n.291 del 08.10.2021 (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994, art. 22. Istituzione della zona di rifugio denominata Ghirardi nel territorio di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Visti, altresì, come modificati dalla L.R. n. 1/2016:

- l’art. 5 della citata L.R. n. 8/1994 “Piano faunistico venatorio regionale”, che dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguardi, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19 della L.R. n. 8/1994 “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce, oltre alle finalità di dette zone, anche:

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di che trattasi deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento, i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- l’art. 22 della L.R. n. 8/1994 “Zone di rifugio”, che dispone, nello specifico, quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare:

- il punto 1.4.2 – parte prima – che compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti, sia delle Oasi che delle Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC);

- il punto 1.6.1 – parte prima – che analizza l’impatto delle diverse specie di fauna selvatica sulle produzioni agricole, evidenziando aree critiche nelle quali il fenomeno risulta particolarmente rilevante, soprattutto a carico della specie cinghiale;

- il punto 3 - parte seconda - “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, che stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone, inoltre, i confini;

Dato atto che il sopracitato punto 3 sottolinea, in particolare, che, considerata la presenza degli ungulati e la conseguente necessità di provvedere al raggiungimento delle densità obiettivo al fine di mitigarne l’impatto sulle attività antropiche, è necessaria un’attenta valutazione in sede di istituzione/rinnovo delle diverse zone, in particolare per quanto attiene la loro distribuzione, dimensione e durata del vincolo;

Richiamata la propria deliberazione n. 1061 del 24 agosto 2020 con la quale:

- è stata proposta l’istituzione nel territorio di Parma di 12 Oasi di Protezione della Fauna e 98 Zone di Ripopolamento e Cattura, approvando la contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2020/2021, di altrettante Zone di Rifugio coincidenti con le Zone di protezione proposte, in attesa del completamento del procedimento amministrativo previsto per la definitiva istituzione;

- è stato confermato, per la stagione venatoria 2020/2021, il vincolo di protezione dell’ex Oasi dei Ghirardi in Zona di Rifugio denominata “I Ghirardi”, istituita con deliberazione n. 1436/2019 e successivamente convalidata con deliberazione n. 431/2020, in attesa del completamento dell’istruttoria complessiva per la nuova pianificazione;

Considerato che con propria deliberazione n. 730 del 17 maggio 2021 sono state definitivamente istituite le zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Parma a seguito del completamento dell’iter previsto all’art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, senza nulla prevedere relativamente al rifugio “Ghirardi”, ex Oasi di Protezione della Fauna, nel quale, come si evince dal Piano Faunistico Venatorio regionale oltre che dai dati riferiti alle ultime annualità disponibili presso il Servizio regionale competente, l’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole risulta essere particolarmente elevato;

Dato atto che l’ex Rifugio Ghirardi:

- è costituito dalle aree residue della superficie originale dell’Oasi dei Ghirardi non trasformate in Riserva Naturale Regionale, a sua volta istituita con deliberazione Assembleare n. 33 del 20 dicembre del 2010;

- circonda la Riserva omonima, fornendo confini più regolari e attestati su elementi naturali del territorio;

- che parte del territorio ricade nell’ambito del SIC “Boschi dei Ghirardi” IT4020026, per il quale le Misure Specifiche di Conservazione del sito dispongono il divieto di esercitare l’attività venatoria;

Dato atto altresì che in ambito locale è in corso una concertazione, promossa dai Comuni interessati, con i diversi portatori d’interesse per addivenire ad una revisione dei confini della Riserva “Ghirardi”;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more dell’approvazione dei nuovi confini della Riserva “Ghirardi”, istituire nuovamente la Zona di Rifugio, denominata “Ghirardi”, con validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2021/2022, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, infine, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2 della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tale zona, finalizzata anche alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, al fine di limitare l’impatto della fauna problematica sulle produzioni agricole;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di istituire, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 8/1994, la Zona di Rifugio della fauna selvatica ricadente nel territorio di Parma denominata “Ghirardi”, quale riportata nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more della ridefinizione dei confini dell’omonima Riserva Naturale;
  2. di stabilire che il vincolo di protezione della Zona di Rifugio di cui al punto 1 abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2021/2022;
  3. di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tale zona, finalizzata, tra l’altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo del cinghiale di cui all’art. 19, della Legge n. 157/1992 al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
  4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma lo svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all’istituzione della Zona di Rifugio di cui al precedente punto 1;
  5. di stabilire, inoltre, che, al termine della fase di notifica cui al precedente punto 4, il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;
  6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

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