Statuto della Provincia di Forlì-Cesena:nuova stesura degli artt. 69 - 76 bis del Capo III “Il Difensore civico” a seguito di modifiche approvate con delibera del Consiglio provinciale n.187/96623 del 18/10/2010
Art. 69 – Istituzione e utilizzo da parte degli Enti convenzionati
- E’istituito l’Ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste dal presente Statuto e da apposito Regolamento.
- Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
- La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, delle Comunità e Unioni Montane e delle Unioni di Comuni facenti parte del territorio, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale.
- Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dagli eventuali Enti convenzionati.
Art. 70 ‑ Funzioni
- Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini e degli utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di varia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
- Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio; non può essergli opposto il segreto d’ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.
- In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici.
- A tale scopo egli può invitare il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti. Può altresì richiedere di procedere all’esame congiunto della pratica oggetto del suo intervento.
- Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica, al cittadino od all’associazione istante, le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa.
- Segnala, al responsabile del procedimento, le irregolarità e vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l’adempimento.
- Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.
- In ogni caso segnala agli organi istituzionali della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
- Il Difensore Civico non può intervenire, su richiesta di dipendenti di una delle Amministrazioni indicate all’art. 69, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
Art. 71 – Modalità dell’elezione
- Il Difensore Civico, in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale, è scelto fra i cittadini residenti in un Comune del territorio della Provincia e deve possedere una laurea e comprovata esperienza di carattere giuridico-amministrativo che offra garanzia di obiettività di giudizio.
- Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia. A tale scopo vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Ove in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza saranno indette successive votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 72 ‑ Ineleggibilità ed incompatibilità
1. Non sono eleggibili all’Ufficio del Difensore Civico:
- i membri del Parlamento Nazionale e Europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e di Circoscrizione e delle Comunità Montane nonché i membri degli organi esecutivi;
- i componenti degli Organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
- i dipendenti o chi presti, a qualsiasi titolo la propria opera a favore degli Enti di cui all’art. 69 comma 3;
- i funzionari dello Stato in attività di servizio;
- gli amministratori di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica ed i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese vincolati con la Provincia da contratti di opere o somministrazioni o che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dalla Provincia;
- chi abbia svolto attività di amministratore di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica e ex dipendenti, se non dopo 5 anni dalla scadenza della suddetta attività.
2. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione pubblica, con l’espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.
Art. 73 ‑ Durata e revoca
- Egli dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto. Le funzioni sono prorogate fino alla elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.
- Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del successore nei tre mesi antecedenti la scadenza di quello in carica; qualora si abbia cessazione per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nomina del successore deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta utile posteriore alla cessazione.
- Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta segreta e con la maggioranza prevista per la nomina.
- Il Consiglio Provinciale ne dichiara altresì la decadenza, a maggioranza semplice, ove accerti l’esistenza di una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
Art. 74 – Rapporto con gli organi elettivi
- Il Difensore Civico, entro il mese di marzo, presenta, al Consiglio Provinciale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte, osservazioni e suggerimenti per il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
- La relazione viene discussa dal Consiglio Provinciale entro il mese di Aprile ed è successivamente resa pubblica dal Presidente nelle forme più idonee per rendere capillarmente diffusa l’informazione.
Art. 75 ‑ Indennità
- La carica del Difensore Civico è onoraria e da diritto ad una indennità, determinata con atto di Consiglio, in rapporto con quella spettante al Presidente della Giunta, ed il trattamento di missione previsto per gli Assessori Provinciali.
Art. 76 ‑ Sede, persone e strutture
1. Il Difensore Civico ha sede presso la Residenza Provinciale ed esplica la sua attività anche presso le sedi distaccate o presso gli Enti convenzionati nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento.
2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento, in accordo con il Difensore Civico, definisce le modalità di assegnazione di personale, nonché l’arredamento, i mobili e le attrezzature necessarie all’assolvimento dell’incarico.
Art. 76 bis ‑ Convenzione per l’utilizzo dell’Ufficio del Difensore civico di altre Istituzioni
Cassato