n.255 del 07.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. d) e 26 octies della LR 17/2005 e ss.mm. modifica alla DGR n. 1472/2013 e ss.mm.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimenti/reinserimenti finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, sottoscritto il 22 gennaio 2015;
  • la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro” e ss.mm.;
  • la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” che modifica la citata legge regionale 17/2205 e ss.mm. introducendo, all’art. 25, comma 1, il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale”;

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 1256 del 9 settembre 2013 e ss.mm., avente ad oggetto “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7”;
  • n. 1472 del 21 ottobre 2013 e ss.mm., avente ad oggetto “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”;
  • n. 379 del 24 marzo 2014 avente ad oggetto “Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle "Linee-guida in materia di tirocini", con cui si stabilisce che in via sperimentale venga riconosciuta, in favore di fasce di utenza dei Servizi sociali e sociosanitari o dei Servizi per l’Impiego caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, ma non riconducibili a quelli di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), quale misura di agevolazione e di sostegno, la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito sociosanitario o in materia di Servizi per l’Impiego, nonché per altri soggetti pubblici o privati, di erogare contributi per l’erogazione dell’indennità di partecipazione;
  • n. 305 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto “Approvazione ulteriore periodo di sperimentazione delle "Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle "Linee-guida in materia di tirocini" di cui alla DGR n. 379/2014”, con cui i stabilisce che la sperimentazione di cui alla sopracitata deliberazione n. 379/2014 venga prolungata fino al 31/12/2015;

Dato atto che la sopracitata L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm. come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 30 luglio 2015, n. 14:

  • all’art 24, comma 2, stabilisce che i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro che ospita il tirocinante e sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante e che la Giunta individu a i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento;
  • all’art. 26 quater, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale può “prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità";
  • all’art. 26 octies al comma 4 demanda alla Giunta regionale la definizione del modello di progetto formativo personalizzato che deve essere allegato alla convenzione dei tirocini di cui sopra;

Dato altresì atto che l’art. 32 della L.R. n. 14/2015 stabilisce la data del 1 ottobre 2015 per la propria entrata in vigore;

Preso atto inoltre che le Linee-Guida di cui al sopracitato Accordo al paragrafo 3. “Modalità di attivazione” definiscono i contenuti del progetto personalizzato dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale;

Rilevata la necessità, nelle more dell’entrata in vigore della sopracitata L.R. n.14/2015, di rendere immediatamente disponibile ai soggetti promotori la strumentazione necessaria per la promozione dei tirocini di cui all’art. 25, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 17/2005 ss.mm al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. d) e 26 octies della L.R. n. 17/2005 ss.mm., come da ultimo modificata dalla più volte citata L.R. n. 14/2015, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il sopra richiamato art. 26 octies, comma 6, stabilisce che nei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) “l’indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato”;

Considerato altresì che con la deliberazione n. 1472/2013 e ss.mm., viene tra l’altro stabilito, nell’ambito delle “Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione”, che:

  • nel caso in cui il tirocinio a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dieci ore settimanali, l’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater può non essere corrisposta;
  • nel caso in cui il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dieci ma non più di venti ore settimanali, l’indennità di partecipazione è di almeno 200 Euro mensili;

Rilevata la necessità di ridefinire le fasce di svolgimento settimanale dei tirocini a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, e ss.mm., modificando il paragrafo “Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione” stabilendo che l’indennità di tirocinio:

  • può non essere corrisposta qualora il tirocinio a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dodici ore settimanali;
  • è di almeno 200 Euro mensili qualora il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dodici ma non più di venticinque ore settimanali;

Rilevata altresì l’opportunità di estendere le modalità di svolgimento del tirocinio come sopra indicate anche ai tirocini in favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, e ss.mm.;

Considerate altresì le finalità prevalentemente di inclusione sociale dell’esperienza in contesto lavorativo del tirocinio di cui all’art, 25, comma 1, lett. d), si ritiene necessario che il soggetto promotore dei suddetti tirocini metta a disposizione un tutore responsabile didattico/organizzativo professionalmente qualificato a svolgere la funzione di tutoring nei confronti di persone che, oltre ad essere disoccupate, si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità;

Ritenuto pertanto opportuno:

  • individuare i requisiti del tutore responsabile didattico-organizzativo, come specificati nel documento “Caratteristiche del Tutore Responsabile Didattico-Organizzativo”, allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, per la durata di dodici mesi a partire dall’attuazione di quanto stabilito all’art. 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14;
  • stabilire che la Regione si impegna a monitorare le caratteristiche dei Tutori Responsabili Didattico-Organizzativi nell’arco dei dodici mesi e a comunicare alle Parti Sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita l’esito del monitoraggio;

Considerato infine che i beneficiari delle misure di cui alla propria deliberazione n. 379/2014 coincidono con quelli dei tirocini di cui al più volte citato art, 25, comma 1, lett. d);

Ritenuto pertanto opportuno stabilire conclusa la fase di sperimentazione delle misure con essa introdotte;

Acquisito il parere positivo delle parti sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 11/09/2015;

Vista la L.R. n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
  • n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
  • n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
  • n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
  • n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
  • n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;
  • n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
  • n. 335/2015 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni Generali - Agenzie – Istituto”;
  • n. 905/2015 “Contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 2/2015”;
  • la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 8973 del 17/7/2015 “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. approvare, nelle more dell'entrata in vigore della L.R. 14/2015 citata in premessa, lo schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. d) e 26 octies della L.R. n. 17/2005 e ss.mm., quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di rendere immediatamente disponibile ai soggetti promotori la strumentazione necessaria per la promozione dei tirocini di cui all'art. 25, comma 1, let. d) della L.R. 17/2015 e ss.mm. al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa;

2. ridefinire le fasce di svolgimento settimanale dei tirocini a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, e ss.mm. per le quali può essere ridotta o non corrisposta l’indennità, modificando i due primi capoversi del paragrafo “Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione” delle “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L.R. n. 17/2005, come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013, n. 7”, allegato della propria deliberazione n. 1472/2013 e ss.mm. c
ome segue:

Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione.

Laddove il tirocinio a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dodici ore settimanali, l’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater può non essere corrisposta.

Laddove invece il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dodici ma non più di venticinque ore settimanali, l’indennità di partecipazione è di almeno 200 Euro mensili.”

3. stabilire che quanto disposto al punto precedente si applica anche ai tirocini in favore delle persone di cui all’art, 25, comma 1, lett. d);

4. approvare il documento “Caratteristiche Del Tutore Responsabile Didattico-Organizzativo” quale Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. stabilire che la Regione attuerà il monitoraggio delle caratteristiche dei Tutori Responsabili Didattico-Organizzativi nell’arco di dodici mesi a partire dall’attuazione di quanto stabilito all’art. 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 e comunicherà alle Parti Sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita l’esito del monitoraggio;

6. stabilire che la sperimentazione delle misure introdotte con la propria deliberazione n. 379/2014, prorogata con la propria deliberazione n. 305/2015, si conclude con l’entrata in vigore della L.R. n. 14/2015;

7. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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