Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, relative alla IX legislatura. Convalida degli eletti ai sensi dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 27 maggio 2010, n. 10)
PRESIDENTE: Poiché l’Assemblea legislativa nella nona legislatura ha tenuto in data 10 maggio 2010 la prima seduta, di insediamento, dedicata alla nomina dell’Ufficio di Presidenza prevista dall’art. 33 dello Statuto, i componenti di questa Assemblea hanno avuto modo di conoscere anche direttamente che a seguito delle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna i Signori:
- AIMI ENRICO
- ALESSANDRINI TIZIANO
- BARBATI LIANA
- BARTOLINI LUCA
- BAZZONI GIANGUIDO
- BERNARDINI MANES
- BIGNAMI GALEAZZO
- BONACCINI STEFANO
- CARINI MARCO
- CASADEI THOMAS
- CAVALLI STEFANO
- CEVENINI MAURIZIO
- CORRADI ROBERTO
- COSTI PALMA
- DEFRANCESCHI ANDREA
- DONINI MONICA
- ERRANI VASCO
- FAVIA GIOVANNI
- FERRARI GABRIELE
- FIAMMENGHI VALDIMIRO detto MIRO
- FILIPPI FABIO
- GARBI ROBERTO
- GRILLINI FRANCO detto GRILLO
- LEONI ANDREA
- LOMBARDI MARCO
- MALAGUTI MAURO
- MANDINI SANDRO
- MANFREDINI MAURO
- MARANI PAOLA
- MAZZOTTI MARIO
- MEO GABRIELLA
- MONARI MARCO
- MONTANARI ROBERTO
- MONTANI DANIELA
- MORI ROBERTA
- MORICONI RITA
- MUMOLO ANTONIO
- NALDI GIAN GUIDO
- NOÈ SILVIA
- PAGANI GIUSEPPE EUGENIO detto BEPPE
- PARIANI ANNA
- PIVA ROBERTO
- POLLASTRI ANDREA
- RICHETTI MATTEO
- RIVA MATTEO
- SCONCIAFORNI ROBERTO detto SCONCIA
- VECCHI ALBERTO
- VECCHI LUCIANO
- VILLANI LUIGI GIUSEPPE
- ZOFFOLI DAMIANO
Tale composizione risulta dalle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale ex articolo 15 della legge elettorale 17 febbraio 1968 n. 108, per n. 48 consiglieri, mentre per n. 2 consiglieri, a seguito di surrogazioni deliberate dall’Assemblea legislativa nella seduta del 10 maggio 2010.
Il Presidente provvisorio, nella prima seduta, ha provveduto a comunicare all’Assemblea la sua composizione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento interno. La composizione dell’Assemblea è stata poi pubblicata sul Bollettino ufficiale del 12 maggio 2010.
Ora, trascorsi i quindici giorni dalla proclamazione prescritti dall’articolo 17 - secondo comma della citata legge n. 108, l’Assemblea legislativa deve provvedere alla convalida dell’elezione dei cinquanta consiglieri proclamati eletti.
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna non si è data una propria legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità e che pertanto trova applicazione la relativa normativa statale.
A termini dell’articolo 4 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, l’Ufficio di Presidenza ha proceduto all’esame delle condizioni dei Consiglieri eletti con deliberazione n. 10 del 27 maggio 2010, per la proposta di convalida dei 50 consiglieri, così formulata:
“”...omissis...
L’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali hanno trasmesso gli atti concernenti le operazioni per l’elezione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la IX legislatura (elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010) che sono stati acquisiti agli atti dalla Direzione generale.
(omissis)
In data 10 maggio 2010 si è tenuta la seduta di insediamento dell’Assemblea legislativa, in cui si è preso atto:
- della opzione presentata dal Consigliere regionale Giovanni Favia e della proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Andrea Defranceschi (delibera assembleare n. 1/2010);
- delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Anna Maria Bernini e della proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Andrea Leoni (delibera assembleare n. 2/2010).
L’art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente alcune incompatibilità: tra l’appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo.
A queste si sommano quelle già previste dai seguenti articoli della Costituzione:
- articolo 104, comma 7 (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- articolo 135, comma 6 (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- articolo 84, comma 2 (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale).
La legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, e successive modifiche o integrazioni, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche o integrazioni, all’art. 3, comma 9 prevede l’ineleggibilità e l’incompatibilità per la carica di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario con quella di membro del Consiglio e delle Assemblee delle regioni.
La legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia” prevede all’art. 6 l’incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale.
La legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni, prevede all’art. 15 condizioni in cui non possono ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” indica:
- all’art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale.
La legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, all’art. 17 prevede che è riservata all’Assemblea legislativa la convalida della elezione dei propri componenti.
