accreditamento, già concesso alla struttura sanitaria privata Poliambulatorio Cavour di Sasso Marconi (BO), di cui al punto 1., comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, riguarda:

-   le seguenti attività (visite ed altre prestazioni) erogabili in ambulatorio medico di:

-   Angiologia;

-   Cardiologia con l’inclusione di Ecocardiografia ed esclusione di Elettrocardiografia dinamica e da sforzo, Tilt Test e Attività pediatrica;

-   Chirurgia maxillo-facciale, solo visite;

-   Dermosifilopatia (Dermatologia);

-   Endocrinologia;

-   Medicina Fisica e riabilitazione;

-   Neurologia con Elettromiografia ed esclusione di tutti gli altri Laboratori;

-   Oculistica;

-   Ortopedia e traumatologia;

-   Ostetricia e ginecologia;

-   Otorinolaringoiatria;

-   Pneumologia, solo visite;

-   Urologia;

-   Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’ecografia, compresa ecografia ostetrico-ginecologica;

-   Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

e ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento (procedimento in corso), così come comunicato nella nota PG/2018/0454984 del 21/06/2018 dell’allora Servizio Assistenza territoriale, ora Settore assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio Cavour di Sasso Marconi (BO) può svolgere, in regime di accreditamento, le attività sopraelencate;

4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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