n.278 del 23.10.2026 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi 23/10-06/11/2023 (OCDPC n. 1070/2024); 20-29/06/2024 (OCDPC n. 1095/2024) - disposizioni operative per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche (c.d. 2° fase), ex OCDPC n. 1219/2026, a soggetti privati e attività produttive

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018, “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 112/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

- la L.R. n. 1/2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e s.m.i., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

PREMESSO che:

- negli anni 2023 e 2024, eccezionali eventi meteorologici (precipitazioni piovose e venti di burrasca) hanno provocato ingenti danni, anche al patrimonio immobiliare e mobiliare ad uso abitativo e produttivo, per i quali nell’ambito territoriale di alcune province della regione è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza nazionale con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri (DCM), in attuazione delle quali sono state adottate, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2, le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), come di seguito:

- eventi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 riguardanti il territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (stato di emergenza dichiarato con DCM del 16 gennaio 2024, in G.U. n. 24 del 30.01.2024, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 9 dicembre 2024, in G.U. n. 16 del 21.01.2025) - OCDPC n. 1070 del 12.02.2024;

- eventi dal 20 al 29 giugno 2024 riguardanti il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (stato di emergenza dichiarato con DCM del 7 agosto 2024, in G.U. n. 202 del 29.08.2024, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 14 luglio 2025, in G.U. n. 172 del 26.07.2025) - OCDPC n. 1095 del 13.08.2024;

- in attuazione delle richiamate ordinanze, con le quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato alle emergenze, sono state adottate le Direttive disciplinanti il riconoscimento di contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno in favore di privati (nel limite di € 5.000) ed attività produttive (nel limite di € 20.000) per i danni subiti in conseguenza degli eventi in rassegna, approvate con i seguenti atti:

- Decreto commissariale n. 52/2024 per gli eventi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023;

- Decreto commissariale n. 116/2024 per gli eventi del 20-29 giugno 2024;

con cui le Amministrazioni Comunali interessate, anche tramite loro Unioni, sono state individuate quali organismi istruttori;

- successivamente allo scadere dello stato d’emergenza, la Regione Emilia-Romagna è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi in parola e che il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi connessi è stato individuato nel Presidente:

- con OCDPC n. 1178 del 23 gennaio 2026, per gli eventi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 (OCDPC n. 1070/2024);

- con OCDPC 1212 del 17 settembre 2026, per gli eventi del 20-29 giugno 2024 (OCDPC n. 1095/2024);

- tramite le apposite contabilità speciali, sono state trasferite agli Organismi Istruttori le prime misure di immediato sostegno (c.d. prima fase) con i seguenti atti:

- D.P.G.R. n. 16/2026 per gli eventi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023;

- D.P.C.D. n. 92/2026 per gli eventi del 20-29 giugno 2024;

RILEVATO che:

- le domande da parte dei soggetti danneggiati potevano essere presentate per le prime misure di immediato sostegno, con facoltà di esporre anche danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 ed € 20.000,00, fermi restando tali massimali per le prime misure economiche;

- non tutti i soggetti danneggiati hanno presentato la domanda di contributo per le prime misure economiche, pur avendo eseguito la ricognizione dei danni di importo anche superiore ai suddetti massimali;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato, da ultimo, dall’art. 17 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2026, n. 59, ha autorizzato la spesa di € 92 milioni nell’anno 2023, di € 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di € 100 milioni per l’anno 2027 e di € 50 milioni per l’anno 2028, per le ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, con riferimento agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;

ATTESO che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, ha trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile gli esiti della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, per i due eventi calamitosi succitati, con:

- Nota Prot. PG 1128248 del 07.10.2024 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 1070/2024;

- Nota Prot. PG. 1322757 del 03.12.2024 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 1095/2024;

PRESO ATTO, altresì, dell’adozione dell’OCDPC n. 1219 del 18.09.2026 (in G.U. n. 225 del 28.09.2026) recante “Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59”;

