n.194 del 27.12.2011 (Parte Prima)
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 24 " RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO"
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
Art. 3 - Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 4 - Organi dell’Ente di Gestione
Art. 5 - La Comunità del Parco
Art. 6 - Il Comitato Esecutivo
Art. 7 - Il Presidente
Art. 8 - Il Revisore dei conti
Art. 9 - La Consulta del Parco
Art. 10 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità
Art. 11 - Durata e compensi degli organi
Art. 12 - Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 13 - Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
Art. 14 - Direttore
Art. 15 - Personale dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 16 - Volontariato a favore del sistema delle aree protette
Art. 17 - Funzioni della Regione
Art. 18 - Osservatorio regionale per la biodiversità
Art. 19 - Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
Art. 20 - Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
TITOLO II - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Art. 21 - Istituzione
Art. 22 - Finalità
Art. 23 - Gestione e obiettivi
Art. 24 - Zonizzazione
Art. 25 - Norme di salvaguardia
Art. 26 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione
TITOLO III - MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)
Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
Art. 29 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
Art. 30 - Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
Art. 31 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
Art. 32 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio)
Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)
Art. 34 - Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
Art. 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 - Disposizioni transitorie
Art. 37 - Clausola valutativa
Art. 38 - Abrogazioni
Art. 39 - Disposizioni finanziarie
Art. 40 - Disposizioni finali
Art. 41 - Entrata in vigore e norme transitorie per l’efficacia
TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell’articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;
b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;
e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;
f) migliorare l’efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;
g) integrare l’azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell’ambiente marino e costiero;
h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.
Art. 2
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Per l’esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite “Macroaree per i Parchi e la Biodiversità” secondo la perimetrazione di cui all’allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.
3. Nell’ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.
Art. 3
Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell’allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:
a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
2. All’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all’articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all’interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
d) l’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
e) l’istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l’adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l’accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.
3. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.
4. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell’Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all’esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest’ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l’Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell’area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.
9. L’Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un’articolazione organizzativa su più sedi.
10. L’Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell’Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all’interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell’attuazione del procedimento di cui all’articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.
Art. 4
Organi dell’Ente di gestione
1. Sono Organi di governo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:
a) le Comunità del Parco;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
2. Sono organismi propositivi e consultivi dell’Ente di gestione:
a) le Consulte del Parco;
b) il Comitato per la promozione della Macroarea.
3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell’Ente.
Art. 5
La Comunità del Parco
1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l’area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.
2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.
3. Alla Comunità del Parco compete:
a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’articolo 6;
b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
d) proporre il Regolamento del Parco;
e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
g) promuovere l’attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma fra l’Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
h) promuovere accordi fra l’Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.
Art. 6
Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell’articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.
2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di associazione tra Comuni per la gestione della Rete natura 2000, delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico, la cui superficie protetta costituisca almeno l’otto per cento della superficie protetta della Macroarea, tali forme associative esprimono un rappresentante in seno al Comitato esecutivo.
3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell’Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell’Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.
4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:
a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
b) nominare al proprio interno il Presidente;
c) nominare il Revisore dei conti;
d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.
Art. 7
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull’esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l’atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.
Art. 8
Il Revisore dei conti
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 9
La Consulta del Parco
1. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l’accordo agro-ambientale ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l’attuazione dell’accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.
Art. 10
Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità
1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l’integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell’ambiente e della biodiversità l’Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l’Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.
Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all’articolo 4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell’organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell’articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 12
Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all’articolo 40, comma 6.
2. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell’attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l’eventuale compenso, rapportato all’attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.
4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell’Ente per l’espletamento delle proprie attività.
5. I funzionari incaricati provvedono all’individuazione della sede legale provvisoria dell’Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l’attivazione dell’Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell’articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6. La dotazione organica dell’Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell’Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l’ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell’approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell’opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.
7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell’Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell’espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l’incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.
8. La Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l’individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all’individuazione del rappresentante e fino all’emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell’ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.
