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Disposizioni relative agli interventi di riparazione, con miglioramento sismico, e demolizione e successiva ricostruzione di immobili inagibili o gravemente danneggiati dall'evento sismico verificatosi il 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Proroga del termine per la presentazione dei progetti esecutivi presso i Comuni interessati. (O.P.C.M. n. 3744/2009)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione Emilia-Romagna ed in particolare l’area appenninica fra il parmense, reggiano e modenese è stata interessata da una scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche verificatesi nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e private;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 27 gennaio 2009, è stato dichiarato per l’evento in parola lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2010 con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2010;

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 7 marzo 2009, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza;

- la citata ordinanza, per quanto qui rileva, autorizza (art. 4, comma 2), in particolare, il Commissario delegato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino delle unità immobiliari gravemente danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale e all’esercizio di un’attività produttiva;

Richiamati i propri decreti:

- n. 147/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER) n. 97 del 1 giugno 2009, con il quale è stata approvata la Direttiva disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008, di seguito denominata Direttiva;

- n. 20/2010, pubblicato sul BURER n. 24 del 17 febbraio 2010, con il quale, oltre all’assegnazione ai Comuni ivi specificati del finanziamento a copertura dei contributi in parola, sono state, tra l’altro, apportate parziali rettifiche alla Direttiva;

- n. 64/2010, pubblicato sul BURER n. 58 del 14 aprile 2010, con il quale è stato rideterminato e riassegnato in via definitiva al Comune di Canossa il finanziamento assegnatogli con riserva con decreto n. 20/2010;

Dato atto che entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURER del citato decreto n. 20/2010 i Comuni erano tenuti a comunicare ai soggetti beneficiari l’importo del contributo assegnato, evidenziando che nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione dovevano essere presentati i progetti esecutivi degli interventi da realizzare sugli immobili inagibili o gravemente danneggiati;

Preso atto della segnalazione di taluni Comuni, in base alle quali in alcuni casi è stata rappresentata l’esigenza di procedere, alla luce delle valutazioni tecniche emerse in sede di predisposizione dei progetti esecutivi, allademolizione e ricostruzione dell’immobile in luogo del suo ripristino con miglioramento sismico, con richiesta di utilizzare a tal fine il contributo assegnato;

Richiamata la nota prot. n. PC.2010.0002494 del 15 marzo 2010 dell’Agenzia regionale di protezione civile, con la quale è stato richiesto al Dipartimento nazionale della protezione civile se fosse consentito, nei limiti del contributo assegnato ai beneficiari, autorizzare nel rispetto della normativa vigente in materia, compresa quella sismica, la demolizione e ricostruzione in parola;

Acquisita agli atti dell’Agenzia la nota prot. DPC/SISM/0031101 del 20 aprile 2010 con la quale il Dipartimento, preso atto che l’impegno di spesa rimane invariato, ha comunque fatto rilevare la necessità di definire le situazioni per le quali è consentita la demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio in relazione allo stato di danno e vulnerabilità e nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti;

Ritenuto, pertanto, di stabilire i criteri ed i limiti entro cui consentire tale intervento, prevedendo che:

- il contributo assegnato e comunicato al beneficiario può essere in via eccezionale destinato alla demolizione, anche parziale, e successiva ricostruzione del solo fabbricato totalmente o parzialmente inagibile o gravemente danneggiato;

- l’esigenza di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione deve essere dimostrata sul piano tecnico dal professionista incaricato dall’assegnatario del contributo ed avvallata dal competente ufficio tecnico del Comune, previa verifica, da parte di quest’ultimo, della conformità del progetto alla vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;

- è escluso detto intervento sugli immobili collocati nella classe d) di cui al punto 9 della Direttiva;

Ritenuto altresì di evidenziare che il contributo assegnato e comunicato al beneficiario, sia nel caso di ripristino con miglioramento sismico che di demolizione e successiva ricostruzione è rideterminato in diminuzione:

- ove i costi indicati nel computo metrico estimativo, allegato al progetto esecutivo, e/o la spesa già sostenuta o che si andrà a sostenere risultino di importo inferiore al valore su cui è stata applicata, ai sensi del punto 8 della Direttiva, la percentuale di riferimento (75% per l’inagibilità totale o parziale, 50% per il grave danno);