RITENUTO di dover applicare, in riferimento agli eventi calamitosi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 (OCDPC n. 1070/2024) e del 20-29 giugno 2024 (OCDPC n. 1095/2024), le disposizioni di cui agli Allegati B e C all’OCDPC n. 1219/2026, con le precisazioni riportate nel dispositivo del presente atto, che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo per i seguenti danni esclusi dall’ambito applicativo delle direttive approvate per le OCDPC n. 1070/2024 e n. 1095/2024:

- alle abitazioni diverse da quelle principali;

- agli Enti del Terzo Settore (ETS);

- relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile;

RITENUTO di dover stabilire che le imprese - singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi in rassegna unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi ed ottimizzando le informazioni già fornite in fase di ricognizione, l’articolo 1 della citata ordinanza stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento nazionale della Protezione Civile alla data del 31 dicembre 2025, nel rispetto dell’ammontare complessivo di detti fabbisogni e, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati già adottati se previamente condivisi con il medesimo Dipartimento (nel caso di specie, D.P.C.D. n. 52/2024 e n. 116/2024);

RITENUTO di dover approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per le attività produttive, come stabilito dall’OCDPC n. 1219/2026, nonché di apportare i necessari adattamenti alla modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per i soggetti privati in allegato alla medesima ordinanza;

RITENUTO, altresì, necessario avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

EVIDENZIATO che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le attività produttive, il regime applicabile sarà il Regolamento (UE) c.d. “di esenzione generale” n. 2014/651 e s.m.i. o, in alternativa, il Regolamento (UE) c.d. “de minimis” n. 2023/2831 e s.m.i. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2024;

OSSERVATO che l’intera procedura amministrativa delineata dal combinato disposto della Legge n. 234/2021 e dell’OCDPC n. 1219/2026, finalizzata al riconoscimento dei contributi in favore dei privati e delle attività produttive, tenuti a presentare formale domanda di contributo nei termini stabiliti, è chiaramente subordinata al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali ed al materiale trasferimento di quelle destinate alla Regione Emilia-Romagna;

VISTI:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la D.D. n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la D.G.R. n. 101/2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”, aggiornato con D.G.R. n. 656/2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

decreta

1. di applicare, in riferimento agli eventi calamitosi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 (OCDPC n. 1070/2024) e del 20-29 giugno 2024 (OCDPC n. 1095/2024), le disposizioni di cui agli Allegati B e C all’OCDPC n. 1219/2026 che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo per i seguenti danni esclusi dall’ambito applicativo delle direttive approvate per le OCDPC n. 1070/2024 e n. 1095/2024:

- alle abitazioni diverse da quelle principali;

- agli Enti del Terzo Settore (ETS);

- relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile;

nel rispetto dell’ammontare complessivo del fabbisogno già trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

2. di stabilire che le imprese - singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

3. di approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo riferita alle misure economiche eccedenti la prime misure di immediato sostegno (c.d. seconda fase):

- per i soggetti privati, in allegato da 1 a 7, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- per le attività economiche e produttive, in allegato da 8 a 12, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. di evidenziare che:

a) le Amministrazioni Comunali o loro Unioni individuate quali Organismi istruttori delle domande di contributo destinatari del presente provvedimento, già interessati dalla ricognizione della prima fase, sono:

- per gli eventi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 (OCDPC n. 1070/2024): Albareto, Alto Reno Terme, Borgo Tossignano, Corniglio, Ferriere, Gaggio Montano, Pievepelago, Unione Romagna Faentina e Villa Minozzo;

- per gli eventi del 20-29 giugno 2024 (OCDPC n. 1095/2024): Bagno di Romagna, Baiso, Baricella, Bettola, Bore, Campogalliano, Canossa, Carpaneto Piacentino, Carpineti, Casina, Castel d’Aiano, Castelnovo ne’ Monti, Coli, Felino, Fidenza, Forlì, Fornovo di Taro, Galeata, Guiglia, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montese, Neviano degli Arduini, Palagano, Parma, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Rocca San Casciano, Tizzano Val Parma, Toano, Traversetolo, Travo, Vergato, Vernasca, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Zocca, Valsamoggia, Compiano, Sala Baganza;

b) i soggetti interessati a presentare formale domanda di contributo relativa alle misure economiche eccedenti la prime misure di immediato sostegno, sono coloro che, entro i termini perentori relativi alla prima fase (25.06.2024 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 1070/2024 e 15.10.2024 per gli eventi cui all’OCDPC n. 1095/2024):