9. La Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.
Art. 13
Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all’articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l’Autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
Art. 14
Direttore
1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell’Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l’incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell’Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.
Art. 15
Personale dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell’organico dell’Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.
2. A seguito del completamento del procedimento previsto all’articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l’anzianità di servizio, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. All’atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell’Ente di provenienza.
5. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l’erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l’espletamento dell’incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.
7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l’Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.
Art. 16
Volontariato a favore del sistema delle aree protette
1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. A tale scopo i suddetti enti, nell’ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):
a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;
b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all’informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all’allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all’attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull’attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull’adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l’omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.
Art. 18
Osservatorio regionale per la biodiversità
1. Presso la Regione è istituito l’Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell’Emilia-Romagna.
2. L’Osservatorio esprime parere:
a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete natura 2000 e le misure di conservazione;
e) sulle iniziative relative all’acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
j) sulla tutela della fauna minore;
k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L’Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall’Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell’Osservatorio può essere integrata, per l’espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell’Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell’Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.
Art. 19
Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
1. L’Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l’approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
c) le proposte per l’istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l’individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
e) l’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
i) la definizione dell’ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
Art. 20
Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sentito l’Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.
TITOLO II
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
Art. 21
Istituzione
1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall’unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell’allegato 2) alla presente legge e ricade nell’ambito territoriale dei seguenti Comuni:
a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.
Art. 22
Finalità
1. Costituiscono finalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell’area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell’ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.
Art. 23
Gestione e obiettivi
1. La gestione del Parco regionale è affidata all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;
c) l’adesione alla rete European Geoparks;
d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell’ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell’area protetta;
i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell’area protetta;
j) la predisposizione e l’attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Art. 24
Zonizzazione
1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:
a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;
c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.
Art. 25
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.
2. Nella Zona A di protezione integrale l’ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l’accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell’Ente di gestione.
3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell’Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia), ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d’uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:
a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell’Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d’uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
5. Nelle zone B e C sono vietate:
a) l’attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) la raccolta e l’asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l’introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
e) l’impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
f) il campeggio libero;
g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l’ampliamento di costruzioni esistenti.
6. Nelle more dell’approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Nel periodo compreso tra l’istituzione del Parco e l’entrata in vigore del regolamento di settore di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l’attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.
8. L’esercizio dell’attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.
9. In tutte le zone del Parco e nell’area contigua è vietato l’insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.
10. In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.
Art. 26
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l’ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:
a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l’istituzione di un “marchio di riconoscibilità” dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all’interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;
c) l’informazione e l’assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
d) l’adozione e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);
e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l’incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell’area protetta;
f) l’introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
g) l’introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l’alimentazione in ambito agricolo;
h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
i) il sostegno e l’incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;
j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell’area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;
k) la definizione dell’offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell’ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;
l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.
TITOLO III
MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 27
Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.”.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “alle Province” sono sostituite dalle seguenti “all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
3. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:
“b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell’attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;”.
4. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole: “delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve” sono sostituite dalle seguenti “degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
5. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 8” sono sostituite dalle seguenti “Osservatorio regionale per la biodiversità”.
6. L’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l’istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l’individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.”.
7. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo le parole “le stesse Province interessate” sono aggiunte le seguenti “acquisito anche il parere dell’Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree”.
8. All’articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “di cui all’art. 34” sono sostituite dalle seguenti “della Macroarea”.
9. Al comma 3 dell’articolo 36 e al comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” sono sostituite dalle seguenti “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”.
10. Dopo l’articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:
“Art. 40 bis
Albo degli amici del Parco/Riserva naturale
1. Presso ogni area protetta è costituito l’albo “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell’area protetta.
2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all’albo, autonomamente e affiancando il personale dell’area protetta.”.
11. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l’attribuzione della stessa all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.”.
12. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti “l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
13. Al comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “della Riserva” sono soppresse.
14. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
15. Il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“4. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d’interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.”.
16. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l’atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative.”.
