n.136 del 15.05.2017 (Parte Seconda)
Istituzione e modifica di zone di protezione della fauna selvatica afferenti i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e della Città Metropolitana di Bologna (articolo 19 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.s.m.i., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l’articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria ed in particolare:
- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale:
- è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
- è stato stabilito, tra l'altro, che dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, l'ente subentrante conclude i procedimenti già in corso ai sensi dell'art. 69 della predetta L.R. n. 13/2005 e subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico- venatorio regionale;
Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica” che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo nello specifico quanto segue:
- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo, che:
- la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; deve altresì essere trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
- al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
- al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;
Dato atto che con la citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;
Visti i Piani Faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Città metropolitana di Bologna;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 30 maggio 2016 con la quale sono state proposte le perimetrazione ai fini dell'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione sopra richiamate di cui alla deliberazione n. 783/2016, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali per i territori Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
Preso atto tuttavia che per i territori di Bologna rientranti nella citata deliberazione n. 783/2016 riferiti alle ZRC “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara”, per ritardi intervenuti nella pubblicazione, non sono ancora decorsi i termini previsti dalla citata L.R. n. 8/1994 per proporre opposizione;
Visto, altresì, il provvedimento del Sindaco metropolitano di Bologna n. 389 del 16 dicembre 2015 di perimetrazione, ai fini dell'istituzione della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Fossatone” in Comune di Medicina, per la quale sono stati invece ottemperati gli obblighi di pubblicazione;
Dato atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna, quest'ultimo subentrato per competenza anche nel procedimento di cui al citato provvedimento del Sindaco metropolitano n. 389/2015 alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, hanno comunicato che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso:
- la proposta di perimetrazione, ai fini dell'istituzione della “Zona di ripopolamento e cattura (ZRC)” denominata “Fossatone” ricadente nel territorio di Bologna, adottata con l 'atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 389/2016 sopra richiamato;
- le proposte di perimetrazione di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016 di seguito specificate:
- rinnovo delle Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio”, “Tornano”; rinnovo delle ZRC denominate “Buggiana”, Fiume Montone”; rinnovo con modifica perimetrale delle ZRC “Cesena Nord” e “Mercato Saraceno”, tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena;
- rinnovo delle ZRC denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, tutte ricadenti nel territorio di Ravenna;
- istituzione della ZRC denominata “Verucchio” ricadente nel territorio di Rimini;
Dato atto, altresì, che per quanto riguarda il rinnovo della ZRC denominata “Longiano” di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016, ricadente nel territorio di Forlì-Cesena, entro il termine previsto all'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni è pervenuta in data 6 giugno 2016 con nota assunta al protocollo del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena al n. PG/419033/2016 l'opposizione motivata da parte dei seguenti proprietari o conduttori di fondi agricoli e precisamente:
1. Baldazzi Bruno, Via Selve I, 700 - Longiano
2. Bagnolini Valter Paolo, Via del Molino, 460 - Longiano
3. Baldazzi Denis e Casalboni Iliana, Via Selve I, 700 - Longiano
4. Balducci Sincero, Via Lavatoio, 425 - Longiano
5. Barducci Mario, Via del Mulino, 220 - Longiano
6. Brigliadori Paolino, Via Belvedere, 485 - Longiano
7. Comandini Davide, Via Roncofreddo, 662 - Longiano
8. Comandini Cesare, Via Roncofreddo, 660 - Longiano
9. Drudi Mauro e Drudi Silvano - Longiano
10. Fabbri Fabio, Via Badia, 99 - Longiano Longiano
11. Fabbri Gianluca, Via del Mulino, 718 - Longiano
12. Fabbri Maria Grazia, Via Cerreto, 762 - Longiano
13. Gasperini Giorgio, Via Lavatoio, 1852 - Longiano
14. Guiducci Giorgio, Via Cesena, 750 - Longiano
15. Magnani Roberto, Via Cannella, 350/1 - Longiano
16. Magnani Vincenzo, Via Cannella, 350/2 - Longiano
17. Masini Augusto, Via Lavatoio, 640 - Longiano
18. Muratori Gianni, Via Cerreto, 450 - Longiano
19. Parini Guerrino, Via Cerreto, 860 - Longiano
20. Pedrelli Gino, Via Colombarina, 50 - Longiano
21. Praconi Mauro, Via Lavatoio, 1321 - Longiano
22. Pracucci Matteo, Via Lavatoio, 584 - Longiano
23. Renzi Renzo, Via Belvedere, 500 - Longiano
24. Ronchi Bruna, Via Lavatorio 895 - Longiano
25. Rossi Bruno, Via Cesena, 120 - Longiano
26. Rossi Claudio, Via del Mulino, 202 - Longiano
27. Rossi Roberto, Via Selve I, 950 - Longiano
28. Simoncini Vittorio, Via Roncofreddo, 380 - Longiano
Verificata la documentazione presentata dalle predette aziende agricole, il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza, ai sensi del sopra richiamato art. 19 comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ha ritenuto ammissibili le opposizioni presentate da:
- Bagnolini Valter Paolo
- Baldazzi Denis e Casalboni Iliana
- Balducci Sincero
- Barducci Mario
- Brigliadori Paolino
- Comandini Davide
- Comandini Cesare
- Drudi Mauro e Drudi Silvano
- Fabbri Fabio
Fabbri Gianluca
Fabbri Maria Grazia
Gasperini Giorgio
Guiducci Giorgio
Magnani Roberto
Magnani Vincenzo
Masini Augusto
Parini Guerrino
Pedrelli Gino
Praconi Mauro
Pracucci Matteo
Renzi Renzo
Rossi Bruno
Rossi Claudio
Rossi Roberto
Simoncini Vittorio
che costituiscono una superficie complessiva di Ha 111,26.22, pari a circa il 25,40% della superficie oggetto di modifica della ZRC denominata “Longiano”, che è complessivamente di Ha 438,00;
