n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)

Istituzione delle zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visti i Piani faunistico-venatori provinciali di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 955 del 28 giugno 2017 è stata approvata la proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica (ZRC) dei territori di Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con la predetta deliberazione n. 955/2017 è stato demandato ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone protette di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 approvati con la medesima deliberazione;

Verificato, tramite i competenti Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, che il deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati dall’istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica (ZRC) di cui alla deliberazione n. 955/2017 sopra richiamata si è appena concluso e sono attualmente in corso le affissioni di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, commi 5 e 6, della L.R n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018;

Dato atto che il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018, approvato con la soprarichiamata deliberazione n. 473/2017, ha previsto tra l’altro:

- l’inizio dell’attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto 2017;

- la caccia in preapertura del merlo e della tortora, a partire dal 2 settembre 2017;

- l’apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale e alla migratoria al 17 settembre 2017;

Preso atto che le fasi di notifica e di istruttoria previste dall’art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione della fauna selvatica di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 approvati con la citata deliberazione n. 955/2017, si completeranno successivamente alle date stabilite nel Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 sopra indicate relative alle attività di addestramento cani da caccia e all’inizio dell’attività venatoria, con grave pregiudizio per la fauna selvatica anche migratoria che in queste aree protette sosta e si riproduce;

Richiamata la propria deliberazione n. 905 del 21 giugno 2017 con la quale sono state istituite le zone di rifugio della fauna selvatica afferenti i territori di Ferrara, Ravenna e Bologna;

Preso atto della nota con protocollo NP/2017/16120 del 31 luglio 2017 conservata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara ha trasmesso la deliberazione n. 55/2017 del Comitato Esecutivo dell’Ente Gestore per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po concernente “Proposta di istituzione di zone di rifugio afferenti i territori del Parco del delta del Po dell’Emilia-Romagna, per la stagione venatoria 2017/2018” con richiesta di provvedere all’istituzione di zone di rifugio ulteriori rispetto a quelle già istituite con la predetta deliberazione n. 905/2017, denominate:

- “Aviosuperficie” e “Pomposa” entrambe ricomprese nel Comune di Codigoro;

- “Valli Basse” ricompresa nel Comune di Comacchio;

Preso atto inoltre della nota con protocollo NP/2017/16187 del 1° agosto 2017 conservata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con la quale il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna richiede l’istituzione di una zona di rifugio ulteriore rispetto a quelle già istituite con la predetta deliberazione n. 905/2017 denominata “Il Boscone”, ricompresa nel Comune di Molinella e volta a tutelare le specie di avifauna acquatica di interesse comunitario presenti, censite e citate nei quadri conoscitivi relativi ai Siti Rete Natura 2000 coinvolti;

Atteso che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, sono da considerarsi funzionali e concorrono al raggiungimento del limite di superficie prestabilito in attuazione dell’art. 10, comma 3 della Legge n. 157/1992;

Rilevata pertanto l’opportunità, al fine di garantire la percentuale di aree protette esistenti, anche nelle more della conclusione dell’iter procedimentale previsto dall’art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 volto all’istituzione delle zone di protezione di cui alla citata deliberazione n. 955/2017, di procedere, ai sensi del sopracitato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all’istituzione delle zone di rifugio ricadenti nei territori di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui al richiamato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle zone di rifugio di che trattasi abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire, le “Zone di rifugio” ricadenti nei territori di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, sono da considerarsi funzionali e concorrono al raggiungimento del limite di superficie prestabilito in attuazione dell’art. 10, comma 3 della Legge n. 157/1992;

4) di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione delle zone di rifugio indicate al precedente punto 2), ciascuno per il proprio ambito di competenza;

5) di stabilire inoltre che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 4) i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca interessati, entro i successivi 30 giorni, dovranno comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

6) di stabilire infine che il vincolo di protezione delle aree di che trattasi sia determinato fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

7) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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