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Statuto della Provincia di Forlì-Cesena:nuova stesura degli artt. 69 - 76 bis del Capo III “Il Difensore civico” a seguito di modifiche approvate con delibera del Consiglio provinciale n.187/96623 del 18/10/2010

Art. 69 – Istituzione e utilizzo da parte degli Enti convenzionati

  1. E’istituito l’Ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste dal presente Statuto e da apposito Regolamento.
  2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
  3. La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, delle Comunità e Unioni Montane e delle Unioni di Comuni facenti parte del territorio, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale.
  4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dagli eventuali Enti convenzionati.  

Art. 70 ‑ Funzioni 

  1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini e degli utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di varia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.  
  2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio; non può essergli opposto il segreto d’ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.  
  3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici.
  4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti. Può altresì richiedere di procedere all’esame congiunto della pratica oggetto del suo intervento. 
  5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica, al cittadino od all’associazione istante, le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa. 
  6. Segnala, al responsabile del procedimento, le irregolarità e vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l’adempimento. 
  7. Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.
  8. In ogni caso segnala agli organi istituzionali della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
  9. Il Difensore Civico non può intervenire, su richiesta di dipendenti di una delle Amministrazioni indicate all’art. 69, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro. 

Art. 71 – Modalità dell’elezione  

  1. Il Difensore Civico, in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale, è scelto fra i cittadini residenti in un Comune del territorio della Provincia e deve possedere una laurea e comprovata esperienza di carattere giuridico-amministrativo che offra garanzia di obiettività di giudizio. 
  2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia. A tale scopo vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Ove in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza saranno indette successive votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

Art. 72 ‑ Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili all’Ufficio del Difensore Civico: 

  1. i membri del Parlamento Nazionale e Europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e di Circoscrizione e delle Comunità Montane nonché i membri degli organi esecutivi;
  2. i componenti degli Organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali; 
  3. i dipendenti o chi presti, a qualsiasi titolo la propria opera a favore degli Enti di cui all’art. 69 comma 3
  4. i funzionari dello Stato in attività di servizio; 
  5. gli amministratori di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica ed i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese vincolati con la Provincia da contratti di opere o somministrazioni o che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dalla Provincia; 
  6. chi abbia svolto attività di amministratore di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica e ex dipendenti, se non dopo 5 anni dalla scadenza della suddetta attività.

2. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione pubblica, con l’espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.

Art. 73 ‑ Durata e revoca 

  1. Egli dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto. Le funzioni sono prorogate fino alla elezione del successore e può essere rieletto una sola volta. 
  2. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del successore nei tre mesi antecedenti la scadenza di quello in carica; qualora si abbia cessazione per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nomina del successore deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta utile posteriore alla cessazione. 
  3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta segreta e con la maggioranza prevista per la nomina. 
  4. Il Consiglio Provinciale ne dichiara altresì la decadenza, a maggioranza semplice, ove accerti l’esistenza di una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento

Art. 74 – Rapporto con gli organi elettivi 

  1. Il Difensore Civico, entro il mese di marzo, presenta, al Consiglio Provinciale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte, osservazioni e suggerimenti per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. 
  2. La relazione viene discussa dal Consiglio Provinciale entro il mese di Aprile ed è successivamente resa pubblica dal Presidente nelle forme più idonee per rendere capillarmente diffusa l’informazione. 

Art. 75 ‑ Indennità 

  1. La carica del Difensore Civico è onoraria e da diritto ad una indennità, determinata con atto di Consiglio, in rapporto con quella spettante al Presidente della Giunta, ed il trattamento di missione previsto per gli Assessori Provinciali. 

Art. 76 ‑ Sede, persone e strutture 

1. Il Difensore Civico ha sede presso la Residenza Provinciale ed esplica la sua attività anche presso le sedi distaccate o presso gli Enti convenzionati nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento

2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento, in accordo con il Difensore Civico, definisce le modalità di assegnazione di personale, nonché l’arredamento, i mobili e le attrezzature necessarie all’assolvimento dell’incarico. 

Art. 76 bis ‑ Convenzione per l’utilizzo dell’Ufficio del Difensore civico di altre Istituzioni

Cassato

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