Rilevato che tali opposizioni non raggiungono il 40%, soglia minima prevista dal più volte citato art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche per la non apposizione del vincolo di protezione di che trattasi;
Atteso che con la costituzione delle zone protette la Regione persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;
Dato atto, inoltre, che i territori oggetto di istituzione e modifica sono già stati in passato o sono ambiti protetti da diversi anni, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela e di fruizione poco compatibili con l'attività venatoria;
Rilevata pertanto l'opportunità di procedere:
- all'istituzione della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Fossatone”, ricadente nel territorio della Città metropolitana di Bologna, in quanto tale area, risulta avere un'alta vocazionalità relativamente alle principali specie di fauna selvatica stanziale e presenta le caratteristiche necessarie a soddisfare le finalità produttive previste dalla legge, con particolare riferimento all'irradiamento naturale di lepre e fagiano, ed è altresì idonea alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie;
- al rinnovo delle Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio” e “Tornano”, tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena, finalizzato soprattutto alla salvaguardia di realtà faunistiche particolari e di aree di elevato valore ambientale;
- al rinnovo delle ZRC denominate “Buggiana”, “Fiume Montone” e “Longiano”, nonchè al rinnovo con modifica perimetrale delle ZRC “Cesena Nord” e “Mercato Saraceno”; tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena, anche a salvaguardia di particolari habitat fluviali di interesse comunitario, ed in considerazione della buona vocazione faunistica e dei risultati conseguiti con particolare riferimento all'irradiamento naturale della lepre;
- al rinnovo delle ZRC denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, ricadenti nel territorio di Ravenna, anche a salvaguardia dei ceppi di fauna selvatica autoriproducentesi ed oggetto di interventi di salvaguardia e dei risultati con essi conseguiti;
- all'istituzione della zona di ripopolamento e cattura (ZRC) denominata “Verucchio”, ricadente nel territorio di Rimini, in quanto risulta avere una vocazione medio - alta relativamente alle principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre, fagiano e pernice). È inoltre adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, e il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:
- demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;
- prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la Città metropolitana di Bologna assicurino tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o il cui perimetro è stato modificato con il presente provvedimento;
Dato atto che il citato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, prevede che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;
Atteso che il punto 5, parte dispositiva, della suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016 stabilisce che il vincolo delle zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, proposte con detta deliberazione, abbia validità di anni cinque dalla data della loro istituzione fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;
Ritenuto opportuno determinare anche per la perimetrazione, della “Zona di ripopolamento e cattura (ZRC)” denominata “Fossatone” ricadente nel territorio di Bologna, adottata con atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 389/2016 sopra richiamato un'analoga scadenza, stabilendo che il vincolo di protezione di detta ZRC abbia validità di anni cinque a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017 fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova pianificazione faunistico venatoria regionale;
Ritenuto infine di rinviare a successivo atto l'istituzione degli ampliamenti riferiti alle ZRC “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara” anche in esito alle opposizioni che saranno presentate;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di provvedere alla modifica perimetrale e all'istituzione, a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017, delle “Oasi di protezione” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016 ed al provvedimento del Sindaco metropolitano di Bologna n. 389/2015, descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e precisamente:
a) istituzione della Zona di ripopolamento e cattura denominata “Fossatone” ricadente nel territorio della Città metropolitana di Bologna, di cui all'Allegato 1;
b) rinnovo delle Oasi di protezione denominate “Rontagnano”, “Savio” e “Tornano”, rinnovo delle zone di ripopolamento e cattura denominate “Buggiana”, Fiume Montone” e “Longiano”, e rinnovo con modifica perimetrale delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Cesena Nord” e “Mercato Saraceno”, tutte ricadenti nel territorio di Forlì-Cesena, di cui all'Allegato 2;
c) rinnovo delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “La Cavallina”, “La Spreta”, “Standiana”, “Taglio Corelli”, “Tamerici” e “Toranello”, tutte ricadenti nel territorio di Ravenna, di cui all'Allegato 3;
d) istituzione della zona di ripopolamento e cattura denominata “Verucchio”, ricadente nel territorio di Rimini, di cui all'Allegato 4;
3) di dare atto che i confini delle Oasi di protezione e delle ZRC di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
4) di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza;
5) di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dalla Città metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;
6) di dare atto che secondo quanto stabilito al punto 5, parte dispositiva, della deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016, il vincolo di protezione delle Zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini di cui al precedente punto 2), lettere b), c) e d) ha validità di anni cinque dalla data della loro istituzione fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;
7) di stabilire che il vincolo di protezione della Zona di ripopolamento e cattura denominata “Fossatone” ricadente nel territorio della Città metropolitana di Bologna di cui al precedente punto 2), lettera a), sia di cinque anni a far tempo dalla stagione venatoria 2016/2017, fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova pianificazione faunistico venatoria regionale;
8) di rinviare a successivo atto l'istituzione degli ampliamenti riferiti alle ZRC “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara” anche in esito alle opposizioni che saranno presentate;
9) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.