n.171 del 09.06.2016 (Parte Seconda)

Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 560/2015, (UE) n. 561/2015 - Approvazione disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visti altresì:

  • il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica dello stesso Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo I, Capo III, Sezione IV bis in materia di “Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo”;
  • il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;
  • il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, nella Parte II, Titolo I, Capo III, istituisce un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli contenente norme sulla gestione e il controllo di tale sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visti:

  • il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”;
  • la circolare AGEA n. 49 del 1 febbraio 2016 relativa alle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. - Istituzione del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le “Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo”;

Rilevato che la richiamata deliberazione assembleare n. 192/2008, al punto 1) lettera c) del dispositivo, demanda alla Giunta regionale l’approvazione di atti relativi ad ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 396 del 8 aprile 2013 recante “Revisione della disciplina dei procedimenti del settore vitivinicolo e introduzione del silenzio assenso in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2011”;
  • n. 1579 del 13 ottobre 2014 contenente ulteriori disposizioni attuative della deliberazione n. 396/2013;
  • n. 297 del 23 marzo 2015 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013 e decreto Mipaaf n. 1213/2015. Adeguamento delle disposizioni della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 470/2014”;

Preso atto che con la deliberazione n. 396/2013 sono stati:

  • disciplinati i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione delle istanze tramite i CAA ed i relativi adempimenti istruttori ed è stata effettuata la mappatura delle fasi gestionali dei diversi procedimenti, sia nell'ipotesi in cui siano gestiti attraverso i CAA sia nell'ipotesi che l'intero procedimento sia trattato dall'Amministrazione competente;
  • ridefiniti l'assetto, l'iter, le modalità gestionali ed i termini dei procedimenti trattati, nonché i controlli relativi al potenziale viticolo, modificando quanto già previsto nella deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 192/2008;

Considerata la necessità di adeguare le previsioni della delibera di Giunta regionale n. 396/2013, nonché della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 per le parti non superate dalla deliberazione n. 396/2013, alle vigenti normative comunitarie e statali, al fine di rendere la specifica disciplina compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazioni di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto pertanto:

  • di approvare le disposizioni regionali per la gestione delle autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  • di ridefinire i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza e i termini del procedimento, come formulato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  • di disciplinare la mappatura delle fasi gestionali dei procedimenti individuati nell'allegato 2, sia nell’ipotesi in cui i procedimenti siano gestiti attraverso i CAA, sia nell’ipotesi in cui l’intero procedimento sia trattato dall’amministrazione competente, come indicato nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto inoltre che alla definizione, per ciascun procedimento, delle ulteriori modalità operative a cui i CAA dovranno attenersi nell’esecuzione delle attività istruttorie e la documentazione che dovrà essere allegata alle istanze e alle comunicazioni, provvederà il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera con successivi atti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 16 maggio 2016 recante “Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008. Approvazione disposizioni applicative della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016/2017”;

Atteso che al punto 11 “Tipologie del sostegno” dell’allegato parte integrante della deliberazione n. 705/2016 sopra citata, stante la conclusione del regime transitorio dei diritti di reimpianto, è necessario sostituire i seguenti paragrafi:

“La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

a) compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010;

b) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto.

In ogni caso fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.”

con le seguenti disposizioni:

“La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) assume la forma della compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.”

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

Viste infine:

  • la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale:
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016, la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell’art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di approvare le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli nella formulazione contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di ridefinire i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza e i termini del procedimento, come indicato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di disciplinare la mappatura delle fasi gestionali dei procedimenti individuati nell'allegato 2, sia nell’ipotesi in cui i procedimenti siano gestiti attraverso i CAA, sia nell’ipotesi in cui l’intero procedimento sia trattato dall’amministrazione competente, come indicato nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
  4. di dare atto che a seguito dell'approvazione delle presenti disposizioni risulta superata la disciplina contenuta nella deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 192/2008, ad eccezione dei punti da 21 a 24 dell'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
  5. di dare atto, altresì, che la disciplina contenuta negli allegati A, B e C della deliberazione di Giunta regionale n. 396/2013 è sostituita dalle presenti disposizioni;
  6. di stabilire inoltre che alla definizione, per ciascun procedimento, delle ulteriori modalità operative a cui i CAA dovranno attenersi nell’esecuzione delle attività istruttorie, e la documentazione che dovrà essere allegata alle istanze e alle comunicazioni, si provvederà con successivi atti del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;
  7. di disporre che al punto 11 “Tipologie del sostegno” dell’allegato parte integrante, della deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 16 maggio 2016 recante “Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008. Approvazione disposizioni applicativa della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016/2017” i seguenti paragrafi:

“La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

a) compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010;

b) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto.

In ogni caso fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.”

siano sostituiti con le seguenti disposizioni:

“La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) assume la forma della compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.”

8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina