Chiudi XHTML preview

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da localizzarsi nel comune di Spilamberto (MO) ad opera della ditta Frantoio Fondovalle s.r.l. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “ Realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da localizzarsi nel Comune di Spilamberto (MO)” presentato dalla Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) ai fini del rispetto della disciplina del P.A.E. vigente in riferimento al Polo estrattivo n. 8 denominato “Traversa selettiva Panaro”, il materiale trattato deve essere utilizzato nel ciclo produttivo dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso;

b) in relazione al punto precedente e secondo quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

  • possono essere riutilizzati nella produzione di conglomerato bituminoso i rifiuti di cui al punto 7.2 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 citato;
  • possono essere riutilizzati nella produzione di conglomerato bituminoso, compatibilmente con le norme tecniche settoriali in materia di produzione di conglomerati bituminosi, che dovrà essere comprovata e documentata dalla Ditta, i rifiuti di cui al punto 7.1 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 citato previa trasformazione in materie prime secondarie;
  • possono essere riutilizzati nella produzione di conglomerato bituminoso, compatibilmente con le norme tecniche settoriali in materia di produzione di conglomerati bituminosi, che dovrà essere comprovata e documentata dalla Ditta, i rifiuti di cui al punto 7.3 dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 citato previa trasformazione in materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate;
  • non possono essere riutilizzati nella produzione di conglomerato bituminoso i rifiuti di cui ai punti 7.4 e 7.31-bis dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 citato per i quali il medesimo decreto non prevede la possibilità di riutilizzo nella produzione di conglomerati bituminosi;

c) non possono in ogni caso essere sottoposti ad operazioni di recupero i rifiuti di cui ai codici CER 101206 e 200301;

d) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, è necessario realizzare tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto, con riferimento in particolare all’impermeabilizzazione della pavimentazione delle superfici esterne di proprietà della Ditta, ai dispositivi volti alla bagnatura dei materiali inerti da trattare, alle operazioni di pulizia dei piazzali;

e) in particolare, al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri provenienti dalla fase di macinazione dei rifiuti inerti e il trasferimento di tali poveri sulla viabilità ordinaria per il transito dei mezzi afferenti gli impianti, adottare specifiche modalità gestionali ed opere di mitigazione, segnatamente sulle aree di transito ed accesso quali: asfaltatura di eventuali tratti sterrati, sistemi di bagnatura (sia dei tratti asfaltati sia di quelli non asfaltati) e/o spazzamento stradale, pulizia dei pneumatici prima dell’accesso sulla viabilità ordinaria;

f) vista la localizzazione dell’impianto in un’area ad elevata criticità idraulica e la relativa disciplina ai sensi del P.T.C.P. vigente sopra riportata, la prossimità della falda sotterranea e che già in precedenti autorizzazioni era stato richiesto di adottare adeguate garanzie di impermeabilizzazione dell’area:

  • si fa obbligo di impermeabilizzare le aree di lavorazione;
  • si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione;
  • si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca di decantazione;

g) nelle successive fasi autorizzative deve essere adeguatamente valutata e garantita l’impossibilità di creare situazioni di criticità della falda sotterranea;

h) coerentemente con le “Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e di pianura” di cui all’art. 12 A, comma 2 delle N.T.A. del P.T.C.P. vigente, la Ditta deve elaborare una soluzione tecnico-gestionale volta alla riconversione dell’approvvigionamento a scopo produttivo da pozzo ad altra risorsa, da presentare alla Provincia di Modena entro il 31 dicembre 2010;

i) realizzare la barriera verso il ricettore R1 (già oggetto di specifica disposizione prescrittiva relativa al permesso di costruire 219/2005);

j) poiché le trasformazioni in progetto sono da considerarsi una modifica sostanziale dell’attività della Ditta rispetto alla situazione autorizzata (determinazione della Provincia di Modena n. 613 prot. 88353 del 19 luglio 2007), deve essere presentata regolare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 269, commi 8 e 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, corredata da un progetto per la captazione delle polveri derivanti dalle attività di frantumazione e vagliatura (mulino) e da una descrizione dettagliata degli accorgimenti gestionali da adottare al fine del contenimento delle emissioni diffuse, in conformità all’art. 270 e alla Parte I dell’Allegato V alla parte quinta dello stesso decreto;

k) a norma dell’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 citato, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere ottenuta dalla Ditta preventivamente l’inizio dell’attività di recupero di rifiuti;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Spilamberto; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina