n.342 del 08.10.2020 (Parte Seconda)

COVID-19. Riconoscimento del maggiore impegno del personale non dipendente del SSR addetto a trasporto sanitario dal 21/02 al 30/04, periodo di picco pandemico

IL PRESIDENTE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”; 

- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”; 

- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;

Richiamati: 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 659 del 1 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 22 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 666 del 22 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 667 del 22 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività da porre in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 05 marzo 2020 ed abrogato, ad eccezione dell’articolo 3 comma 6 e dell’articolo 4, dall’art. 5 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; 

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020 n. 27; 

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22 maggio 2020; 

- il D.L. 10 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”;

- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.P.C.M. del 18 maggio 2020, recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.».”;

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20°04814)”;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (G.U. – Serie Generale n. 190 del 30 luglio 2020), con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza nazionale originariamente stabilito sino al 31 luglio 2020;

- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112).” 

Richiamati altresì:

- il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020, con il quale, le Aziende sanitarie e IRCCS regionali, sono stati individuati quali Strutture operative del Soggetto attuatore nel far fronte all’emergenza da epidemiologica COVID-19;

- il Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, con il quale si è programmato l’impiego delle liberalità in denaro raccolte per il contrasto dell’emergenza da COVID-19 e disponibili al 29 aprile 2020;

- la Delibera di Giunta regionale n. 326 dell’8 aprile 2020 “Riconoscimento del maggior impegno correlato all’emergenza epidemiologica COVID-19 del personale del Servizio sanitario regionale”; 

Richiamate, infine: 

- la Delibera di Giunta regionale n. 44 del 26 gennaio 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso /trasporto infermi”;

- la procedura di selezione del Dipartimento di protezione civile per il reclutamento del numero massimo di 500 infermieri (dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie anche non accreditate e operatori liberi professionisti) per la costituzione di un’Unità tecnico-infermieristica che ha previsto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio di solidarietà forfetario, che non concorre al reddito; 

- la procedura di selezione del Dipartimento di protezione civile per il reclutamento del numero massimo di 1500 operatori socio-sanitari (operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie anche non accreditate e operatori liberi professionisti) per la costituzione di un’Unità socio sanitarie regionali, che ha previsto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio forfettario, definito “premio di solidarietà forfettario”, per ciascuna giornata di lavoro prestata;

Preso atto: 

- dell’imponente incremento dei fabbisogni di trasporto sanitario in emergenza e urgenza, ma anche di trasporto secondario (per dimissioni protette di pazienti Covid-19 che non hanno necessitato di ospedalizzazione o per trasferimenti intraospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19), nel periodo che va dal 21 febbraio al 30 aprile, periodo di alto picco pandemico da Coronavirus;

- del conseguente importante incremento di richieste di prestazioni di trasporto sanitario, sia in emergenza e urgenza che di tipo secondario, nel periodo sopra citato, attivate dalle centrali regionali 118 e dalle centrali operative aziendali;

Considerato meritevole e di grande valore sociale, ai fini del contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, il lavoro profuso per gli anzidetti servizi di trasporto sanitario, concorrendo, di fatto, al tempestivo adeguamento della capacità di risposta nella riorganizzazione dei trasporti sanitari in ambito ospedaliero e territoriale durante la fase di picco pandemico;

Ritenendo, perciò, anche alla luce di quanto disposto dalla Giunta regionale per il personale del Servizio sanitario regionale, equo ed obiettivo valorizzare il lavoro del personale non afferente alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale impegnato nei citati servizi di trasporto sanitario attraverso l’utilizzo delle somme raccolte a titolo di liberalità nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus”, prive di vincolo di destinazione da parte del donante; 

