n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)

Individuazione in via provvisoria dell'Area di Tutela Biologica (A.T.B.) "Porto Canale di Porto Garibaldi e Foce Canale Logonovo". Ricognizione delle Zone di Tutela Biologica (Z.T.B.) e delle Aree di Tutela Biologica (A.T.B.) presenti nelle acque antistanti le coste dell'Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, così come modificata da ultimo con la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", ed in particolare:

- l’art. 1 “Finalità e principi generali” che prevede:

  • al comma 3, che “l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche”
  • al comma 4, che “l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche”;

- l'art. 2 “Funzioni della Regione”, che prevede:

  • al comma 1, che per le finalità di cui all’art. 1 spettano alla Regioni, tra l’altro, le funzioni di cui previste alla lett. c), "autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996", alla lett. d), "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" ed alla lett. d bis), " controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";

- l'art. 3 “Funzioni dei Comuni”, che prevede:

  • al comma 1, che la Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d);

- l'art. 7-bis “Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica”, che prevede:

  • al comma 1, che la Regione, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica;
  • al 2 comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2360 del 22 novembre 2019 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/5/2002 n. 9", in particolare, l’art. 3 del Capo I che, tra l’altro, prevede che l’azione amministrativa della Regione Emilia-Romagna, in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, debba perseguire le seguenti finalità:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;

d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d’aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;

e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano;

f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;

g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;

h) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere;

i) attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la tutela delle forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle fasi di maggiore vulnerabilità nonché l’individuazione delle aree di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta e di sverno da destinare a zone di tutela;

Richiamato inoltre, l’art. 4 del Capo II della citata D.G.R. 2360/2019 nel quale è previsto che Il Servizio “Attività faunistico-
venatorie e pesca” eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

- l’adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:

a) alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;

b) alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l’incremento delle risorse alieutiche;

- l’adozione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:

a) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l’incremento delle risorse alieutiche e l’esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;

b) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;

Richiamato infine, il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Preso atto che attualmente sono già state individuate e delimitate in ambito regionale, n. 12 zone o aree di tutela biologica antistanti le coste emiliano-romagnole, che danno vita ad un complesso sistema di tutela marina regionale, come di seguito elencato:

- Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto disposto dall’art.98 del D.P.R. n. 1639 del 2/10/1968, ed in particolare:

a) Zona di tutela biologica “Paguro” IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro, istituita con Decreto MiPAAF del 21/7/1995 e ss.mm.;

b) Zona di tutela biologica “Fuori Ravenna” istituita con Decreto MiPAAF del 16/3/2004 ss.mm.;

- Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:

A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:

  1. A.T.B. c.d. “Bevano” individuata, nell’ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;
  2. A.T.B. c.d. “Fuori Riccione - Misano Adriatico”,individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 8/6/2007;

B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp., poste all’interno o prospicienti la Sacca di Goro, individuate con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/7/2010 in sostituzione della determinazione n. 17358 del 4/12/2006:

  1. A.T.B. c.d. “Bassunsin sotto o Scanno sotto”;
  2. A.T.B. c.d. “Bassunsin sopra o Scanno sopra”;
  3. A.T.B. c.d. “Spiaggina”;
  4. A.T.B. c.d. “Gavon della Valazza”;
  5. A.T.B. c.d. “Goara”;
  6. A.T.B. c.d. “Pianasso”;

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp e Chamelea gallina, Zone demaniali marine antistanti la costa di Lido di Volano e Lido delle Nazioni:

  1. A.T.B. c.d. “Volano-Bocaura” individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/5/2012;
  2. A.T.B. c.d. “Nazioni”, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/9/2013;

Preso atto della Relazione tecnica "Considerazioni riguardo alla nursery all’interno dell’area del Porto Canale di Porto Garibaldi” del 6/7/2020 e della Relazione tecnica “Considerazioni riguardo alla nursery all’interno dell’area terminale del Canale Logonovo del Lido degli Estensi di Comacchio” del 12/7/2020 redatte entrambe dal biologo dott. Gianluca Bonazza iscritto al n. 051294 dell’Ordine Nazionale dei Biologi e pervenute tramite pec in data 29/7/2020 (Prot. 29/07/2020.0527715 e Prot. 29/07/2020.0528525);