17. Al comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva” sono sostituite dalle seguenti “dall’Ente di gestione attraverso l’atto istitutivo”.
18. Al comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Le Province” sono sostituite dalle seguenti “I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti”.
19. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest’ultimo presenta all’Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all’articolo 12; l’atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione.”.
20. Il comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
“3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l’approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti.”.
21. Al comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
22. Il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
“4. Il Comune interessato alla istituzione di un’area di riequilibrio ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita proposta all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.”.
23. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti “l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
24. Al comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “dalla Provincia” sono soppresse.
25. Al comma 6 dell’articolo 54 della legge regionale n.6 del 2005, le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico”.
26. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
“1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l’accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.”.
27. Il comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:
“2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.”.
28. Al comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali” sono sostituite dalle seguenti “di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette”.
29. Al comma 2, lettera e bis) dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la parola “mancata” sono inserite le parole “richiesta di”.
30. Al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e” sono sostituite dalle seguenti “agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione”.
Art. 28
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, e all’occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l’approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall’Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell’altro Ente.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all’occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell’altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all’occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un’Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato.”.
5. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall’intervento, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione.”.
6. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l’Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento.”.
7. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:
“3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato.”.
Art. 29
Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
1. Al primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, le parole “Consorzio del Parco regionale del delta del Po” sono sostituite dalle seguenti “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po”.
2. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, è aggiunto il seguente:
“Art. 14 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.
Art. 30
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco Storico di Monte Sole)
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, è aggiunto il seguente:
“Art. 11 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.
Art. 31
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.
Art. 32
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio)
1. L’articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.
Art. 33
Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)
1. Il comma 2, dell’articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, è sostituito dal seguente:
“2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.
2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dalla cartografia costituente l’Allegato 3 alla presente legge.
Art. 34
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n.10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole “Istituto nazionale per la fauna” sono sostituite dalle seguenti “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”.
2. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, è sostituito dal seguente:
“6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.”.
Art. 35
Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n.19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, è sostituito dal seguente:
“5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Disposizioni transitorie
1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l’anno 2012 nella misura di quello stanziato per l’anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
2. Sino alla data della cessazione dell’efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell’Ente gestore, allo scadere del quale l’autorità procedente può prescinderne.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all’articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell’accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 37
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull’attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell’articolo 1.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull’attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui all’articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all’articolo 13.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 38
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977;
b) gli articoli 5 e 6, l’articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10, 11, l’articolo 13 comma 1 e l’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988;
c) l’articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l’articolo 6 comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19 del 1989;
d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del 1995;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
f) l’articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l’articolo 10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
g) l’articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
h) l’articolo 3 commi 2 e 6 e l’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
i) l’articolo 3 comma 4, l’articolo 8, l’articolo 13 comma 4, gli articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l’articolo 32 commi 2 e 5, l’articolo 34, l’articolo 40 comma 3, l’articolo 49 comma 2, l’articolo 51 comma 6, l’articolo 54 comma 5, l’articolo 55 commi 3, 4 e 5, l’articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
j) l’articolo 16, l’articolo 46 commi 5 e 6, l’articolo 47, l’articolo 50 comma 2, l’articolo 53 commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005;
k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l’articolo 8 commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2005;
l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.
Art. 39
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Disposizioni finali
1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l’Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l’avvio di un percorso partecipato per l’individuazione di una proposta volta all’istituzione del Parco fluviale del Secchia.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.
3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai “Consorzi di gestione dei Parchi” ovvero agli “Enti di gestione dei Parchi” si intende riferito agli “Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. Le funzioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell’approvazione da parte della Regione dell’atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all’espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell’atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all’entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all’Amministrazione regionale.
Art. 41
Entrata in vigore e norme transitorie per l’efficacia
1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
b) articoli da 29 a 35;
c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).
3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell’articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:
a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
b) articolo 28;
c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell’articolo 40, comma 6.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2011 VASCO ERRANI