- avendo presentato la domanda di contributo per un importo danni superiore a € 5.000,00 (privati) ed € 20.000,00 (attività produttive), possono integrarla per l’importo dei soli premi assicurativi e/o con ulteriore documentazione;

- avendo regolarmente presentato anche solo una ricognizione dei danni, possono presentare la domanda di contributo;

- pur non avendo presentato alcuna domanda di contributo e/o di ricognizione, possono presentare la domanda di contributo soddisfacendo i requisiti di cui al punto 2 del presente dispositivo;

c) la presentazione della perizia, che attiene all’ammontare dell’intero danno, comprensivo di quello oggetto del contributo prima fase già percepito, è con costo a proprio carico, ed è obbligatoria:

- in caso di importo danni richiesto, premi assicurativi inclusi, superiore a € 5.000,00, per i soggetti privati che integrano o presentano la domanda di contributo oppure che hanno già esposto danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 nella domanda di contributo presentata per la prima fase;

- sempre, per gli esercenti attività economiche e produttive che presentano la domanda di contributo anche per un importo danni inferiore ad € 20.000,00;

d) il termine perentorio, a pena di irricevibilità, entro cui presentare la domanda di contributo all’Amministrazione Comunale di riferimento è fissato:

- per i soggetti privati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’OCDPC n. 1219/2026 nella G.U. n. 225 del 28.09.2026 e, quindi, entro il termine del 27.11.2026, utilizzando il Modulo B.3;

- per gli esercenti attività economiche e produttive, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, utilizzando il Modulo C.3;

e) con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le attività produttive, il regime applicabile sarà il Regolamento (UE) c.d. “di esenzione generale” n. 2014/651 e s.m.i. o, in alternativa, il Regolamento (UE) c.d. “de minimis” n. 2023/2831 e s.m.i. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2024;

f) gli Organismi Istruttori provvedono al completamento delle istruttorie, trasmettendo all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gli elenchi riepilogativi degli importi debitamente istruiti delle domande ammesse a contributo:

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande dei soggetti privati, utilizzando il Modulo SR/B1;

- entro 50 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande attività produttive, utilizzando il Modulo SR/C1;

g) a seguito della ricezione degli elenchi riepilogativi a rendiconto, l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvede a trasmettere al Dipartimento nazionale della Protezione Civile l’importo complessivo dei contributi massimi concedibili agli aventi diritto, per come risultanti dalle istruttorie pervenute;

5. di stabilire che gli Organismi Istruttori possono, ai sensi della D.G.R. n. 1818/2019, avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

6. di stabilire che con ulteriore atto verranno fissati i termini:

- per l’esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione, successivamente al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali;

- di trasmissione da parte degli Organismi Istruttori all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del rendiconto degli importi dei contributi spettanti, secondo le indicazioni e la modulistica che verranno fornite dall’Agenzia medesima;

7. di specificare che, qualora non siano stati eseguiti né rendicontati i lavori nei termini perentori stabiliti per la prima fase, trattandosi di interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 (privati) ed € 20.000,00 (attività produttive) che non possono essere eseguiti per lotti funzionali (e quindi per un primo lotto di € 5.000,00/20.000,00), l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire con la seconda fase, entro il termine che verrà stabilito da successivo provvedimento;

8. di stabilire che l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvede all’assegnazione ed al trasferimento agli Organismi Istruttori delle risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi, solo ed esclusivamente a seguito del materiale trasferimento delle risorse statali destinate alla Regione Emilia-Romagna;

9. di trasmettere il presente atto agli Organismi Istruttori di cui al punto 4 ed al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

10. di pubblicare il presente atto, unitamente alla relativa modulistica:

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla pagina web dedicata;

- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, e ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell’articolo 7-bis, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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