Considerato che nelle Relazioni sopra citate sono esposti gli esiti dei campionamenti e delle analisi effettuati nelle acque del Porto Canale di Porto Garibaldi e del tratto terminale del Canale Logonovo del Lido degli Estensi di Comacchio da cui sembra emergere che in tali aree siano presenti popolamenti selvatici di vongole veraci quantitativamente sfruttabili e che pertanto l’area presenta le caratteristiche tipiche di “nursery” pertanto particolarmente adatte alla riproduzione e crescita spontanea dei molluschi bivalvi, in particolare delle specie Tapes spp.;

Considerato che:

- nel sistema di allevamento di Tapes spp, il reclutamento del novellame di origine locale rappresenta fondamentale per il processo produttivo;

- il novellame di Tapes spp e di Chamelea gallina si riproduce e si insedia in particolari siti, le c.d. “aree nursery”, nei quali, a seguito di interventi controllati di bonifica dei fondali e di prelievi programmati del prodotto in eccesso, è possibile incrementarne la disponibilità a favore di tutte le imprese titolari di allevamenti nell’area o nel caso della Chamelea gallina delle imprese facenti parte del Consorzio Gestione Molluschi o comunque autorizzate alla pesca con draga idraulica dei molluschi di specie diverse dalla Tapes spp;

- l’individuazione di tali aree quali Aree di Tutela Biologica, in applicazione dell’art. 2 lett. d) della L.R. 9/2012, appare lo strumento più idoneo al fine di mantenere condizioni ottimali allo sviluppo della specie, la loro tutela e gestione pianificata quali “schiuditoi” controllati in ambiente naturale, per il reperimento di novellame da trasferire negli allevamenti;

Considerato, altresì, che le continue crisi anossiche che interessato numerosi allevamenti, con gravissime conseguenze economiche sulle produzioni, rendono ancor più sentita l’esigenza di individuare ulteriori aree adatte alla riproduzione, all’insediamento ed allo sviluppo delle larve di Tapes spp., finalizzate al ripopolamento degli allevamenti;

Tenuto conto che le aree individuate sono delimitate all’interno delle rette congiungenti i punti di vertice più esterni, individuati dalle coordinate geografiche riportate nell’allegato 1), parte sostanziale ed integrante al presente atto, e rappresentate nella cartografia di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il Nulla Osta del Parco del Delta del Po, acquisito agli atti dello Servizio con protocollo n. 0646700 del 8/10/2020;

- il parere dell’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Garibaldi, acquisito agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n. 0628832 del 30/9/2020, nel quale viene precisato quanto segue:

- “l’istituenda ATB non dovrà creare limitazioni alla tipologia di unità che possono transitare in sicurezza nel canale, né agli interventi necessari per garantire la funzionalità del porto;

- si suggerisce l’istituzione dell’ATB in questione in via sperimentale per un periodo di tempo ridotto in previsione delle difficoltà di coesistenza dei vari interessi contrastanti sull’area in questione”;

Considerato, inoltre, che la proposta di individuazione della “A.T.B. Porto Canale di Porto Garibaldi”, è stata illustrata alle associazioni cooperative, imprenditoriali del settore, e che è stata approvata dalla “Consulta Ittica Regionale” nel corso della riunione in modalità streaming dell’8 ottobre 2020;

Ritenuto quindi opportuno procedere con il presente provvedimento:

c) all’individuazione di un’ulteriore "Area di Tutela Biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp.", a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 9/02, individuata nel tratto finale del Porto Canale di Porto Garibaldi e nella foce del Canale Logonovo, in via provvisoria, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) alla ricognizione di tutte le Aree di Tutela Biologica individuate nelle acque antistanti le coste della Regione Emilia-Romagna che danno vita ad un complesso sistema di tutela marina, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, infine, opportuno rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo dell’“A.T.B. Porto Canale di Porto Garibaldi”, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta dei quantitativi giudicati biologicamente in eccesso di macroalghe, di prodotto adulto e di novellame, a successivi atti, da adottarsi a seguito di comprovate esigenze scientifiche di intervento e sentite la Capitaneria di porto competente, l’ente competente per la gestione delle aree SIC/ZPS, rientranti nella zona individuata, e le associazioni cooperative, imprenditoriali e sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. Di individuare, in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quale ulteriore "Aree di Tutela Biologica” per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp., le aree marine di demanio marittimo corrispondenti al tratto finale del “Porto Canale di Porto Garibaldi e foce del Canale Logonovo”, delimitate all’interno delle rette congiungenti i punti di vertice più esterni, individuati dalle coordinate geografiche riportate nell’allegato 1), parte sostanziale ed integrante al presente atto, e rappresentate nella cartografia di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di stabilire che l’individuazione dell’A.T.B. del Porto Canale di Porto Garibaldi e della foce del Canale Logonovo è in via provvisoria e al termine della sperimentazione biennale, alla luce dei risultati ottenuti sarà possibile procedere alla definitiva classificazione quale Area di Tutela Biologica;

4. Di procedere ad una ricognizione delle Zone e delle Aree di Tutela Biologica presenti nelle acque antistanti le coste dell’Emilia-Romagna così come individuate negli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto e come di seguito indicato:

- Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto disposto dall’art.98 del D.P.R. n. 1639 del 2/10/1968, ed in particolare:

a) Zona di tutela biologica “Paguro” IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro, istituita con Decreto MiPAAF del 21/7/1995 e ss.mm.;

b) Zona di tutela biologica “Fuori Ravenna” istituita con Decreto MiPAAF del 16/3/2004 ss.mm.;

- Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:

A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:

1) A.T.B. c.d. “Bevano” individuata nell’ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;

2) A.T.B. c.d. “Fuori Riccione - Misano Adriatico” individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 8/6/2007;

B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp., poste all’interno o prospicienti la Sacca di Goro, individuate con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/7/2010:

  1. A.T.B. c.d. “Bassunsin sotto o Scanno sotto”;
  2. A.T.B. c.d. “Bassunsin sopra o Scanno sopra”;
  3. A.T.B. c.d. “Spiaggina”;
  4. A.T.B. c.d. “Gavon della Valazza”;
  5. A.T.B. c.d. “Goara”;
  6. A.T.B. c.d. “Pianasso”;

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp e Chamelea gallina, Zone demaniali marine antistanti la costa di lido di volano e lido delle nazioni:

1) A.T.B. c.d. “Volano-Bocaura” individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/5/2012;

2) A.T.B. c.d. “Nazioni”, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/9/2013;

5. Di escludere che su tali aree la Regione Emilia-Romagna possa rilasciate concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate o per ogni altra attività che possa mettere comunque a rischio l’equilibrio ambientale ed ecologico di riproduzione, insediamento e sviluppo delle forme giovanili di Tapes spp.e Chamelea gallina, salvo diversa valutazione e decisione della Regione Emilia-Romagna;

6. Di vietare l'ormeggio, l'ancoraggio, la navigazione nonché la pesca o la raccolta di organismi alieutici in tali aree, salvo atto specifico rilasciato dal Servizio regionale competente;

7. Di stabilire che il divieto alla navigazione non è applicabile all’A.T.B. “Porto Canale di Porto Garibaldi”;

8. Di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la raccolta per il trasferimento in impianti di molluschicoltura o la pesca di molluschi, in tale area, debba essere autorizzata dal competente Servizio regionale, ed in particolare la raccolta del novellame debba essere autorizzata a norma di quanto previsto dal art.2 lettera c) della L.R. 9/2002;

9. Di rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo di tali aree, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta dei quantitativi giudicati biologicamente in eccesso di macroalghe, di prodotto adulto e di novellame di Tapes spp o Chamelea gallina, a successivi atti, da adottarsi, a seguito di una relazione tecnico scientifica predisposta da un istituto iscritto all’Anagrafe nazionale della ricerca e a seguito della consultazione congiunta, da parte della Regione, delle imprese di acquacoltura interessate al prelievo;

10. Di prescrivere che i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;

11. Di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento ed in particolare;

12. Di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l’annotazione nelle carte nautiche;

13. Di stabilire che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo per ragioni di ordine pubblico e per evitare il depauperamento dell’area per attività di pesca incontrollata;

14. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

15. Di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.), dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Elio Manduca

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