n. 168 del 30.08.2012 (Parte Seconda)

Aggiornamento del Programma di riordino territoriale per il 2012. Disciplina dei contributi per le gestioni associate e per le fusioni di Comuni. Ricognizione delle forme associative e dei loro ambiti ottimali (L.R. 10/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, recante “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali”, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, in particolare il Capo IV “Programma di riordino territoriale” e gli artt. 13 e 14, così come modificati dall’art. 16 della l.r…./07/2012, con riguardo ai requisiti d’accesso e di calcolo dei contributi per le gestioni associate;
  • l’art. 21 bis della l.r. 10/2008, come modificato dall’art. 16 della l.r…/2012, che prevede al 3° co. che “Nelle more dell’approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o il progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali”;
  • l’art. 45 della l.r. 22 dicembre 2011, n. 21, recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”, che ha prorogato fino al 31/12/2012 la norma derogatoria dell’art. 21 della l.r. 10/2008 al divieto di sovrapposizione di forme associative;
  • il progetto di legge regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”, approvato con propria deliberazione n. 1038 del 23 luglio 2012;
  • la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 22, recante “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”;

Dato atto che con propria deliberazione in data odierna, avente ad oggetto: “Quantificazione e assegnazione dei contributi per il riordino delle comunità montane, ai sensi dell’art. 21 bis l.r. 10/2008”, sono state destinate per il 2012 agli enti e alle finalità di cui all’art. 21 bis, novellato, della l.r. 10/2008 risorse pari a 3.000.000 di € a valere sul cap. 03205 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, per cui le risorse da distribuire ai sensi del presente provvedimento ammontano, per il 2012, a 5.000.000 di euro;

Ritenuto di adeguare il Programma di riordino territoriale (PRT) per l’anno 2012 alle modifiche legislative sopravvenute modificando il PRT previgente nelle limitate parti indicate di seguito, in attesa dell’adozione della citata legge sugli ambiti e di una nuova disciplina delle forme di incentivazione delle gestioni associate:

  1. riduzione da 6 a 4 delle gestioni associate minime necessarie dal quarto anno di vita della forma associativa per poter accedere ai contributi; questa modifica, di adeguamento alla legge …/2012, si è resa opportuna per consentire anche quest’anno l’accesso ai contributi da parte anche di diverse forme associative che non hanno potuto incrementare l’esercizio delle funzioni in particolare per effetto di scelte diverse di alcuni piccoli comuni, obbligati a gestire le funzioni fondamentali in forma associata, che hanno scelto la modalità della convenzione anziché quella del conferimento all’Unione o alla Comunità montana di appartenenza;
  2. previsione ulteriore per cui una delle gestioni essenziali per accedere ai contributi debba riguardare una funzione di amministrazione generale,avviando quindi una maggiore selezione delle funzioni da finanziarie, con riguardo a quelle che consentono una maggiore integrazione degli enti associati ed una razionalizzazione delle loro strutture con conseguenti benefici in termini di risparmi e di efficienza;
  3. estensione dell’applicabilità del criterio di calcolo dei contributi cd. dei 4/5, di cui beneficeranno le forme associative costituite a partire da almeno 5 comuni (e non da almeno 8 come prima);
  4. previsione di norme più favorevoli sia per l’accesso sia per il calcolo del contributo per le forme associative che hanno realizzato o stanno realizzando percorsi di allargamento, al fine di sostenere i processi di ingrandimento dell’ambito territoriale in cui sono svolte le funzioni associate,condizione per il conseguimento di economie di scala e di sostenibilità degli enti sovracomunali;
  5. previsione di disposizioni specifiche, riguardanti la proroga del termine per la stipulazione di nuove convenzioni o di rinnovi, per i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
  6. introduzione di una norma di favore in ordine alla durata delle nuove convezioni o dei rinnovi, che può essere più breve dei 5 anni ordinari, per gli enti che documentino processi, in corso, di trasformazione o di modifica dell’ambito territoriale oppure progetti di fusione in corso, al fine di non penalizzare nel frattempo le gestioni avviate o nuove gestioni e questo tipo di innovazioni;
  7. adeguamento di una voce della tabella A, che elenca le funzioni finanziabili, relativa alla pianificazione urbanistica svolta nella sua forma più integrata e completa in capo alla forma associativa, in sintonia con le previsioni del bando di settore in corso, con significativo incremento dell’importo del contributo (da euro 20.000,00 a euro 40.000,00 ) e conseguente adeguamento del valore della macrovoce (da euro 70.000,00 a euro 110.000,00 );
  8. inserimento di una disposizione interpretativa del criterio dell’integralità soggettiva dei nuovi conferimenti di funzioni applicabile alle unioni in cui alcuni comuni siano receduti prima dell’approvazione del presente atto;
  9. lo slittamento al 10 settembre del termine consueto per la presentazione delle domande, dovuto all’esigenza di approvare le propedeutiche necessarie modifiche legislative;

Ritenuto altresì di regolare con il Programma allegato le modalità di erogazione dei contributi finanziati con le risorse statali regionalizzate a sostegno dell’associazionismo intercomunale;

Dato atto che, in considerazione dell’avvio di concreti processi di fusione di comuni, si considera opportuno riformulare interamente, specificandole, le precedenti disposizioni del PRT in materia di incentivazione delle fusioni specificando i criteri, riferiti alla popolazione complessiva, all’estensione territoriale, al numero dei comuni partecipanti alla fusione e al volume delle spese correnti di bilancio, per il calcolo del contributo ordinario annuale, costante per le prime 10 annualità e ridotte, ma pure esse costanti, nei successivi 5 anni di contribuzione ed altrettanto opportuno definire l’ammontare del contributo straordinario di durata triennale a favore del comune derivante dalla fusione quale compartecipazione alle spese iniziali di investimento del nuovo ente;

Dato atto che la bozza della presente deliberazione è stata sottoposta in via breve alla preventiva valutazione e condivisione delle Associazioni regionali di ANCI, UNCEM, UPI e LEGAUTONOMIE ed è stato altresì acquisito, nella seduta del 18 luglio 2012, il parere dei Presidenti delle forme associative;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare l’aggiornamento per l’anno 2012, come risultante dall’allegato A parte integrante del presente atto, del Programma di riordino territoriale 2011 che disciplina, sostituendo integralmente le disposizioni approvate con delibera n. 2145/2010, i requisiti ed i criteri per la concessione dei contributi correnti, regionali e regionalizzati, a sostegno delle gestioni associate svolte, per conto dei Comuni, dalle Unioni e dalle Comunità montane e una nuova disciplina dei contributi per le fusioni;

b) di approvare l’Allegato B che stabilisce le modalità di presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre a corredo della domanda;

c) di dare atto degli esiti della ricognizione degli ambiti territoriali delle forme associative ai sensi dell’art. 9, lett. b) della l.r. 11/2001, riportati nell’Allegato C;

d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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