- qualora il valore su cui è stata applicata la percentuale di riferimento (75% o 50%) è stato determinato tenendo conto della superficie di tutti i corpi di fabbrica – costituenti l’unità immobiliare come definita al punto 6 della Direttiva - inagibili o gravemente danneggiati, per i quali è stata presentata la relativa domanda di contributo e l’intervento venga eseguito su un solo corpo di fabbrica; più precisamente, in presenza di una unità immobiliare costituita da una unità principale e una o più pertinenze o comunque da più corpi di fabbrica, le cui superfici sono state tutte computate per determinare il valore su cui calcolare la percentuale di riferimento, è necessario, per poter usufruire dell’importo integrale del contributo assegnato, prevedere ed eseguire gli interventi di demolizione con ricostruzione e/o di ripristino con miglioramento sismico su tutti i suddetti corpi di fabbrica; diversamente, il contributo sarà rideterminato tenendo conto della sola superficie del corpo di fabbrica su cui si interviene; in quest’ultimo caso sarà comunque necessario che il professionista incaricato proceda, ai sensi di legge, alla valutazione della sicurezza sui corpi di fabbrica non oggetto di intervento;

Preso atto, peraltro, della necessità rappresentata da diversi professionisti incaricati della progettazione esecutiva degli interventi di poter disporre di un termine più ampio per la relativa redazione, considerata la complessità della normativa tecnica vigente in materia sismica;

Ritenuto di stabilire che il termine di 90 giorni previsto dalla Direttiva per la presentazione dei progetti esecutivi venga prorogato di 60 giorni, in considerazione anche della possibilità di procedere, nei limiti di cui sopra, con interventi di demolizione e ricostruzione;

Dato atto del parere allegato,

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è consentito procedere alla demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio inagibile o gravemente danneggiato dal sisma del 23 dicembre 2008, in luogo del suo ripristino con miglioramento sismico, utilizzando il contributo assegnato e comunicato al beneficiario, purché la necessità di tale intervento sia dimostrata sul piano tecnico dal professionista incaricato dal committente ed avvallata dal competente ufficio tecnico del Comune, previa verifica da parte di quest’ultimo della conformità del progetto alla vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;

2. è escluso l’intervento di demolizione e ricostruzione sugli immobili collocati nella classe d) di cui al punto 9 della Direttiva approvata con proprio decreto n. 147/2009;

3. il contributo assegnato e comunicato dal Comune al beneficiario, sia nel caso di ripristino con miglioramento sismico che di demolizione e successiva ricostruzione è rideterminato in diminuzione:

- ove i costi stimati nel computo metrico estimativo, allegato al progetto esecutivo, e/o la spesa sostenuta o che si va a sostenere risultino di importo inferiore al valore su cui è stata applicata, ai sensi del punto 8 della Direttiva approvata con proprio decreto n. 147/2009, la percentuale di riferimento (75% per l’inagibilità totale o parziale, 50% per il grave danno);

- qualora il valore, su cui è stata applicata la percentuale di riferimento (75% o 50%), è stato determinato tenendo conto della superficie di tutti i corpi di fabbrica – costituenti l’unità immobiliare come definita al punto 6 della predetta Direttiva -inagibili o gravemente danneggiati, per i quali è stata presentata la relativa domanda di contributo e l’intervento venga eseguito su un solo corpo di fabbrica; più precisamente, in presenza di una unità immobiliare costituita da una unità principale e una o più pertinenze o comunque da più corpi di fabbrica, le cui superfici sono state tutte computate per determinare il valore su cui calcolare la percentuale di riferimento, è necessario, per poter usufruire dell’importo integrale del contributo assegnato, prevedere ed eseguire gli interventi di demolizione con ricostruzione e/o di ripristino con miglioramento sismico su tutti i suddetti corpi di fabbrica; diversamente, il contributo sarà rideterminato tenendo conto della sola superficie del corpo di fabbrica su cui si interviene; in quest’ultimo caso sarà comunque necessario che il professionista incaricato proceda, ai sensi di legge, alla valutazione della sicurezza sui corpi di fabbrica non oggetto di intervento;

4. il termine di 90 giorni per la presentazione del progetto esecutivo di cui al punto 13 della Direttiva approvata con proprio decreto n. 147/2009 è prorogato di 60 giorni;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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