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D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. ai sensi dell'art. 12 D.L. 61/2023 convertito con modificazioni dalla L. 100/2023 - Attivazione dello strumento di anticipazione dei contributi concessi tramite garanzia fidejussoria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

-      il D.L. 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con Legge 31 luglio 2023, n. 100 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” adottato in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023 a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;

-      l’articolo 12 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61 nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l’altro “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio” ed in particolare:

  • il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;
  • il comma 2, che fissa il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il MASAF, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l’eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva;
  • i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;
  • il comma 5 che stabilisce che le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali;

-      l’allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

-      il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi, così come modificato dal D.Lgs. n. 32/2018, ed in particolare l’articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito abbreviato in “MASAF”) la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni l’erogazione degli aiuti;

Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al n. SA.110072 il regime di aiuti, comunicato in esenzione, definito con decreto n. 419026/2023, in applicazione del Reg (UE) n. 2022/2472;

Richiamati inoltre:

-      le deliberazioni della Giunta regionale n. 1430 del 28/08/2023 e n. 1466 del 04/09/2023 di proposta di delimitazione dei territori regionali colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ed effettuate ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.L. n. 61/2023 convertito con modificazioni con la L. n. 100/2023;

-      il decreto MASAF n. 473460 del 12/09/2023, pubblicato in G.U. n. 222 del 22/09/2023, che dichiara l’esistenza del carattere di calamità naturale per gli eventi alluvionali verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023;

-      la deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 25/09/2023 che individua le priorità per la concessione dei contributi e delega al Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione la definizione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno degli eventi alluvionali del maggio 2023 per i territori della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che con decreto n. 65180/2024 il MASAF ha ripartito lo stanziamento pari ad Euro 50.000.000,00 fra le Regioni interessate dagli eventi e ha riconosciuto all’Emilia-Romagna un importo complessivo di Euro 48.200.648,38 a fronte di un totale di aiuti richiesti pari a 64.568.773,36;

Considerato che dalle Organizzazioni professionali del sistema agricolo sono pervenute richieste di attivazione della possibilità di ricevere anticipi sulle somme riconosciute in sede di concessione per le imprese che devono sostenere spese di rispristino consistenti e che, avendo avviato i lavori, non sono più in grado di sostenerne finanziariamente il completamento;

Ritenuto che lo sforzo finanziario per il riavvio delle attività e il ripristino degli impianti, delle strutture e infrastrutture aziendali, a fronte degli ingentissimi danni provati dall’alluvione possa, in taluni casi, compromettere gli equilibri aziendali e rappresentare un rischio per la tenuta di parti rilevanti del sistema agricolo dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di maggio 2023;

Considerato, inoltre, che il MASAF con i decreti n. 418496/2023 e n. 92967/2024 ha già impegnato e liquidato, rispettivamente a titolo di anticipo e saldo, le somme di Euro 8.000.000,00 ed Euro 40.200.648,38, incassate dalla Regione Emilia-Romagna sul pertinente capitolo di entrata E02751, rispettivamente, con bolletta n. 16230 del 16 agosto 2023 e reversale n. 40573 del 1 settembre 2023 e bolletta n. 2989 del 5 marzo 2024 e reversale n. 11386 del 7 marzo 2024;

Ritenuto, pertanto, che esistano i presupposti per poter accogliere la richiesta di attivazione di anticipi a valere sulle risorse concesse, in particolare a fronte delle spese per gli interventi più complessi, individuati secondo le seguenti priorità previste dalla citata deliberazione n. 1611/2023:

P.6

Danni alle serre: 

·             Serre fisse in vetro non temperato; 

·             Serre fisse in vetro; 

Serre per funghicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentate munite di controllo di aerazione a doppio strato)

P.7 Danni a terreni ripristinabili (inteso come danni al suolo)
P.8 Danni agli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri
P.9 Danni a macchinari e/o attrezzature agricole;
P.10 Danni alle infrastrutture aziendali (es. canali di scolo, strade, impianti di approvvigionamento idrico ecc.); 
P.11 Danni a depositi rurali; 
P.12 Danni a strutture agricole complesse come stalle, porcilaie, ecc,; 
P.13 Danni alle infrastrutture interaziendali: provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, strade interpoderali, valloni interaziendali. Danni a strade poderali utilizzate dall’azienda.

 Ritenuto pertanto, limitatamente ai danni ricadenti nelle priorità sopra indicate, di concedere ai beneficiari la possibilità di richiedere un anticipo pari al 50% del contributo per queste riconosciuto;

Ritenuto, altresì, in un’ottica di snellimento delle procedure, di stabilire, in relazione all’importo del contributo riconosciuto in sede di concessione, una soglia minima al di sotto della quale non è possibile richiedere l’anticipo, che si ritiene di dover fissare in euro 50.000,00 complessivamente concessi sulle priorità individuate;

Dato atto che:

-      ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell’anticipo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria;

-      la garanzia fidejussoria deve essere emessa da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d’Italia o dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario);

-      la garanzia fidejussoria deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo richiesto come anticipo, e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino al 31 dicembre 2027;

Ritenuto di rinviare a successivo atto della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione la definizione del modello di fidejussione e delle modalità di presentazione della stessa;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

-   la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

-   la L.R. 22 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”;

-   la L.R. 22 dicembre 2023, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

-   la L.R. 1° luglio 2024, n. 10, recante “PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2024-2026”;

-   la deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2023, avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026” e succ. mod;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-   il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-   la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 recante “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;

-   la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

-   n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

-  n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-  n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

-  n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi,
delibera:

1.      di attivare lo strumento dell’erogazione di un anticipo per sostenere il riavvio delle attività e il ripristino degli impianti, delle strutture e infrastrutture aziendali a favore delle imprese agricole che hanno ottenuto dalla Regione provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sull’articolo 12 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1611/2023;

2.      di ammettere la possibilità per i beneficiari di cui al precedente punto 1 di richiedere un anticipo pari al 50% del contributo riconosciuto limitatamente ai danni ricadenti nelle priorità sottoindicate, purché la somma concessa sia pari ad almeno euro 50.000,00:

P.6

Danni alle serre: 

·             Serre fisse in vetro non temperato; 

·             Serre fisse in vetro; 

Serre per funghicoltura (strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentate munite di controllo di aerazione a doppio strato)

P.7 Danni a terreni ripristinabili (inteso come danni al suolo)
P.8 Danni agli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri
P.9 Danni a macchinari e/o attrezzature agricole;
P.10 Danni alle infrastrutture aziendali (es. canali di scolo, strade, impianti di approvvigionamento idrico ecc.); 
P.11 Danni a depositi rurali; 
P.12
Danni a strutture agricole complesse come stalle, porcilaie, ecc,; 
P.13 Danni alle infrastrutture interaziendali: provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, strade interpoderali, valloni interaziendali. Danni a strade poderali utilizzate dall’azienda.


3.      di subordinare il riconoscimento dell’anticipo alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2021;

4.      di stabilire che la garanzia fidejussoria deve essere:

-   emessa da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d’Italia o dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario);

-   rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo richiesto come anticipo, e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino al 31 dicembre 2027;

5.      di rinviare a successivo atto della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione la definizione del modello di fidejussione e delle modalità di presentazione della stessa;

6.      di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi della normativa citata in premessa e delle disposizioni regionali di attuazione.

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