Valutata la necessità di prefigurare specifici criteri per l’individuazione del personale meritevole di tale riconoscimento, quali: 

a) periodo di riferimento, 21 febbraio – 30 aprile, periodo di alto picco pandemico;

b) contratto di lavoro - subordinato, atipico, o di lavoro autonomo - attivo nel periodo sopra citato;

c) prestazione lavorativa, nel periodo sopra citato, eseguita a bordo di ambulanza e/o automedica, per il trasporto sanitario - in emergenza e urgenza e secondario - attivato dalle centrali regionali 118 e/o dalle centrali operative aziendali;

d) prestazione lavorativa, nel periodo sopra citato, in qualità di autista, soccorritore, autista soccorritore, infermiere, in maniera non saltuaria (modalità da circoscriversi alle specifiche caratteristiche organizzative territoriali), ovvero prestazione lavorativa in qualità di coordinatore dei servizi di cui trattasi; 

Ritenuto che tale riconoscimento debba configurarsi in una premialità economica - da quantificarsi nel suo insieme prendendo a riferimento la misura di euro 600,00 lordi per il numero di interessati – pari ad un impiego complessivo di liberalità in denaro, tenuto conto dei dati emersi dalla corrispondenza intercorsa tra le Aziende sanitarie destinatarie delle prestazioni di trasporto sanitario di cui trattasi ed il Servizio Assistenza Ospedaliera della Direzione generale Cura della Persona, salute e welfare, non superiore ad euro 708.000,00 (Allegato 1 - “Prospetto di ripartizione”) e che tale riconoscimento non possa, in alcun modo, essere trattenuto nelle disponibilità degli enti afferenti per essere utilizzato, anche solo in parte, per coprire eventuali spese amministrative o generali degli stessi; 

Ritenuto, altresì, nella loro qualità di Strutture operative del Soggetto attuatore, ai sensi del richiamato decreto n. 42/2020, che le Aziende sanitarie debbano assicurare il riparto dei fondi nei termini di cui al “Prospetto di ripartizione” (Allegato A); 

Considerato: 

- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20; 

- che, per effetto del Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, sulla detta contabilità speciale n. 6185 sono state trasferite le somme che giacevano al 29 aprile 2020, a titolo di erogazioni liberali raccolte nell’ambito dell’emergenza, sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.a. -codice IBAN IT69G0200802435000104428964- e intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, per un saldo pari ad euro 10.700.592,24;

- che, per gli effetti del citato Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, sulla detta contabilità speciale n. 6185 sono state trasferite le ulteriori somme giacenti, al 27 luglio 2020, a titolo di erogazioni liberali raccolte nell’ambito dell’emergenza, sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.a. -codice IBAN IT69G0200802435000104428964- e intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, per un importo pari ad euro 1.315.918,27;

- che sulla contabilità speciale n. 6185 sono pertanto disponibili le risorse da utilizzarsi per le finalità di cui al presente decreto, nella misura massima pari ad euro 708.000,00; 

- che il suddetto importo è da trasferirsi alle Aziende sanitarie interessate, in un’unica soluzione, con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Valutato necessario stabilire che: 

- il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna predisponga gli atti di liquidazione delle somme assegnate con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2 - “Disciplinare di rendicontazione”); 

- l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Aziende sanitarie;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:    

1. di assegnare alle Aziende Sanitarie, per la finalità e le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate somma massima complessiva di euro 708.000,00; 

2. di stabilire che la somma assegnata al punto 1. verrà ripartita nei termini massimi di cui al “Prospetto di ripartizione” (Allegato 1) e sarà trasferita con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2), che, esplicitamente approvato, deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di stabilire che il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare provveda alla predisposizione dei relativi atti di liquidazione direttamente sulla Contabilità Speciale n. 6185, a fronte dell’invio della documentazione prescritta dall’allegato Disciplinare da parte delle Aziende sanitarie assegnatarie; 

4. di stabilire che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Aziende sanitarie assegnatarie;

5. di trasmettere il presente atto: 

  • alle Aziende sanitarie;
  • al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

6. di pubblicare il presente atto: 

  • nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  • sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale
n. 83/2020.

Il Presidente

Stefano Bonaccini 

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