Approvazione del "Quadro delle attività tecniche antincendio boschivo - Anno 2010" in attuazione della convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di protezione civile e il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Direzione regionale Emilia-Romagna
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare il “ Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo – anno 2010 “ di cui all’allegato “A” e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna ( Agenzia Regionale di Protezione Civile ) e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, stipulata in data 17 luglio 2008 in attuazione della propria deliberazione n. 1054 del 16 luglio 2008
c) di individuare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali di natura tecnica ed operativa connesse con l’attuazione del “ Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo – anno 2010 “ di cui all’Allegato “A”;
d) di dare atto che con successivo specifico atto verranno impegnate, sull’apposito Capitolo di spesa del bilancio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’esercizio finanziario 2010, le somme necessarie per il riconoscimento finanziario, al Ministero dell’Interno ed alla ditta fornitrice dei buoni mensa da assegnare al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte nel quadro attività;
e) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro attività in allegato “A” si procederà ai sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione-quadro;
f) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato “A”
Quadro attività tecniche antincendio boschivo - Anno 2010
In attuazione della convenzione-quadro tra Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione regionale per l’Emilia-Romagna relativamente all’impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.
Il presente quadro attività tecniche antincendio boschivo anno 2010 viene redatto secondo quanto disposto convenzione quadro stipulata il giorno 17 luglio 2008 e si articola nella seguente attività:
Concorso della Direzione regionale VVF per l’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi
Modalità operative di attuazione della tipologia di attività finalizzata all’estinzione degli incendi boschivi
Art. 1
Oggetto
Il presente Quadro Attività ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante l’impiego delle squadre stagionali VVF da richiamare in servizio a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Emilia-Romagna, di Bologna.
Art. 2
Oneri dell’ Agenzia regionale di Protezione civile
Con il presente Quadro Attività le parti ( Agenzia Regionale di Protezione Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso derivanti.
Il presente Programma viene redatto a titolo oneroso anche per finanziare il potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale VVF, mediante l’approntamento di squadre VVF stagionali, nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi.
Art. 3
Obiettivi
Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d’urgenza e di emergenza, le parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Quadro Attività, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di “massima pericolosità” per gli incendi, nonché l’impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 4
Rispettivi ruoli
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile fornirà le informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, le condizioni meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le radiocomunicazioni alternative d’emergenza e ogni altra attività effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si attiverà, ove necessario, per la richiesta del concorso aereo fornitole dal Dipartimento Protezione Civile – COAU – in attività di estinzione di incendi boschivi.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, disporrà l’impiego di squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco, da richiamare in servizio a cura della Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna.
Inoltre garantirà, in caso di necessità, la presenza di proprio personale, sempre richiamato in servizio a cura della Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna, presso la S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all’art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.
Art. 5
Attivazione degli interventi
Per l’anno 2010, il periodo considerato di maggiore pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Emilia-Romagna in cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo e le squadre stagionali di VVF, pur non trascurando altri periodi, verrà stabilito dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, in accordo con la Direzione Regionale VVF e il Comando Regionale CFS.
Tale periodo rappresenta quindi la durata della validità del presente Quadro Attività, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe, a seguito dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche, che verranno concesse dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
Art. 6
Organizzazione delle squadre
Le squadre antincendio boschivo potranno essere attivate nell’arco temporale del periodo considerato di maggiore pericolosità, formalizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
L’inizio dell’attivazione delle n. 10 squadre dei Vigili del Fuoco, nel citato periodo, è determinato dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile d’intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell’andamento delle condizioni meteo-climatiche.
I dieci distaccamenti, in riferimento ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle dieci squadre dei Vigili del Fuoco, verranno comunicati dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna con congruo anticipo rispetto l’inizio del periodo della c.d. fase d’attenzione per il rischio di incendio boschivo.
Le dieci squadre sono formate ciascuna da n. 5 Vigili del Fuoco ( n. 2 Capo Squadra + n. 3 Vigili Permanenti oppure n. 1 Capo Squadra + n. 4 Vigili Permanenti ), che effettueranno un servizio diurno dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.
Le squadre saranno ubicate presso le sedi VV.F. indicate e potranno essere diversamente posizionate dai Comandanti Provinciali, in base alle esigenze di servizio A.I.B., d’intesa con la SOUP. In funzione delle esigenze rappresentate dalla SOUP le squadre operano anche in ambito extraprovinciale entro i confini regionali.
Le dieci squadre da approntare sono composte ciascuna da n. 5 unità permanenti di turno libero, come sopra specificato.