In sede di convalida l’Assemblea esamina d’ufficio, la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l’elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell’Assemblea per l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
L’Assemblea non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
L’articolo 27, comma 9 e l’articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetta all’Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l’accertamento dell’eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
L’articolo 4 del Regolamento interno stabilisce che:
- al comma 1: “all’inizio di ogni legislatura, l’Ufficio di Presidenza procede all’esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all’Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l’annullamento della elezione di ciascun componente”;
- al comma 3: “Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell’Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all’Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l’Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all’Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l’Assemblea lo dichiara decaduto”.
La Direzione generale ha acquisito per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 dello stesso DPR e in base alla “Direttiva dell’Assemblea legislativa per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (determina n. 227/2010), che confermano l’assenza di cause.
L’Ufficio di Presidenza ha accertato che per i Consiglieri regionali eletti, non sussistono cause di ineleggibilità, né d’incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate.
Il Direttore generale, dott. Luigi Benedetti ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto, secondo le indicazioni della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”.
Per quanto precede, con votazione palese, a voti unanimi
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera
di proporre all’Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, delle elezioni dei sotto indicati Consiglieri regionali, proclamati eletti dall’Ufficio centrale regionale e dagli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della consultazione del 28 e 29 marzo 2010 relativa alla IX legislatura:
1. Aimi Enrico
2. Alessandrini Tiziano
3. Barbati Liana
4. Bartolini Luca
5. Bazzoni Gianguido
6. Bernardini Manes
7. Bignami Galeazzo
8. Bonaccini Stefano
9. Carini Marco
10. Casadei Thomas
11. Cavalli Stefano
12. Cevenini Maurizio
13. Corradi Roberto
14. Costi Palma
15. Defranceschi Andrea
16. Donini Monica
17. Errani Vasco
18. Favia Giovanni
19. Ferrari Gabriele
20. Fiammenghi Valdimiro detto Miro
21. Filippi Fabio
22. Garbi Roberto
23. Grillini Franco detto Grillo
24. Leoni Andrea
25. Lombardi Marco
26. Malaguti Mauro
27. Mandini Sandro
28. Manfredini Mauro
29. Marani Paola
30. Mazzotti Mario
31. Meo Gabriella
32. Monari Marco
33. Montanari Roberto
34. Montani Daniela
35. Mori Roberta
36. Moriconi Rita
37. Mumolo Antonio
38. Naldi Gian Guido
39. Noè Silvia
40. Pagani Giuseppe Eugenio detto Beppe
41. Pariani Anna
42. Piva Roberto
43. Pollastri Andrea
44. Richetti Matteo
45. Riva Matteo
46. Sconciaforni Roberto detto Sconcia
47. Vecchi Alberto
48. Vecchi Luciano
49. Villani Luigi Giuseppe
50. Zoffoli Damiano
… omissis…””
PRESIDENTE: Invito i signori Consiglieri, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.
(omissis)
Considerato che l’attività istruttoria compiuta dall’Ufficio di Presidenza relativa alla delibera UP di proposta di convalida all’Assemblea risulta documentata dal verbale dell’UP n. 3 del 27 giugno 2010 alla cui motivazione si rinvia per relationem.
Dato atto che il Presidente del gruppo “Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it”, Giovanni Favia, ha richiesto la votazione per due parti separate del presente atto di proposta di convalida e ha dichiarato che il gruppo stesso non parteciperà al voto e che uscirà dall’Aula al momento della seconda votazione.
L’Assemblea legislativa, con separate votazioni, per alzata di mano, approva la convalida dei cinquanta Consiglieri sopraindicati:
(prima votazione) - all’unanimità dei presenti approva la convalida per i consiglieri Enrico Aimi, Tiziano Alessandrini, Liana Barbati, Luca Bartolini, Gianguido Bazzoni, Manes Bernardini, Galeazzo Bignami, Stefano Bonaccini, Marco Carini, Thomas Casadei, Stefano Cavalli, Maurizio Cevenini, Roberto Corradi, Palma Costi, Andrea Defranceschi, Monica Donini, Vasco Errani, Giovanni Favia, Gabriele Ferrari, Valdimiro Fiammenghi, Fabio Filippi, Roberto Garbi, Franco Grillini, Andrea Leoni, Marco Lombardi, Mauro Malaguti, Sandro Mandini, Mauro Manfredini, Paola Marani, Mario Mazzotti, Gabriella Meo, Marco Monari, Roberto Montanari, Roberta Mori, Rita Moriconi, Antonio Mumolo, Gian Guido Naldi, Silvia Noè, Giuseppe Eugenio Pagani, Anna Pariani, Roberto Piva, Andrea Pollastri, Matteo Richetti, Matteo Riva, Roberto Sconciaforni, Alberto Vecchi, Luciano Vecchi, Luigi Giuseppe Villani, Damiano Zoffoli;
(seconda votazione) - a maggioranza dei presenti approva la convalida per la consigliera Daniela Montani.
(Deliberazione estratta dal resoconto integrale della seduta antimeridiana n. 2 del 3 giugno 2010 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna)