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Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Bigi Riccardo Impresa Individuale concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) ad uso irriguo - Proc. RE23A0018 – SINADOC 23552/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina 
  1. di assentire alla Azienda Agricola Bigi Riccardo impresa individuale (C.F. BGIRCR72R04H223R e P.IVA 01951580354), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE23A0018, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
    • destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
    • portata massima di esercizio pari a l/s 1,0;
    • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a m3/annui 2.200  ( omissis)
  2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032; ( omissis)
Estratto disciplinare   (omissis)

Articolo 7 - obblighi del concessionario

  1. Dispositivo di misurazione – Il  concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati  entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

(omissis)

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