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Poliambulatorio privato FisioMediLab di Reggio Emilia e Poliambulatorio privato FisioMediLab di Rio Saliceto (RE) - Superamento prescrizioni di cui alla propria determinazione di accreditamento n. 3020 del 13/02/2023

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:

  • dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
  • dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
  • dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
  • dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
  • dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  • dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
  • n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
  • n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la propria determinazione n. 3020 del 13/02/2023 con cui, da ultimo, prendendo atto degli esiti delle verifiche di competenza dell’OTA, è stato confermato l’accreditamento con prescrizioni alle seguenti strutture:

  • Poliambulatorio privato FisioMediLab, via André Marie Ampère n. 1, Reggio Emilia;
  • Poliambulatorio privato FisioMediLab, via XX Settembre n. 6, Rio Saliceto (RE);

Considerato che:

  • gli accreditamenti di cui alla propria determinazione n. 3020 del 13/02/2023 sono stati confermati con le seguenti prescrizioni a cui entrambe le strutture citate dovevano adempiere entro il 30/06/2023 e i cui esiti sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:
  • dovrà essere implementata la Piattaforma Sole, dalla quale si potrà avere evidenza della firma digitalizzata del professionista che esegue la prestazione;
  • dovrà essere presentata la documentazione relativa all’acquisto di lettini regolabili, con caratteristiche (dimensioni) rispondenti ai requisiti, di larghezza non inferiore agli 85 cm;
  • l’OTA ha trasmesso con Prot. 02/08/2023.0778833.U le risultanze della valutazione complessiva ai fini del superamento delle suddette prescrizioni, evidenziando che le prescrizioni contenute nella citata determinazione n. 3020/2023 possono ritenersi complessivamente superate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ritenere superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 3020 del 13/02/2023;

Richiamato:

  • l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e s.m.;
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al responsabile del Servizio Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto delle azioni intraprese dalle seguenti strutture:

  • Poliambulatorio privato FisioMediLab, via André Marie Ampère n. 1, Reggio Emilia;
  • Poliambulatorio privato FisioMediLab, via XX Settembre n. 6, Rio Saliceto (RE);

per il superamento delle criticità evidenziate, e degli esiti delle verifiche di competenza dell’OTA;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accreditamento n. 3020 del 13/02/2023;

3. che l'accreditamento concesso al Poliambulatorio privato FisioMediLab, via André Marie Ampère n. 1, Reggio Emilia, riguarda:

  • visite e prestazioni, svolte in ambulatorio medico, di:
    • Angiologia;
    • Fisiatria;
    • Neurologia;
    • Ortopedia e traumatologia;
  • Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. che l'accreditamento concesso al Poliambulatorio privato FisioMediLab, via XX Settembre n. 6, Rio Saliceto (RE), riguarda:

  • visite e prestazioni svolte in ambulatorio medico di:
    • Angiologia;
    • Fisiatria;
    • Neurologia;
    • Ortopedia e traumatologia;
  • Attività di medicina fisica e riabilitazione, precisando che, stante le caratteristiche della struttura, non può essere svolta attività riabilitativa di gruppo;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

5. che gli accreditamenti di cui ai punti 3. e 4. hanno validità quinquennale a far data dall’atto di concessione dell’accreditamento n. 19153 del 02/11/2020 (scadenza 1/11/2025), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019;

6. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

7. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023 e s.m.;

8. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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