Pertanto i vigili da richiamare in servizio per ogni squadra sono n. 5 unità permanenti per 10 sedi per un totale di n. 50 vigili permanenti.
Le squadre sono dotate - a cura della Direzione Regionale VV.F. - degli automezzi e delle attrezzature idonee, stazioneranno presso le sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di prevenzione di incendi boschivi.
Le squadre VVF verranno attivate direttamente dal Comando Provinciale, sia in caso di chiamata diretta, sentita la SOUP, sia su richiesta della SOUP, dandone comunicazione alla Direzione Regionale VV.F..
Le squadre opereranno in conformità alle indicazioni impartite e concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento ( DOS del Corpo Forestale dello Stato ) o con il Responsabile Operativo del Soccorso ( ROS del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ) presente in loco, in caso di incendio di interfaccia.
Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. e alla Direzione Regionale VV.F. per l’assunzione di eventuali ulteriori iniziative di coordinamento.
Nelle ore non interessate da servizi di estinzione le squadre possono svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato.
La Direzione regionale VV.F. ed i Comandi provinciali interessati, dovranno essere in condizione di potersi collegare con la Sala Operativa Unificata (S.O.U.P.) dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
È prevista inoltre l’assegnazione di due unità di personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, uno con qualifica di Funzionario e l’altro con qualifica di Capo Reparto o Capo Squadra, presso la S.O.U.P. dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, nell’arco temporale>del periodo considerato di maggiore pericolosità, i quali avranno la funzione di coordinare le squadre dei Vigili del Fuoco in raccordo con l’Agenzia stessa.<p>
Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il presidio della S.O.U.P. è assicurato dal personale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione civile.
Il Funzionario dei Vigili del Fuoco è individuato quale referente della S.O.U.P. negli orari e giornate sopra indicati con il compito di prendere contatti, in caso di necessità, con i funzionari dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in turno di reperibilità e, per ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti del’Agenzia medesima;
In caso di incendio la S.O.U.P. dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione provinciale il cui territorio è interessato dall’emergenza, organizzerà - se ritenuto necessario e secondo una logica operativa di mutuo soccorso - il trasferimento delle squadre Antincendi Boschivi provenienti da altri distaccamenti.
Nel caso in cui, per documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VV.F. attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore al periodo stabilito di massima pericolosità per gli incendi boschivi, o con organici inferiori a quelli indicati nel presente quadro attività, l’ Agenzia Regionale di Protezione Civile riconoscerà esclusivamente le prestazioni effettuate e liquiderà i relativi oneri in funzione ai giorni di attivazione ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti.
Per lo svolgimento di tutte le sopra indicate attività, il presente atto prevede il riconoscimento delle seguenti spese:
- spese documentate per gestione automezzi e acquisizione del relativo carburante;
- per il servizio orario prestato dal personale permanente presso le squadre;
- per il servizio orario prestato dal personale permanente presso la SOUP;
- per il vitto del personale impiegato, secondo le seguenti modalità:
- al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio;
- al personale permanente impiegato presso le squadre, in considerazione che le attività sopra descritte si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, e che quindi l’orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) supera le 12 ore giornaliere, al personale permanente, ai sensi dell’art. 28 del CCNL VVF, spetta il riconoscimento del secondo pasto, per ogni giornata di effettivo servizio, verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale;
- al personale permanente impiegato presso la SOUP, per ogni giornata di effettivo servizio, verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale.
Art. 7
Direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni d’intervento
Visto l’Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente Quadro delle attività, la direzione e il coordinamento delle squadre sull’intervento avverrà in conformità a quanto previsto dal sopra citato Accordo.
Art. 8
Informazioni fra le parti
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente Quadro Attività.
Art. 9
Attività di formazione e di informazione
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in materia di formazione del personale adibito ad attività di incendio boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.
Art. 10
Oneri per specifiche esigenze e progetti
Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico dell’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, la quale, con specifico atto successivo, provvederà a quantificare e impegnare le somme necessarie per il riconoscimento finanziario delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte nel presente atto.
Il CNVVF – Direzione Regionale Emilia-Romagna, si impegna a far pervenire all’Agenzia Regionale di Protezione Civile entro il 31 ottobre 2010, una relazione riportante gli interventi effettuati, accompagnata da adeguata e dettagliata rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nel presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto.
p. la Regione Emilia-Romagna
Agenzia Regionale di Protezione Civile ________________________
Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
p. la Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna _________________
Il Direttore Regionale
Bologna, Lì …………………………………………………